Consiglio di Stato, sez. V, 20 febbraio 2026, n. 1405
Autorizzazione amministrativa – Autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – Sospensione – Visibilità vie di accesso e d’uscita al locale – Sorvegliabilità per finalità di pubblica sicurezza
È legittima la sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande qualora le vie di accesso e di uscita al locale non risultino integralmente visibili e direttamente sorvegliabili come richiesto dall’art. 1 del decreto del Ministero dell’interno 17 dicembre 1992, n. 564 per finalità di pubblica sicurezza. La frapposizione di strutture o aree private appartenenti ad altri esercizi che impediscano la visibilità dell’accesso o d’uscita comporta la mancanza del requisito della “sorvegliabilità” per finalità di pubblica sicurezza.
