Harald Bonura

Il giudice costituzionale sui vincoli alle attività di NCC

Corte costituzionale, 4 novembre 2025 n. 163

Trasporto locale – Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione – Servizio di noleggio con conducente (NCC) – Vincoli e divieti sproporzionati – Invasione della competenza regionale sul trasporto pubblico locale – Illegittimità parziale del decreto interministeriale n. 226/2024 e delle circolari attuative

La Corte costituzionale accolto i conflitti di attribuzione tra enti promossi dalla Regione Calabria contro il decreto interministeriale numero 226 del 2024 e le relative circolari attuative;

La Corte costituzionale ha affermato che non spetta allo Stato adottare atti che impongono obblighi e divieti agli esercenti il servizio di noleggio con conducente (NCC), che siano tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a una utenza indifferenziata. Valicando i limiti della competenza statale nella materia «tutela della concorrenza» e regolando l’esercizio del servizio NCC, lo Stato ha invaso la materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale»;

La Consulta ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare, con i richiamati atti, previsioni che: «i) introducono il vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio NCC, per i casi in cui questo non inizi dalla rimessa o dalle aree di cui all’art. 11, comma 6, della legge n. 21 del 1992; ii) impediscono la stipula di contratti di durata con operatori NCC a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione; iii) impongono all’esercente NCC l’utilizzo esclusivo dell’applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico».

Il vincolo temporale di venti minuti è «una misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva, vòlta a evitare che il servizio NCC possa rivolgersi a una utenza indifferenziata, riservata ai soli titolari di licenze taxi». Tale disciplina, oltretutto, ripropone indirettamente obblighi previsti da norme statali che sono state già dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza numero 56 del 2020. Di seguito, anche il divieto di stipulare contratti di durata con l’esercente il servizio NCC per chi svolga solo indirettamente attività di intermediazione eccede il richiamato fine antielusivo e comprime indebitamente l’autonomia contrattuale. Viene, infatti, inibito a operatori economici (quali, ad esempio, alberghi, agenzie di viaggio o tour operator) di assicurare ai propri clienti servizi di trasporto certi, rapidi e a costi concordati.

Infine, la Corte ha reputato non rientrante nella materia «tutela della concorrenza», in quanto sproporzionato, l’obbligo per l’esercente il servizio NCC di utilizzare esclusivamente l’applicazione informatica ministeriale, in quanto le attività di controllo possono essere garantite attraverso soluzioni alternative più rispettose della libertà di iniziativa economica privata e coerenti con il principio di neutralità tecnologica.

Nel ritenere i due ricorsi fondati e, dunque, sussistente l’interferenza con la materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale», la Corte ha annullato in parte gli atti impugnati.

Enti locali di ridotte dimensioni e principio di separazione tra politica e amministrazione

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. IV, 6 ottobre 2025, n. 7801

Enti locali – Principio di separazione tra politica e amministrazione – Art. 107 TUEL – Comuni privi di dirigenti – Attribuzione di funzioni gestionali ai responsabili di servizio – Legittimità

Il principio di separazione tra politica e amministrazione, sancito dall’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, deve essere interpretato considerando la dimensione e l’organizzazione dell’ente locale. Nei comuni privi di personale dirigenziale, le funzioni amministrative possono essere attribuite ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, ai sensi dell’art. 109, comma 2, dello stesso testo unico.

Società a partecipazione pubblica locale e obblighi contributivi

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 10 ottobre 2025, n. 27197

Previdenza sociale – Assegni familiari – Contributi – Società per azioni partecipate da enti locali – Obbligo contributivo – Insussistenza di esenzioni

Le società per azioni costituite e partecipate dagli enti locali non sono esentate dall’obbligo di versare i contributi per assegni familiari all’INPS, in virtù dell’art. 79 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, o di altre ipotesi derogatorie, che solo il legislatore statale ha la potestà di stabilire.

Società in house, cessione di beni e regime IVA

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 27 ottobre 2025, n. 28382

Enti locali – IVA – Detrazione e rimborso – Operazioni a monte per la realizzazione di beni ceduti gratuitamente a ente socio – Società in house – Presupposti – Principio di neutralità – Interesse economico del cedente

In tema di IVA, ai fini del diritto alla detrazione o al rimborso di crediti IVA relativi alle operazioni sostenute a monte per la realizzazione di beni da parte di una società in house, successivamente ceduti a titolo gratuito al proprio socio, ente territoriale, è necessario non solo il rapporto di inerenza tra i costi sostenuti a monte e la realizzazione dei beni ceduti con le operazioni a valle, ma anche l’accertamento e il riscontro che tale cessione gratuita sia avvenuta nel rispetto dei presupposti indicati dalla disciplina unionale, come interpretata dalle pronunce della Corte di Giustizia UE. In particolare, per il principio di neutralità, le cessioni gratuite di beni possono essere equiparate a cessioni a titolo oneroso solo se rispondono anche agli interessi economici del cedente.

Incarichi dirigenziali a termine e rivendicazioni retributive

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 10 ottobre 2025, n. 27192

Enti locali – Pubblico impiego privatizzato – Dirigenza – Incarichi a termine – Durata massima Rivendicazione di emolumenti propri di una posizione dirigenziale generale – Insufficienza della mera allegazione delle mansioni svolte

Le regole che riguardano gli incarichi dirigenziali nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico privatizzato sono quelle dettate dal testo unico del pubblico impiego in quanto norma speciale, anche in relazione all’accordo quadro sui rapporti di lavoro a termine che governa anche il sistema sanzionatorio, quando nella reiterazione di rapporti a termine si verifichi un abuso da parte del datore di lavoro.

La rivendicazione di vedersi riconosciuti a seguito di incarico, i medesimi emolumenti propri di una data posizione dirigenziale generale (che si assume avrebbe dovuto essere istituita) non può fondarsi sulla mera allegazione delle attività lavorative svolte.

Incarichi dirigenziali a termine, divieto di rinnovo e abuso nella reiterazione

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 10 ottobre 2025, n. 27189

Enti locali – Pubblico impiego privatizzato – Dirigenza – Incarichi a termine – Durata massima – Divieto di rinnovo oltre i limiti triennali o quinquennali – Abuso nella reiterazione – Risarcimento del danno “eurounitario” – Inapplicabilità del termine minimo ai dirigenti esterni

Le regole che riguardano gli incarichi dirigenziali nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico privatizzato sono quelle dettate dal testo unico del pubblico impiego in quanto norma speciale, anche in relazione all’accordo quadro sui rapporti di lavoro a termine che governa anche il sistema sanzionatorio, quando nella reiterazione di rapporti a termine si verifichi un abuso da parte del datore di lavoro.

Il termine di durata massima del rapporto a termine non deve nella sua interezza superare il limite dei tre anni per la dirigenza di seconda fascia e di cinque per la dirigenza generale come previsto dal comma 6 dell’articolo 19 del testo unico. E comunque la facoltà di rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati per l’attribuzione di incarichi ai sensi del medesimo dell’articolo 19, comma 6, va interpretata alla luce, da un lato, della clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/Cee sul lavoro a tempo determinato, nel rispetto delle precisazioni fornite dal giudice eurounitario sul tema della repressione degli abusi, e, dall’altro, del principio costituzionale dell’accesso all’impiego, anche temporaneo, solo a seguito di concorso pubblico. E il rinnovo non può dunque essere disposto, una volta superati i limiti triennali e quinquennali di durata stabiliti dalla norma del Dlgs 165/2001, neanche attraverso l’attribuzione di un incarico diverso, se quest’ultimo afferisca comunque alla normale attività dell’ente e in caso contrario al lavoratore spetta il risarcimento del danno c.d. eurounitario, da liquidarsi secondo la fattispecie dell’articolo 32, comma 5, della legge 183/2010 quale danno presunto, con valenza sanzionatoria, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto.

In tema di dirigenza nel pubblico impiego privatizzato, i contratti a tempo determinato con dirigenti esterni non sono soggetti al termine di durata minima previsto dal comma 2 dello stesso articolo 19 in quanto la norma si applica solo agli incarichi destinati ai dirigenti a tempo indeterminato.

Istanza di titolo edilizio e silenzio assenso

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezioni riunite, parere 20 novembre 2025, n. 290

Titolo edilizio – Istanza di rilascio – Silenzio assenso – Cause ostative – Normativa Regione siciliana

In base all’art. 20 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, applicabile in Sicilia ai sensi dell’art. 1, comma 1, della l.reg Sicilia 10 agosto 2016, n. 16, le uniche cause ostative alla formazione del silenzio assenso sull’istanza di rilascio del titolo edilizio nelle fattispecie ordinarie sono rappresentate dalla presenza di vincoli, a partire da quelli in materia ambientale, in relazione ai quali la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto l’operatività del principio di necessità di pronuncia esplicita. Pertanto, l’eventuale mancata conformità urbanistica dell’intervento oggetto dell’istanza non impedisce la formazione del silenzio assenso che, in assenza di vincoli, è subordinata al solo requisito temporale.

Appalti di servizi sociali e avvalimento

Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 17 novembre 2025, n. 1901

Contratti pubblici – Appalti di servizi sociali – Normativa eurounitaria – Principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento – Discrezionalità degli Stati membri – Avvalimento – Fondamento normativo – Applicabilità – Affidamenti di servizi alla persona

TAG (Contratti pubblici/Servizi sociali)

La Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, su cui la disciplina nazionale deve modellarsi, contiene specifiche previsioni per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici, tra cui quelli in materia di istruzione.Ciò perché si tratta di categorie di servizi che, per la loro stessa natura, continuano ad avere una dimensione limitatamente transfrontaliera, essendo prestati all’interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all’altro a causa delle diverse tradizioni culturali (considerando n. 114).

Anche quando il loro valore superi la soglia ritenuta rilevante, pertanto, gli Stati membri mantengono un’ampia discrezionalità, così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato. Le norme della direttiva tengono quindi conto di tale imperativo, imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento e assicurando che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi.

Ciò posto, la direttiva specifica al Titolo III (artt. 74 ss.) che «gli Stati membri introducono norme a livello nazionale per l’aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Gli Stati membri sono liberi di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione.   Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici possano prendere in considerazione le necessità di garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l’innovazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi avvenga sulla base dell’offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto dei criteri di qualità e sostenibilità dei servizi sociali».

L’istituto dell’avvalimento, dal canto suo, trova la sua radice europea nell’art. 63 della direttiva, accolto nel Titolo II della stessa. Si tratta, quindi, di istituto che gli Stati membri non hanno l’obbligo di applicare nelle procedure per l’aggiudicazione dei servizi alla persona.

In questo contesto si pone l’art. 128 d.lgs. n. 36 del 2023, il quale, nell’indicare le norme del codice dei contratti pubblici applicabili agli affidamenti di servizi alla persona, esclude l’art. 104, sull’avvalimento.

Ne deriva che, un’interpretazione piana del quadro normativo è nel senso che, sebbene non vi sia un ostacolo normativo alla stazione appaltante perché preveda che si possa applicare l’avvalimento, esso, se non esplicitamente contemplato dalla legge speciale di gara, non trova spazio nelle procedure relative ai servizi alla persona.

Non a caso, nell’offrire il proprio consulto in occasione dell’emanazione del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che introdusse nell’ordinamento il c.d. “regime alleggerito” autorizzato dalla Direttiva 2014/24/UE, il Consiglio di Stato, con parere del 30 marzo 2017, n. 782, sottolineò come tale scelta escludesse l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento.

Servizi sociali, costo delle rette e compiti dei Comuni

Tar Lombardia, Milano, sez. V, 7 novembre 2025, n. 3610

Servizi sociali – Nozione – Necessità di ricovero stabile presso strutture residenziali – Obblighi comunali connessi all’eventuale integrazione economica – Progetto individuale – Normativa Regione Lombardia – Principi regolatori in materia – Compartecipazione dell’assistito – Disciplina statale sull’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) – Ratio

Giova rammentare che:

– ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. 31/03/1998, n. 112, si intendono per “servizi sociali”: «tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia»;

– per essi, la legge 08/11/2000, n. 328 (intitolata «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»), dopo avere enunciato i princìpi generali del sistema predetto, chiarendo (all’art. 1 comma 2) come «Ai sensi della presente legge, per «interventi e servizi sociali» si intendono tutte le attività previste dall’articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», ha – tra l’altro – previsto:

– all’art. 6, ultimo comma, che: «Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica»;

– e, all’art. 14, che: «Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili (…), i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale (…)» (così, il comma 1) il quale progetto individuale «comprende (…) i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale (…)» (così, il comma 2).

La Regione Lombardia, poi, con la legge 12/03/2008, n. 3 (di «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale»), ha chiaramente indicato, fra i «principi» della materia, quello della «libertà di scelta, nel rispetto dell’appropriatezza delle prestazioni» (di cui all’art. 2, comma 1 lettera c), ulteriormente declinato nel successivo art. 7, ove si legge che: «Le persone che accedono alla rete delle unità di offerta sociali hanno diritto a:

a) scegliere liberamente le unità d’offerta, compatibilmente con il requisito dell’appropriatezza delle prestazioni; (…)» (così, il comma 1, lettera a).

Sul versante giurisprudenziale, poi, preme rammentare come, secondo l’orientamento costante, anche di questo Tribunale, l’art. 6, ultimo comma, della legge n. 328 del 2000, unitamente alle norme contenute nell’art. 14 della stessa legge e negli artt. 2 e 7 della legge della Regione Lombardia n. 3 del 2008, costituisca fonte di diversi principi che governano la materia in esame, «quali quelli di presa in carico personalizzata, di sussidiarietà, cooperazione, omogeneità, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, i quali impongono che siano i comuni a garantire il servizio al cittadino, con obbligo di farsi carico dell’intera retta di ricovero comprensiva della componente sanitaria, salvo poi la possibilità di recuperare dagli enti del servizio sanitario le somme relative a tale componente (che non possono assolutamente essere scaricate sull’utente o sulla famiglia) in base ai criteri di riparto indicati dal d.p.c.m. 14 febbraio 2001 e dal d.p.c.m. 29 novembre 2001».

L’ordinamento pone, quindi, direttamente in capo ai comuni l’obbligo di pagamento delle rette connesse alle prestazioni sociosanitarie di carattere residenziale rese da terzi in favore dei loro residenti, salva la possibilità di recuperare dagli enti del servizio sanitario le somme relative alla componente sanitaria e salva la possibilità di richiesta di compartecipazione dell’assistito, in base alla normativa ISEE, per la sola componente assistenziale.

Con specifico riguardo alla compartecipazione dell’assistito, poi, le norme di riferimento, ovvero gli artt. 25 della legge n. 328 del 2000 e 8, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2008, stabiliscono che l’accesso agevolato alle prestazioni sociosanitarie e sociali e il relativo livello di compartecipazione al costo delle medesime è stabilito dai comuni nel rispetto della disciplina statale sull’indicatore della situazione economica equivalente, oggi contenuta nel dPCM n. 159 del 2013.

Da tali norme si ricava che, non soltanto l’accesso ma anche la compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali è stabilito avendo come base la disciplina statale sull’indicatore della situazione economica equivalente o ISEE, non tollerando la disciplina di settore [che deve ricevere uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 13.10.2015, n. 4742; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 12.09.2013, n. 2139)], l’utilizzo da parte dei Comuni di criteri ulteriori e/o difformi, che diano rilievo ad elementi diversi rispetto a quelli indicati nel decreto n. 159 del 2013 al fine di determinare il livello di capacità economica dell’assistito [con la conseguenza che non sono ammessi altri sistemi di calcolo delle disponibilità economiche dei soggetti che chiedono prestazioni di tipo assistenziale.

Essendo la finalità dell’ISEE quella di determinare la reale capacità economica dell’assistito, l’intervento del Comune deve essere congruente alle sue risultanze e non può, pertanto, condurre a richieste di compartecipazione sproporzionate o, addirittura, superiori alle capacità economiche del disabile, così come risultanti dall’ISEE.

Istanze di regolarizzazione edilizia e preavviso di rigetto

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale, 3 novembre 2025, n. 846

Procedimento amministrativo – Provvedimento di diniego – Preavviso di rigetto – Ambito applicativo – Omissione – Annullamento

L’istituto del preavviso di rigetto, di cui all’art. 10-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241, possiede una portata generale e si applica anche alle istanze di regolarizzazione edilizia (id est, accertamento di conformità e condono). La sua omissione costituisce, pertanto, un vizio di procedura del provvedimento di diniego, che può essere annullato laddove il privato, oltre a denunciare la lesione delle sue garanzie partecipative, indichi in giudizio gli elementi fattuali o valutativi che, introdotti nel procedimento, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento finale.