Abuso edilizio e vicende circolatorie della proprietà
Consiglio di Stato, sez. II, 26 marzo 2026, n. 2545
Abuso edilizio – Assenza di titolo – Poteri comunali di vigilanza e controllo – Vizi sostanziali e procedimentali – Impossibilità di rimozione – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Il Comune, pur non potendo ingerirsi nelle controversie civilistiche sulla proprietà, deve svolgere un minimo di verifiche istruttorie in presenza di elementi concreti che mettano in dubbio la titolarità dichiarata, senza però assumere posizioni di merito tra le parti; resta ferma la clausola di salvaguardia dei diritti dei terzi ex art. 11, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, e la possibilità di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 in caso di successiva emersione di difformità.
L’impossibilità di rimozione del vizio, ai fini dell’applicazione dell’art. 38 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguarda solo vizi procedimentali astrattamente sanabili ma non convalidabili in concreto; in presenza di vizi sostanziali, l’annullamento del titolo comporta la caducazione integrale dell’atto e rende l’opera totalmente abusiva, imponendone la demolizione senza possibilità di interventi parziali, con applicazione del regime ordinario repressivo e senza necessità di comunicazione di avvio del procedimento.
