Tar Marche, Ancona, sez. I, 24 agosto 2026, n. 1020

Pianificazione urbanistica – Piani attuativi di iniziativa privata – Termini – Normativa Regione Marche – Competenza della Giunta comunale

L’art. 22 legge 136/1999 prevede che l’approvazione, da parte del consiglio comunale, di piani attuativi di iniziativa privata conformi agli strumenti urbanistici vigenti debba intervenire entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza, termine che decorre dall’acquisizione dei pareri o nulla osta eventualmente necessari. Il comma 6 della medesima disposizione estende tale disciplina anche alle varianti non essenziali allo strumento urbanistico generale. La giurisprudenza ha peraltro chiarito che il termine di novanta giorni si applica anche alle richieste di variante, non differenziandosi queste dalle prime istanze se non sotto il profilo quantitativo.

L’art. 4 l.r. 34/1992 stabilisce che gli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi i piani di lottizzazione, sono adottati e approvati in via definitiva dalla giunta comunale qualora siano conformi al PRG ovvero soddisfino le condizioni di cui all’art. 15, comma 5, della stessa legge, mentre solo negli altri casi la competenza spetta al consiglio comunale secondo le modalità dell’art. 26. Tale previsione risulta coerente sia con l’art. 5, comma 13, d.l. 70/2011, convertito dalla legge 106/2011, secondo cui i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono approvati dalla giunta comunale, sia con l’art. 11, comma 8, lett. a), l.r. 22/2011, che in attuazione della disciplina statale attribuisce alla giunta comunale l’approvazione dei piani attuativi conformi o in variante ai sensi dell’art. 15, comma 5, l.r. 34/1992.