Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 3 agosto 2026, n. 1529

Ordinanze sindacali contingibili e urgenti – Presupposti – “Urgenza” – Definizione – Situazione di pericolo – “Contingibilità” – Nozione – Onere motivazionale rafforzato – Destinatari

Occorre ricordare che presupposto per l’adozione, da parte del Sindaco, di un’ordinanza contingibile e urgente è una situazione di pericolo per un danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica che, per il suo carattere di eccezionalità e rilevanza, non possa essere fronteggiata con i rimedi ordinari e che imponga, di conseguenza, strumenti immediati e indilazionabili che si sostanziano anche nell’imposizione di chiari e specifici obblighi di fare e di non fare a carico del privato.

L’“urgenza” richiesta dalla norma consiste nella materiale impossibilità di procrastinare l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno a breve distanza di tempo.

La giurisprudenza ha precisato che la situazione di pericolo può protrarsi per un lungo periodo senza cagionare il danno e che ciò non impedisce l’esercizio del potere di ordinanza nel momento in cui l’aggravamento rende l’intervento non ulteriormente rinviabile.

Il requisito della contingibilità sussiste anche laddove sia dimostrata l’impossibilità di ricorrere ai rimedi ordinari per fronteggiare in concreto una situazione di pericolo. Secondo la giurisprudenza consolidata, la contingibilità deve essere intesa come «attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza» e, tuttavia, «l’ordinanza contingibile e urgente, ex art. 54, comma 4, T.U.E.L., può essere adottata anche quando il pericolo per la pubblica incolumità non è imminente, ma consiste in una ragionevole probabilità che possa verificarsi se non si interviene prontamente, anche se tale situazione di pericolo dura da molto tempo e potrebbe protrarsi per un lungo periodo e se non si sia verificato ancora il crollo di parti pericolanti dell’edificio.

Va rilevato che il potere sindacale di ordinanza presuppone situazioni di pericolo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, ma non incontra, in modo assoluto, una limitazione nel contenuto dell’ordinanza, il quale piuttosto deve aver riguardo alla specifica situazione di pericolo da fronteggiare.

In presenza di una conclamata condizione di pericolo per l’incolumità pubblica, ai fini della legittimità dell’ordine è sufficiente che il Comune provveda ad individuare i destinatari in base alla situazione di fatto che si presenti nell’immediato, dovendosi escludere che in tale settore di intervento l’Amministrazione sia tenuta a svolgere complessi e laboriosi accertamenti di natura privatistica, essendo necessaria soltanto una verifica minima e di immediata realizzazione in vista dell’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente; rimane fermo il limite di non porre incombenze a carico di soggetti del tutto estranei alla situazione di pericolo e che non hanno alcun legame con il bene da mettere in sicurezza, essendo in tal caso assolutamente impossibile che questi ultimi possano (e debbano) effettuare interventi al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità.