Harald Bonura

Variante urbanistica e oneri motivazionali

Consiglio di Stato, sez. VII, 29 gennaio 2025, n. 714

Pianificazione urbanistica – PRG – Atti di adozione e approvazione di una variante – Onere motivazionale – Interessi ambientali e paesaggistici

Sono illegittimi, per difetto di motivazione,  gli atti di adozione e di approvazione di una variante al P.R.G.,  atti a consentire,  in una zona circoscritta e a vantaggio di un unico proprietario, un’edificazione per destinazione alberghiera, quando la zona interessata dalla variante contestata sia stata ritenuta dall’amministrazione comunale meritevole di una particolare tutela sotto il profilo ambientale e paesaggistico in occasione dell’adozione del P.R.G., approvato solo pochi mesi prima, tanto da delimitare al massimo l’edificazione,  riservandola alle costruzioni utili al fondo o destinate alla residenza qualificata,  sussistendo la manifesta incompatibilità (e, dunque, irrazionalità) di una modifica intervenuta a brevissimo lasso di tempo, rispetto alle finalità del vincolo e l’idea di sviluppo del territorio, come esplicitate in sede di adozione e approvazione del P.R.G.

Impianti a fonti rinnovabili e criteri di localizzazione

Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 31 gennaio 2025, n. 351

Installazione di impianti a fonti rinnovabili – Localizzazione – Criteri – Interessi rilevanti

La lett. c-quater dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199 del 2021 – secondo la quale sono idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni culturali e paesaggistici, né ricadono nella fascia di rispetto dei predetti beni –  non può che ritenersi quale ipotesi ulteriore e complementare rispetto a quelle già individuate dalle lettere precedenti (ivi compresa la c-ter) e non invece alternativa alle medesime, avendo il legislatore deciso di tutelare anche l’interesse paesaggistico e ambientale, senza tuttavia voler superare del tutto il pregresso assetto.

Impianti di telecomunicazione e silenzio-assenso

Consiglio di Stato, sez. VI, 5 febbraio 2025, n. 898

Installazione di impianti di telecomunicazione – Procedimenti autorizzatori – Normativa applicabile – Silenzio-assenso – Preavviso di rigetto

Nei procedimenti autorizzatori per l’installazione di impianti di telecomunicazione, disciplinati dall’art. 44 del decreto legislativo, n. 259 del 2003, l’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 trova applicazione, essendo necessario che il proponente l’istanza sia reso edotto, in tempo utile, dell’esistenza di eventuali motivi ostativi all’accoglimento e con la precisazione che il preavviso di rigetto non produce effetti sospensivi del termine legalmente tipizzato.

L’art. 44 del decreto legislativo, n. 259 del 2003 prevede, da un lato, che, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e del relativo progetto, si intende formato il silenzio-assenso se non interviene un provvedimento di diniego, d’altro canto tipizza, quale unica causa di sospensione (e non di interruzione) del suddetto termine, la richiesta di documentazione integrativa, a patto che essa sia inoltrata all’interessato entro quindici giorni dalla ricezione della istanza.

Allorché l’amministrazione comunale intenda evitare la formazione del silenzio-assenso dovrà far pervenire al soggetto istante il preavviso di rigetto in tempo utile perché l’interessato possa presentare, nei successivi dieci giorni, memorie di osservazioni, e poter poi adottare il provvedimento finale di diniego entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla presentazione della istanza, termine che di fatto può allungarsi solo ove l’amministrazione abbia richiesto documentazione integrativa ai sensi dell’art. 44, comma 6, del d.lgs. n. 259 del 2003.

Esenzione IMU per attività assistenziali

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 31 gennaio 2025, n. 2364

Enti locali – Tributi locali – IMU – Imposta municipale unica – Esenzione per area fabbricabile

Ai fini dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, non è sufficiente la disponibilità di un’area edificabile che sia destinata, in parte, in base al Piano urbanistico, alla realizzazione di strutture volte allo svolgimento di attività assistenziale, applicandosi la norma agevolativa solo ai fabbricati, da costruirsi o ristrutturarsi, cui sia stata concretamente impressa la destinazione di cui alla disposizione citata, anche se transitoriamente inutilizzati, essendo necessario un comportamento attivo e dinamico volto a realizzare concretamente e tempestivamente quella destinazione solo potenziale.

Indennità da occupazione illegittima

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. I, 11 febbraio 2025, n. 3535

Enti locali – Espropriazione – Terreni – Occupazione illegittima – Indennità – Determinazione del risarcimento

La determinazione del risarcimento danni per occupazione illegittima deve essere ancorata al valore agricolo dei terreni, qualora questi siano destinati urbanisticamente ad usi agricoli o a usi esclusivamente riservati alla pubblica amministrazione, e non presenti quindi una destinazione edificatoria attuabile da privati. Le particolari collocazioni di pregio ambientale e naturalistico, infatti, non incidono necessariamente in senso positivo sul valore venale, potendo comportare vincoli che ne riducono l’interesse sul mercato.

Danno da reato e risarcimento in sede civile

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. III, 11 febbraio 2025, n. 3484

Enti locali – Responsabilità civile – Risarcimento – Danno da reato – Onere della prova – Indebita percezione contributo comunale da parte di una cooperativa

Nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l’accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un’ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l’evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.

Gli oneri econici dell’affido di minori

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. I, 3 gennaio 2025, n. 86

Enti locali – Affidamento minori – Oneri economici – Costi a carico del comune – Criterio della residenza

Gli oneri economici relativi all’affidamento di minori a famiglie per ragioni socio-assistenziali, anche quando siano stato disposti in data antecedente all’entrata in vigore della L. n. 328/2000, devono essere sostenuti, ex art. 6 comma 4 della predetta legge, dal Comune nel quale i minori avevano la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, dovendosi escludere l’ultrattività del criterio relativo al domicilio di soccorso previsto dall’abrogato  art. 72 della L. n. 6972/1890.

Accertamento tributi locali e proroga Covid

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. I, 15 gennaio 2025, n. 960

Enti locali – Tributi locali – Accertamento tributi locali – Sospensione termini – Proroga Covid – Attività riscossione

La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per attività inerenti liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione, disposta dall’art. 67 del D.L. n. 18 del 2020, si applica anche in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212. La sua finalità è quella di prorogare il decorso dei termini di prescrizione per un periodo corrispondente alla sospensione stessa, come esplicitamente richiamato dall’art. 12 del D. Lgs. n. 159 del 2015. Secondo la pacifica giurisprudenza espressa dalla giurisprudenza di legittimità, l’esistenza di una causa di sospensione della prescrizione, sebbene non dedotta nelle fasi di merito, non integrando un’eccezione in senso stretto, è rilevabile d’ufficio ed anche in sede di legittimità, purché le relative circostanze siano risultanti dagli atti già ritualmente acquisiti nel precedente corso del processo.

Concessioni e sub-concessioni di beni demaniali

Consiglio di Stato, sez. VII, 31 gennaio 2025, n. 794

Concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia – Riparto delle funzioni amministrative in materia portuale – Porti turistici e commerciali – Competenza di Regione, Comune e Provincia – Delega di funzioni amministrative – Sub-concessione – Recupero del bene – Autotutela esecutiva – Ordine di sgombero – Locazione civilistica

Il conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, operato dall’art. 105, comma 2, lett. l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, deve essere letto alla luce dell’art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo, in base al quale, salvo espressa diversa disposizione, detto conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di polizia amministrativa, nonché l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.

L’attribuzione al concessionario, previa autorizzazione dell’autorità concedente, del potere di affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, secondo lo schema della sub-concessione di cui all’art. 45-bis del codice della navigazione, espressione del favor dell’ordinamento per l’esternalizzazione del servizio o attività, comporta il potere del concessionario, una volta scaduta la sub-concessione, di attivarsi per il recupero della disponibilità del bene, esercitando, ove il concessionario sia una pubblica amministrazione, i poteri a questa attribuiti dalla legge, compreso il potere di autotutela.

Ai fini della configurazione di un rapporto tra un privato e la pubblica amministrazione quale concessione di un bene pubblico, anziché locazione, non è dirimente l’appartenenza del bene al demanio, quanto piuttosto la presenza nel testo del relativo contratto di precisi indici che dimostrino la natura concessoria e non locatizia del rapporto stesso, tra i quali la presenza di una clausola strutturata sul modello dell’art. 45-bis del codice della navigazione che non vincola il concedente ove il concessionario trasferisca a terzi l’attività svolta nel bene assentito.

Concessioni demaniali e divieto di proroghe

Tar Campania, Napoli, sez. VII, 14 gennaio 2025, n. 365

Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative – Piano urbanistico comunale – Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo – Piano delle coste – Armonizzazione – Autorizzazioni concessorie – Proroghe – Illegittimità – Procedura ad evidenza pubblica

Tutti gli strumenti di pianificazione che incidono sulle aree demaniali devono armonizzarsi tra di loro affinché risultino concordi ed univoci. Pertanto, il piano urbanistico comunale (PUC) deve necessariamente essere coerente con il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUAD) e, analogamente, il piano delle coste (PAD), attuativo del secondo, deve essere redatto in concordanza con gli altri piani regionali e comunali, ivi compreso quello urbanistico vigente al momento della sua adozione.

È legittima la determinazione comunale con cui si stabilisce di non rilasciare nuove autorizzazioni ex art. 24 del codice della navigazione per le quali i concessionari non ammortizzerebbero i costi entro la scadenza del titolo concessorio che andrebbero a gravare sui nuovi concessionari, così creando una distorsione delle procedure ad evidenza pubblica da indire, in virtù dei previsti indennizzi in favore dei concessionari uscenti per gli investimenti non ammortizzati. Difatti, tale decisione è strettamente funzionale alla necessità, imposta dalla normativa eurocomunitaria, di procedere, nell’immediato e senza condizionamenti, alla assegnazione delle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica e, altresì, opportuna nel periodo di proroga, in assenza di precisi criteri sugli indennizzi da prevedere per i concessionari uscenti.

È legittima la delibera di giunta comunale che stabilisca la improcedibilità delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime oltre la data del 31 dicembre 2023 ed il diniego di ulteriori autorizzazioni. Difatti, la determinazione di non rilasciare nuove autorizzazioni è strettamente funzionale alla necessità, imposta dalla normativa eurocomunitaria, di procedere, nell’immediato e senza condizionamenti, alla assegnazione delle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica.

Tutte le proroghe delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi comprese quelle in favore di concessionari che abbiano ottenuto il titolo in ragione di una precedente procedura selettiva laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata, sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi, anche in tal caso, l’indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva. Ne consegue che è imposto al giudice nazionale e alle amministrazioni di disapplicare le disposizioni in materia nella loro interezza, costituita da tutte le modifiche che hanno spostato in avanti i termini previsti dalla originaria versione dell’art. 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118.