Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Tributaria, 31 gennaio 2025, n. 2364

Enti locali – Tributi locali – IMU – Imposta municipale unica – Esenzione per area fabbricabile

Ai fini dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, non è sufficiente la disponibilità di un’area edificabile che sia destinata, in parte, in base al Piano urbanistico, alla realizzazione di strutture volte allo svolgimento di attività assistenziale, applicandosi la norma agevolativa solo ai fabbricati, da costruirsi o ristrutturarsi, cui sia stata concretamente impressa la destinazione di cui alla disposizione citata, anche se transitoriamente inutilizzati, essendo necessario un comportamento attivo e dinamico volto a realizzare concretamente e tempestivamente quella destinazione solo potenziale.