Varie

Elezioni e termine di presentazione delle liste

Tar Calabria, Reggio Calabria, 2 maggio 2026, n. 350

Elezioni – Elezioni amministrative – Liste elettorali – Presentazione – Termine – Tassatività – Ratio – Deroghe

Il termine per la presentazione delle liste e delle candidature è tassativo, in quanto volto a garantire le esigenze di certezza e celerità del procedimento elettorale, ma ammette un’eccezionale deroga in presenza di un ritardo lieve, qualora i presentatori si trovino, allo spirare dello stesso, già all’interno della casa comunale ovvero quando la tardività sia determinata da circostanze eccezionali, imprevedibili e non imputabili agli interessati; tale non imputabilità presuppone, tuttavia, che la documentazione necessaria sia stata acquisita con congruo anticipo e non a ridosso della scadenza.

Finanza di progetto, clausola di prelazione ed effetti della disapplicazione

Consiglio di Stato, sez. V, 14 maggio 2026, n. 3805

Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Finanza di progetto – Diritto di prelazione – Diritto dell’Unione Europea – Contrasto – Effetti

L’incompatibilità accertata dalla Corte di giustizia UE del diritto di prelazione riconosciuto al promotore nelle procedure di finanza di progetto con il diritto dell’Unione europea non comporta l’automatica caducazione dell’intera procedura di gara, qualora il ricorso sia limitato alla contestazione degli atti applicativi della prelazione, dovendo il giudice rispettare i limiti oggettivi del thema decidendum determinati dalla domanda di parte, essendogli precluso verificare ex officio se possano eventualmente desumersi dalla sentenza della Corte di giustizia ulteriori profili di illegittimità degli atti di gara. Pertanto, l’annullamento deve essere circoscritto all’atto di aggiudicazione e agli atti prodromici, nella parte in cui attuano la prelazione, restando definitivamente consolidati gli atti di gara non impugnati, inclusa la precedente aggiudicazione al miglior offerente.

Società pubbliche e procedure di reclutamento del personale

Tar Sicilia, Catania, sez. V, 25 marzo 2026, n. 922

Pubblico impiego – Rapporti di lavoro nelle società a controllo pubblico – Qualificazione giuridica – Reclutamento – Principi concorsuali

L’art. 19 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 qualifica come privatistici i rapporti di lavoro nelle società a controllo pubblico, ma impone che il reclutamento avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nonché dei criteri di cui all’art. 35, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a pena di nullità dei contratti stipulati in loro assenza. In tale ambito, è richiesto il rispetto dei principi concorsuali, senza che sia necessario lo svolgimento di un pubblico concorso in senso stretto.

Atti, pubblicazione sui siti e decorrenza dei termini

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale, 13 aprile 2026, n. 237

Atti e provvedimenti amministrativi – Pubblicazione su siti informativi – Valore legale – Normativa Regione Sicilia – Decorrenza dei termini per l’impugnazione

Il Legislatore siciliano dopo aver statuito – tramite il rinvio operato dall’art. 12, comma 2, della L. R. n. 5/2011, all’art. 32 della l. n. 69/2009 – l’adeguamento per le pubbliche amministrazioni insulari (Regione, enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, enti locali territoriali o istituzionali, nonché enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, previsti dall’art. 1 della legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 10) agli obblighi di pubblicazione nei propri siti informatici di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, ha sancito, in modo espresso, al successivo comma 3, che gli atti emanati dalla pubblica amministrazione (regionale) acquistano valore legale dal momento del loro inserimento nei siti telematici degli enti (così ribadendo, in senso rafforzativo, quanto previsto dallo stesso art. 32 richiamato) e ne ha previsto, a tal fine, ogni opportuna forma di pubblicità.

L’articolo 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014, prevede, inoltre, che “decreti presidenziali e i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione siciliana”.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana si è già espresso al riguardo, affermando che ove non diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge, tutti gli atti della Regione, degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione, o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, degli enti locali territoriali o istituzionali, nonché degli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza sono pubblici e assumono valore legale con l’inserimento nei siti telematici degli enti e dalla data di detto inserimento decorre il termine per la loro impugnativa con il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana (Adunanza delle Sezioni Riunite del 22 febbraio 2022, parere n. 115/2022).

Lo scioglimento degli organi elettivi degli enti locali

Tar Lazio, Roma, sez. I, 1 aprile 2026, n. 6047

Scioglimento degli organi elettivi degli Enti locali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare – Ratio – Presupposti – Procedimento

Secondo giurisprudenza consolidata, i provvedimenti di scioglimento degli organi elettivi degli enti locali ai sensi dell’art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000:

– non hanno carattere sanzionatorio, bensì natura cautelare e preventiva, essendo espressione della finalità di prevenire il condizionamento dell’attività politica e amministrativa da parte delle organizzazioni criminali;

– conseguentemente, non richiedono l’accertamento di addebiti di rilevanza penale, e anzi possono essere adottate anche indipendentemente dall’esito (anche favorevole) di eventuali indagini e procedimenti penali;

– in particolare, sono adottati sulla base degli elementi raccolti dalla commissione d’accesso, qualora dagli stessi emergano plurimi elementi indiziari “concreti, univoci e rilevanti”, dai quali sia dato evincere la possibilità di condizionamento dei processi decisionali dell’ente da parte di organizzazioni criminali, o comunque collegamenti con queste ultime tali da comprometterne l’imparzialità e il buon funzionamento;

– dal punto di vista della valutazione giurisdizionale di congruità e ragionevolezza delle conclusioni raggiunte, stante l’evidenziato avanzamento della soglia di rilevanza indiziaria, si applica il noto criterio del “più probabile che non”;

– tale valutazione va condotta sulla base di una considerazione globale e sinergica degli elementi istruttori raccolti, e non invece considerando ciascuno di essi in modo atomistico e isolato, con l’ulteriore conseguenza che il quadro indiziario legittimamente idoneo all’adozione della misura dello scioglimento può anche prescindere da specifici addebiti personali configurabili nei confronti degli amministratori, purché si sostanzi in oggettive disfunzionalità dell’ente suscettibili di palesarsi in moltissimi modi e nei più svariati settori dell’attività amministrativa (si veda, da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 2 febbraio 2026, n. 859 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Non può esigersi che il giudizio di permeabilità dell’ente al condizionamento esterno passi attraverso il bilanciamento dei ‘meriti’ e dei ‘demeriti’ ascrivibili alla gestione pubblica, in quanto “l’eventuale allegazione di provvedimenti utilmente adottati dall’amministrazione comunale […] non dimostra che l’inerzia di questa in altri ambiti o settori della vita pubblica non abbia potuto favorire, consapevolmente, il perdurare o l’insorgere di un condizionamento o di collegamento mafioso. D’altra parte, ‘… il condizionamento o il collegamento mafioso dell’ente non necessariamente implicano una paralisi o una regressione dell’interna attività di questo, in ogni suo settore, ma ben possono convivere e anzi convivono con l’adozione di provvedimenti non di rado, e almeno in apparenza, anche utili per l’intera collettività, secondo una logica compromissoria, ‘distributiva’, ‘popolare’, frutto di una collusione fra politica e mafia’.

La sorvegliabilità dei locali pubblici

Consiglio di Stato, sez. V, 20 febbraio 2026, n. 1405

Autorizzazione amministrativa – Autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – Sospensione – Visibilità vie di accesso e d’uscita al locale – Sorvegliabilità per finalità di pubblica sicurezza

È legittima la sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande qualora le vie di accesso e di uscita al locale non risultino integralmente visibili e direttamente sorvegliabili come richiesto dall’art. 1 del decreto del Ministero dell’interno 17 dicembre 1992, n. 564 per finalità di pubblica sicurezza. La frapposizione di strutture o aree private appartenenti ad altri esercizi che impediscano la visibilità dell’accesso o d’uscita comporta la mancanza del requisito della “sorvegliabilità” per finalità di pubblica sicurezza.

Impianti di telefonia, “micro-trincee” e proprietà della strada

Tar Piemonte, Torino, sez. III, 4 marzo 2026, n. 480

Comunicazioni elettroniche – Banda larga – Impianto per telefonia – Internet – Tecnica della micro trincea – Ente proprietario della strada – Discrezionalità – Soluzioni alternative

In materia di posa di infrastrutture di telecomunicazione a banda ultra-larga, nonostante il favore legislativo per la tecnica della cosiddetta “micro‑trincea”, l’ente proprietario della strada conserva un potere di valutazione volto a garantire la sicurezza stradale e l’integrità del sedime. Pertanto, in presenza di documentate criticità strutturali, l’amministrazione può concordare con l’operatore specifiche modalità di posizionamento o proporre soluzioni tecniche alternative, purché ugualmente efficaci, non potendosi ritenere costituzionalmente ragionevole l’imposizione inderogabile di un’unica tecnica costruttiva prescindendo dalle concrete condizioni dei luoghi.

Gestione post mortem di una discarica e curatela fallimentare

Consiglio di Stato, sez. IV, 12 marzo 2026, n. 2022

Ambiente – Inquinamento – Discarica – Gestione post mortem – Curatela fallimentare – Obblighi di bonifica – Responsabilità

In tema di obblighi di bonifica, nel caso di specie connessi alla gestione post mortem di una discarica, la curatela fallimentare, la quale ha la custodia dei beni del fallito, non può andare esente da responsabilità, con la precisazione che eventuali atti di dismissione dei beni, ancorché legittimamente adottati ai sensi dell’art. 104-ter r.d. 16 marzo 1942, n. 267 devono essere considerati come meri atti privatistici, non dismissivi della responsabilità di diritto pubblico.

In tema di obblighi di bonifica gravanti sulla curatela fallimentare, quest’ultima assume la detenzione dei beni del fallito ipso iure, al momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. La rinuncia consiste in dismissione della liquidazione dello stesso e produce l’effetto della perdita, da parte della società fallita, della legittimazione a disporre dei propri beni, al fine di salvaguardare le ragioni dei creditori.

Farmacie comunali, sedi vacanti e interessi dei terzi

Consiglio di Stato, sez. III, 6 marzo 2026, n. 1827

Farmacie comunali – Sede farmaceutica vacante – Riattivazione – Farmacie limitrofe – Interesse alla conservazione della clientela – Non rilevanza

La riattivazione di una sede farmaceutica, da tempo vacante, non incide su alcuna posizione giuridica dei titolari delle farmacie limitrofe, poiché il mero interesse alla conservazione della clientela costituisce un interesse di fatto, privo di tutela, e non un interesse giuridicamente qualificato derivante dalla pianta organica.

Affissioni e poteri comunali

Tar Calabria, Reggio Calabria, 3 febbraio 2026, n. 78

Pubblicità sulle strade – Affissione di manifesti a natura promozionale – Autorizzazione comunale – Oggetto

Ai sensi dell’art. 23, comma 4-bis, del d.lgs. n. 285/92 (codice della strada), il potere dell’amministrazione comunale di autorizzare l’affissione di un manifesto, avente natura promozionale, oppure la sua rimozione, ove erroneamente affisso, non può intendersi limitato alla sola comunicazione commerciale, ma investe ogni tipo di comunicazione pubblicitaria, destinata a veicolare messaggi, di contenuto vario, compresi quelli volti a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, anche specifici per il tramite degli impianti pubblicitari comunali.