Harald Bonura

Abuso edilizio e vicende circolatorie della proprietà

Consiglio di Stato, sez. II, 26 marzo 2026, n. 2545

Abuso edilizio – Assenza di titolo – Poteri comunali di vigilanza e controllo – Vizi sostanziali e procedimentali – Impossibilità di rimozione – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Il Comune, pur non potendo ingerirsi nelle controversie civilistiche sulla proprietà, deve svolgere un minimo di verifiche istruttorie in presenza di elementi concreti che mettano in dubbio la titolarità dichiarata, senza però assumere posizioni di merito tra le parti; resta ferma la clausola di salvaguardia dei diritti dei terzi ex art. 11, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, e la possibilità di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 in caso di successiva emersione di difformità.

L’impossibilità di rimozione del vizio, ai fini dell’applicazione dell’art. 38 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda solo vizi procedimentali astrattamente sanabili ma non convalidabili in concreto; in presenza di vizi sostanziali, l’annullamento del titolo comporta la caducazione integrale dell’atto e rende l’opera totalmente abusiva, imponendone la demolizione senza possibilità di interventi parziali, con applicazione del regime ordinario repressivo e senza necessità di comunicazione di avvio del procedimento.

La natura giuridica della convenzione connessa a un piano di insediamento produttivo

Tar Campania, Salerno, sez. II, 16 marzo 2026, n. 540

Convenzioni fra P.A. e privati – Piano per gli insediamenti produttivi – Natura giuridica

La convenzione connessa a un piano di insediamento produttivo, pur non essendo formalmente qualificabile come urbanistica, ha natura sostanziale di accordo sostitutivo ex art. 11 l. n. 241/1990, in quanto incide sul provvedimento amministrativo cui è collegata.

Gestione post mortem di una discarica e curatela fallimentare

Consiglio di Stato, sez. IV, 12 marzo 2026, n. 2022

Ambiente – Inquinamento – Discarica – Gestione post mortem – Curatela fallimentare – Obblighi di bonifica – Responsabilità

In tema di obblighi di bonifica, nel caso di specie connessi alla gestione post mortem di una discarica, la curatela fallimentare, la quale ha la custodia dei beni del fallito, non può andare esente da responsabilità, con la precisazione che eventuali atti di dismissione dei beni, ancorché legittimamente adottati ai sensi dell’art. 104-ter r.d. 16 marzo 1942, n. 267 devono essere considerati come meri atti privatistici, non dismissivi della responsabilità di diritto pubblico.

In tema di obblighi di bonifica gravanti sulla curatela fallimentare, quest’ultima assume la detenzione dei beni del fallito ipso iure, al momento della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. La rinuncia consiste in dismissione della liquidazione dello stesso e produce l’effetto della perdita, da parte della società fallita, della legittimazione a disporre dei propri beni, al fine di salvaguardare le ragioni dei creditori.

La “procedura abilitativa semplificata”

Tar Sicilia, Palermo, sez. V, 25 febbraio 2026, n. 526

Pianificazione urbanistica – Realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti fotovoltaici – Qualificazione di opera di pubblica utilità – Procedura abilitativa semplificata – Interventi in deroga agli strumenti urbanistici – Inapplicabilità – Autotutela – Valutazione di incompatibilità urbanistica – Effetti

La procedura abilitativa semplificata è utilizzabile solo per la realizzazione di interventi che siano conformi agli strumenti urbanistici approvati e adottati. Non è pertanto sufficiente che l’intervento riguardi la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, poiché la qualificazione di opera di pubblica utilità consegue all’acquisizione dell’autorizzazione unica, ex art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, che nel settore delle energie rinnovabili costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico.

La procedura abilitativa semplificata è ascrivibile al genus della SCIA; pertanto, il decorso del termine di 30 giorni dalla sua presentazione rende una determinata attività privata lecita, con conseguente formazione del titolo abilitativo tacito. Non essendo configurabile un provvedimento tacito per silenzio assenso, il successivo intervento inibitorio costituisce una forma di autotutela atipica e doverosa, da esercitarsi in applicazione dei rigorosi presupposti previsti dagli artt. 19 e 21‑nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ancorché l’intervento proposto sia privo del requisito della compatibilità urbanistica.

La formazione del titolo abilitativo per il decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di procedura abilitativa semplificata non è impedita dalla sopravvenuta valutazione di incompatibilità urbanistica, la quale avrebbe dovuto essere accertata nel suddetto termine decadenziale, previsto dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28.

I “criteri ambientali minimi” e gli oneri di immediata impugnazione degli atti di gara

Tar Campania, Napoli, sez. VII, 10 febbraio 2026, n. 935

Contratti pubblici – Appalto di servizi – Appalti verdi – Criteri minimi ambientali – Legge di gara – Conformità e legittimazione

La non conformità della legge di gara ai criteri ambientali minimi, di cui all’art. 57, comma 2, 31 marzo 2023, n. 36, non integra una clausola immediatamente escludente né impedisce la formulazione di un’offerta consapevole; ne consegue che la relativa illegittimità può essere fatta valere mediante impugnazione dell’aggiudicazione, ove il ricorrente deduca un interesse strumentale alla riedizione della gara. L’onere di immediata impugnazione del bando sussiste soltanto quando la violazione determini una lesività attuale, consistente nell’impossibilità di formulare un’offerta seria e meditata.

La legge di gara che contiene un rinvio al decreto del Ministero dell’ambiente e  della tutela del territorio e del mare, 10 marzo 2020, in materia di criteri ambientali minimi, è legittima quando, complessivamente considerata, consenta l’individuazione al suo interno di concrete prescrizioni ambientali, sufficienti a garantire l’effettiva applicazione del principio di sostenibilità previsto dal codice dei contratti pubblici, anche per il tramite del meccanismo di eterointegrazione.

Rifiuti speciali non assimilabili, esenzione TARI e oneri dichiarativi

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 13 marzo 2026, n. 5729

Enti locali – Tributi locali – Tassa sui rifiuti (TARI) – Artt. 1, commi 649 e 682, l. n. 147/2013 e normativa regolamentare locale – Esenzione per produzione di rifiuti speciali e oneri dichiarativi

La Cassazione ha affermato che in tema di TARI l’esenzione o la riduzione tariffaria per le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilabili, avviati al recupero a spese del produttore, è indefettibilmente subordinata al rigoroso e tempestivo assolvimento degli oneri dichiarativi e informativi previsti dalla normativa primaria e dai regolamenti comunali. Sulla base di un criterio interpretativo sistematico e teleologico, l’obbligazione tributaria sorge per il solo fatto oggettivo dell’occupazione o detenzione di aree nel territorio comunale, operando una presunzione di produttività di rifiuti che ammette la prova contraria esclusivamente nei modi e nelle forme tipizzate dal legislatore e dall’ente impositore.

Il bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica e la tutela dell’ambiente esige che l’amministrazione sia posta nella condizione di esercitare un tempestivo potere di controllo e verifica dei presupposti agevolativi. L’onere della prova grava interamente sul contribuente, il quale è tenuto a distinguere l’obbligo dichiarativo originario (o di variazione) concernente la classificazione dell’attività e le superfici interessate, dal distinto onere informativo a cadenza annuale, volto a documentare puntualmente l’avvenuto smaltimento autonomo. Ne consegue che il mancato rispetto dei termini decadenziali previsti per tali comunicazioni all’ente locale preclude in radice il riconoscimento del beneficio.

L’esito del giudizio è di accoglimento del ricorso del Comune con decisione nel merito di rigetto dell’originaria impugnazione del contribuente e impone una lettura rigorosamente preclusiva circa le modalità di prova del diritto all’esenzione. Il perimetro applicativo dell’agevolazione resta pertanto vincolato all’esatto adempimento procedimentale preventivo nei confronti dell’amministrazione attiva, non essendo normativamente consentito surrogare l’omessa dichiarazione o la mancata tempestiva allegazione documentale mediante la produzione postuma in sede processuale di perizie di parte o altri strumenti probatori atipici.

Progressione economica, contrattazione decentrata e anzianità pregressa

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 7 gennaio 2026, n. 351

Pubblico impiego privatizzato – Progressione economica orizzontale – Art. 40 d.lgs. n. 165/2001 – Valutazione dell’anzianità pregressa – Legittimità dei criteri aziendali

La Cassazione ha affermato che in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ambito del comparto sanità, la contrattazione collettiva integrativa disciplina legittimamente le progressioni economiche orizzontali valorizzando in via esclusiva l’anzianità di servizio maturata presso l’azienda sanitaria di attuale appartenenza. Sulla base di un criterio interpretativo sistematico del quadro normativo, l’autonomia organizzativa e imprenditoriale dell’ente prevale sulla pregressa concezione del ruolo unico regionale. Il bilanciamento tra l’interesse del prestatore d’opera al riconoscimento generale del servizio passato e l’esigenza datoriale di premiare le competenze specifiche si risolve a favore della selettività, poiché l’ordinamento garantisce unicamente la conservazione dei diritti economici già acquisiti al momento del trasferimento, ma non delle aspettative di carriera correlate alla diversa disciplina del cessionario.

Il limite alla discrezionalità della contrattazione decentrata coincide con il rigoroso rispetto dei vincoli posti dalla contrattazione nazionale e dalle norme di legge inderogabili in materia di inquadramenti, soglie che non risultano violate dalla scelta di differenziare le fasi del rapporto di lavoro. L’anzianità pregressa maturata presso un diverso datore pubblico non costituisce un diritto assoluto e incondizionato, in quanto le procedure selettive interne mirano fisiologicamente a premiare l’arricchimento professionale, l’esperienza e le conoscenze acquisite in modo trasversale all’interno della medesima e specifica realtà organizzativa. Ne consegue che la limitazione del punteggio utile alla sola esperienza maturata alle dipendenze dell’ente che bandisce la procedura costituisce un parametro selettivo ragionevole e pienamente conforme ai principi generali di correttezza e buona fede.

L’esito del giudizio è di rigetto nei sensi di cui in motivazione e impone una lettura restrittiva delle pretese di ricostruzione di carriera basate sull’interaziendalità astratta. Il perimetro applicativo delle progressioni economiche resta pertanto vincolato alla disponibilità delle risorse finanziarie e alla sussistenza di un patrimonio professionale individuale strettamente correlato all’amministrazione procedente, escludendo ogni automatismo valutativo per il servizio prestato presso enti terzi ancorché appartenenti al medesimo macro-settore pubblico regionale.

Servizio di mensa e diritti del lavoratore

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 11 marzo 2026, n. 5477

Pubblico impiego – Trattamento assistenziale e buoni pasto – Artt. 45 e 46 del CCNL comparto Regioni e Autonomie locali – Natura dell’obbligazione alternativa – Insussistenza del diritto soggettivo

La Cassazione ha affermato che in materia di pubblico impiego privatizzato alle dipendenze degli enti locali non sussiste alcun diritto soggettivo del lavoratore all’istituzione del servizio mensa o alla corresponsione del buono pasto sostitutivo. Sulla base di un criterio interpretativo di natura letterale della clausola contrattuale, la disciplina attribuisce all’amministrazione una mera facoltà discrezionale, configurando la concessione del beneficio assistenziale come un’eventualità subordinata alla valutazione del proprio assetto organizzativo e al previo confronto sindacale.

La normativa di comparto opera un rigoroso bilanciamento tra le esigenze di tutela dei prestatori di lavoro e la necessaria salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’ente territoriale. Ne consegue che l’assunzione dell’obbligazione datoriale, tanto nella forma principale della mensa aziendale quanto nella modalità alternativa dell’erogazione del ticket sostitutivo, è strutturalmente condizionata alla previa verifica della disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.

L’esito della pronuncia è di rigetto nei sensi di cui in motivazione e impone una lettura restrittiva in ordine alle pretese patrimoniali azionabili in materia. Il perimetro applicativo del beneficio resta pertanto integralmente vincolato al previo e discrezionale stanziamento della provvista economica, la cui mancanza oggettiva esclude in radice la configurabilità di un inadempimento datoriale e rende giuridicamente irrilevante ogni questione inerente al riparto degli oneri probatori.

Corruzione e regali di modico valore

Corte Suprema di Cassazione, Penale, Sez. VI, 14 gennaio 2026, n. 1620

Reati contro la P.A. – Corruzione per l’esercizio della funzione – Artt. 318 c.p.– Regalie di modico valore – Inconfigurabilità della scriminante – Scriminante del d.P.R. 62/2013

La Cassazione ha affermato che in tema di corruzione per l’esercizio della funzione la dazione di regalie di modico valore correlate allo svolgimento di un atto d’ufficio integra sempre la fattispecie incriminatrice, senza che operi alcuna causa di giustificazione fondata sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Sulla base di un criterio interpretativo di tipo letterale, si rileva che l’articolo 4 del d.P.R. n. 62 del 2013 vieta espressamente l’accettazione di utilità a titolo di corrispettivo per l’attività prestata, indipendentemente dalla rilevanza penale della condotta. Il limite della liceità dei donativi di modesto importo si rinviene esclusivamente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia, del tutto slegate e autonome rispetto al compimento di atti inerenti all’ufficio.

Il bene giuridico tutelato si identifica nel regolare funzionamento e nell’immagine di imparzialità della pubblica amministrazione, valori che esigono una tutela anticipata e non tollerano alcun bilanciamento con l’esiguità dell’importo corrisposto. L’offensività della condotta risiede nella stessa esistenza di un accordo sinallagmatico volto alla mercificazione della funzione pubblica e non nell’entità economica della controprestazione. Ne consegue che la tenuità del donativo non esclude la lesione del prestigio dell’ente, ma impone unicamente un onere motivazionale più rigoroso in sede di accertamento probatorio circa l’effettiva sussistenza del nesso causale tra la dazione e l’esercizio dei poteri pubblici.

L’esito del giudizio è di rigetto e impone una lettura restrittiva dei limiti di operatività del codice di comportamento, il quale non produce alcun effetto decriminalizzante sulla norma penale. La fattispecie si perfeziona con la mera accettazione dell’utilità in cambio della messa a disposizione della funzione, prescindendo da uno sviamento concreto dell’attività amministrativa. Il perimetro applicativo del reato resta pertanto vincolato alla dimostrazione del sinallagma corruttivo, rispetto al quale l’irrisorietà del prezzo pattuito rileva esclusivamente come parametro di valutazione della prova dell’accordo illecito e giammai come causa di inoffensività del fatto.

Abuso edilizio per assenza di titolo

Consiglio di Stato, sez. II, 16 marzo 2026, n. 2176

Abuso edilizio per mancanza di titolo autorizzatorio – Ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Manufatto precario – Nozione – Caratteristiche costruttive – Destinazione funzionale – Interventi di stabile trasformazione del territorio – Poteri comunali di controllo e vigilanza

È qualificabile come manufatto precario soltanto quell’opera strutturalmente destinata alla rimozione, una volta cessata l’esigenza contingente che ne ha giustificato la realizzazione. Non rientrano in tale categoria gli interventi di stabile trasformazione del territorio, qualificabili in termini di nuove costruzioni che presentano caratteristiche costruttive (nella specie, basamento in calcestruzzo, pareti in legno, copertura a coppi con orditura primaria e secondaria, aperture finestrate) e destinazione funzionale volta a soddisfare esigenze non temporanee.

L’utilizzo di SCIA o CILA per interventi che, per natura e caratteristiche, richiederebbero il permesso di costruire (come le nuove costruzioni non precarie) configura un’attività sine titulo. In tali casi, l’attività di vigilanza e repressione dell’ente locale di cui agli articoli 27 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 non è soggetta al termine previsto dall’art. 19, comma 6-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241 per l’esercizio del potere inibitorio, né a quello di cui all’art. 21-nonies per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela.

Con riferimento ai procedimenti in ambito edilizio, altro è il controllo sulla completezza di una pratica, ovvero sulla compatibilità dell’intervento con il vigente regime urbanistico, che il comune è tenuto ad effettuare nei termini stabiliti dal legislatore per l’adozione dei provvedimenti interdittivi, sospensivi o conformativi, altro è il potere di vigilanza, che consente in ogni momento di reprimere quanto realizzato travalicando totalmente l’ambito di riferimento del modello prescelto, cioè edificando di fatto sine titulo.