Mese: Settembre 2026

Edificio diruto, ricostruzione, ristrutturazione e nuova costruzione

Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2026, n. 4735

Titolo edilizio – Intervento di ricostruzione di edificio diruto – Configurazione giuridica – Nuova costruzione –Ristrutturazione edilizia – Distinzione – Disciplina applicabile – Vincolo paesaggistico – Limiti

Non è configurabile come ristrutturazione edilizia, ma come nuova costruzione, la ricostruzione di un edificio diruto qualora non sia possibile accertarne con sufficiente attendibilità la preesistente consistenza, in termini di volumetria, altezza e caratteristiche essenziali, non essendo a tal fine sufficiente la sola documentazione storica o catastale in assenza di adeguate evidenze fisiche del manufatto originario.

La ricostruzione di un fabbricato diruto del quale residuino solo minime tracce strutturali, inidonee a definire l’esatta volumetria e configurazione originaria, integra una nuova costruzione e non un intervento di ristrutturazione edilizia, con conseguente applicazione delle regole urbanistiche vigenti al momento della domanda.

In presenza di vincoli paesaggistico-ambientali e di divieto di nuove costruzioni, la ricostruzione di edifici diruti è consentita esclusivamente ove sia possibile accertare con precisione la consistenza originaria del manufatto, al fine di garantirne la fedele riproduzione. In assenza di dette evidenze è legittimo il diniego del permesso di costruire.

Abuso edilizio, procedure esecutive e termine per la domanda in sanatoria

Consiglio di Stato, sez. II, 3 giugno 2026, n. 4395

Abuso edilizio – Istanza in sanatoria – Aggiudicazione in procedure esecutive – Termine per la domanda – Decorrenza – Oggettiva non conoscibilità dell’abuso

Ai sensi dell’art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985, il termine di centoventi giorni per la presentazione della domanda di sanatoria, da parte dell’aggiudicatario di un immobile trasferito nell’ambito di una procedura esecutiva, decorre dalla data dell’atto di trasferimento. Solo in via eccezionale il dies a quo può essere posticipato ove l’abuso non sia oggettivamente conoscibile, mentre restano irrilevanti la mancata conoscenza soggettiva dell’abuso, la sua non agevole percepibilità o la buona fede dell’aggiudicatario. L’onere di dimostrare l’oggettiva non conoscibilità dell’abuso grava sull’interessato che invochi la posticipazione del termine.

ISEE e compartecipazione al costo delle prestazioni socio-sanitarie

Tar Veneto, Venezia, sez. III, 13 luglio 2026, n. 1540

Prestazioni sociosanitarie e sociali – Accesso e compartecipazione – ISEE – Disciplina statale e della Regione Veneto – Capacità contributiva – Pensione di invalidità e indennità di accompagnamento – Condizione di disabilità ex art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992 – Cause – Irrilevanza

La disciplina statale sull’ISEE rileva sia per l’accesso che per la compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali, come si può desumere dal dato testuale del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 che, all’art. 2, espressamente prevede che l’ISEE costituisce lo strumento “… di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni”.

Quanto all’inclusione dell’indennità di accompagnamento nella capacità contributiva, l’art. 2-sexies del d.l. n. 42/2016 stabilisce che “I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari […] connessi alla condizione di disabilità […] non rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE”. La predetta disposizione, chiaramente riferita alla determinazione della condizione economica dell’utente per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, è norma di rango primario, immediatamente cogente e vincolante per tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle comunali.

Sia la pensione di invalidità che l’indennità di accompagnamento esulano dalla nozione di reddito ai fini del calcolo ISEE, in quanto non costituiscono incrementi di ricchezza, ma importi riconosciuti a titolo meramente compensativo o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità.

L’art. 24, comma 1, lett. g), l. n. 328/2000 ha natura programmatica, enunciando il principio generale per cui – in caso di inserimento in strutture residenziali – ‘possono essere utilizzati in parte gli emolumenti eventualmente percepiti a titolo di indennità di accompagnamento o di altri benefici economici legati alla condizione di disabilità’. Tuttavia, la norma non attribuisce direttamente al Comune il potere di computare tali somme, né definisce criteri o limiti per il loro utilizzo. L’effettiva operatività della norma richiede infatti un intervento attuativo, a livello statale o regionale, per regolamentare le modalità applicative, che però non risulta adottato.

In definitiva, l’ISEE rappresenta anche il livello massimo di compartecipazione dell’assistito ai costi, soglia che spetta allo Stato determinare, venendo in rilievo la garanzia di assicurare l’uniformità delle prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza.

La certificazione della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992 prescinde del tutto dalle cause della patologia, e in particolare dalla loro correlazione con l’età.

Invero non risultano riferimenti normativi che consentano di distinguere fra una disabilità dovuta all’età e una diversa condizione di disabilità, imputabile a cause diverse.

L’abbandono di rifiuti e le funzioni di protezione e custodia dell’area

Tar Campania, Napoli, sez. II, 13 luglio 2026, n. 4426

Ambiente – Abbandono di rifiuti – Funzione di protezione e custodia dell’area – Responsabilità e doveri

La giurisprudenza in materia di abbandono dei rifiuti e responsabilità del proprietario dell’area ha espresso i seguenti principi: – Qualunque soggetto che si trovi con l’area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli – e per ciò stesso imporgli – di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell’ambiente è, secondo quanto disposto dall’art. 192 D. Lgs. n. 152/2006, solidalmente responsabile dell’abbandono dei rifiuti; – i proprietari di aree invase da rifiuti sono tenuti a rimuoverli e a smaltirli anche quando non hanno svolto in concreto alcuna attività di custodia, vigilanza e protezione dell’area per evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti; – l’art. 192, 1° e 3° comma del testo unico n. 152 del 2006, il quale dispone che “l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”, prevede che il potere-dovere di ordinare la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi vada esercitato senza indugio non solo nei confronti di chi abbandona sine titulo i rifiuti (il quale realizza la propria condotta col dolo e con l’animus derelinquendi), ma anche del proprietario o del titolare di altro diritto reale cui la “violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa”. A tal fine il comma 3 ritiene sufficiente la colpa, nell’ambito della quale rientra la negligenza. Nel suo significato lessicale (risalente anche al diritto romano, e prima ancora che la nozione fosse riferita alle singole obbligazioni), la negligentia (vale a dire la mancata diligentia) consisteva e consiste nella trascuratezza, nella incuria nella gestione di un proprio bene, e cioè nella assenza della cura, della vigilanza, della custodia e della buona amministrazione del bene.

Il piano esecutivo convenzionato

Tar Piemonte, Torino, sez. II, 7 luglio 2026, n. 1575

Pianificazione urbanistica – Piano esecutivo convenzionato – Legittimazione alla presentazione – Normativa Regione Piemonte – Proprietà dei terreni – Requisito dei due terzi – Onere probatorio – Piano attuativo – Successione di piani – Piano precedente non attuato – Sostituzione implicita – Ammissibilità

Ai sensi dell’art. 43 della l. reg. Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56, la legittimazione alla presentazione di un piano esecutivo convenzionato richiede la titolarità di almeno i due terzi del valore degli immobili interessati; tale requisito può ritenersi soddisfatto ove risulti, anche documentalmente, l’intervenuto acquisto dell’intera proprietà dell’area da parte del proponente, essendo irrilevanti contestazioni generiche e non provate.

La presentazione e approvazione di un nuovo piano attuativo di iniziativa privata relativo alla medesima area comporta l’implicita rinuncia al precedente piano non attuato e la sua sostituzione, senza necessità di un formale provvedimento di revoca, qualora dal complesso degli atti emerga la volontà dell’amministrazione di disciplinare integralmente l’ambito territoriale.

Pianificazione paesistica e dichiarazione di notevole interesse pubblico

Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 5 giugno 2026, n. 10413

Pianificazione paesistica – Tutela paesistica – Competenza – Sviluppo urbanistico – Dichiarazione di notevole interesse pubblico – Natura giuridica

Si osserva che la disciplina di tutela paesaggistica di cui agli artt. 136 e ss. del Codice non prevede alcun tipo di limitazione nei confronti di iniziative di tutela nel caso di aree già sottoposte a pianificazione regionale, trattandosi di poteri e funzioni nettamente distinte. Sul punto si rinvia al consolidato orientamento giurisprudenziale, già condiviso anche da questa Sezione, secondo cui quello disciplinato dall’art. 138, co. 3 è un potere ministeriale, teso alla salvaguardia di un interesse costituzionalmente riconosciuto, del tutto speciale e autonomo rispetto a quello attribuito alle Regioni, oltre che svincolato dalle valutazioni sottese alla pianificazione paesistica: «la normativa dettata da Codice dei beni culturali ha attribuito al Ministero un potere dichiarativo che concorre con quello della Regione (…) ed è oltretutto destinato ad imporsi sulla pianificazione paesaggistica territoriale, dovendo la dichiarazione ministeriale essere recepita nel corpo del P.T.P.R. giusta il disposto dell’art. 143, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 42 del 2004. Ciò anche considerato che le valutazioni prodromiche all’approvazione del P.T.P.R. sono rese in una sede destinata, in ragione del contenuto proprio del PTPR, ad assumere in considerazione congiuntamente gli interessi sottesi al paesaggio e quelli, facenti capo alla Regione, proiettati piuttosto verso il governo del territorio, secondo un contemperamento, che, ai soli fini della pianificazione regionale, pone a raffronto le esigenze di sviluppo urbanistico con quelle di tutela dell’ambiente. Queste ultime, tuttavia, restano dotate di un valore primario e assoluto (Corte cost. sentenza n. 367 del 2007 e n. 101 del 2010), che le rende prevalenti su ogni altro profilo di pianificazione. Non si può pertanto escludere che lo Stato, al quale spetta tutelare tale valore, ravvisi la necessità di vincolare beni, quand’anche in sede di pianificazione paesaggistica essi siano sfuggiti a previsioni conservative. Ciò può dunque accadere nell’ambito di un procedimento (quello regolato appunto dall’art. 138, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004) ove è l’interesse ambientale a trovare considerazione in via preminente, e ad imporsi laddove sia dichiarato (e, dunque, non costituito, ma portato alla luce) il carattere di notevole interesse pubblico di un bene. In forza di tali considerazioni, non può perciò reputarsi viziata da eccesso di potere la scelta statale di riassumere in considerazione, al di fuori del procedimento di formazione del piano e ad una certa distanza di tempo, la natura del territorio in oggetto, recuperando il livello di tutela più elevato che la stessa Regione, in sede di adozione del PTPR, aveva ritenuto congruo […] Ne consegue che l’apposizione di un vincolo dichiarativo, volto ad apprestare o rafforzare una tutela su aree comunque già contemplate e tutelate dal P.T.P.R., di per sé non è censurabile, anche qualora scollegata dai contenuti del piano territoriale già approvato, in quanto espressiva di un potere ex lege riservato all’autorità statale» (cfr. T.A.R. Lazio, II quater, 9 dicembre 2024, n. 22213).

La dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante un’area “vasta” non è espressione di una funzione di pianificazione, costituendo, per l’appunto, esercizio di un diverso ed autonomo potere, che è attribuito alla competente autorità statale in attuazione dell’art. 9 Cost. e non acquisisce tale funzione per il mero fatto dell’integrazione nel piano. In sede di esercizio del potere di cui si tratta, inoltre, “il principio di leale cooperazione tra le amministrazioni pubbliche e, in particolare, tra il Ministero e le Regioni (posto dall’art. 133 del codice) si concreta […] nella disciplina di cui al medesimo comma 3 dell’art. 138, che prevede il parere obbligatorio ma non vincolante della regione (da rendere entro trenta giorni dalla richiesta).

La violazione del termine finale di un procedimento amministrativo

Tar Sicilia, Catania, sez. III, 13 luglio 2026, n. 2060

Procedimento amministrativo – Termine finale – Natura giuridica – Violazione – Effetti giuridici – Risarcimento del danno da ritardo – Presupposti – Onere probatorio – Spettanza del bene sostanziale della vita – Conferenza di servizi – Normativa nazionale e della Regione Sicilia

Come è noto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che, in mancanza di una espressa previsione contraria, alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegua l’illegittimità dell’atto tardivo, trattandosi di una regola di comportamento e non di validità dell’atto.

L’art. 19 della L.R. 7/2019, che disciplina la conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona nella Regione Sicilia, prevede, al secondo comma, che “I lavori della conferenza si concludono non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento”.

L’art. 14-ter della L. 241/1990, che detta le regole per tale tipologia di conferenza in ambito nazionale, prevede, al secondo comma, nella sua attuale formulazione, che “I lavori della conferenza si concludono non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1. Nei casi di cui all’articolo 14-bis, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in sessanta giorni. Resta fermo l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento”.

In assenza di una indicazione espressa di perentorietà dei termini sopra riportati, il cui superamento non viene accompagnato da una sanzione invalidante l’atto finale adottato in “ritardo”, vi è quindi da ritenere che il termine di conclusione del relativo procedimento abbia natura ordinatoria e acceleratoria.

Il decorso del termine per l’adozione della conclusione finale della conferenza, pertanto, non determina la perdita del potere di provvedere in capo all’amministrazione procedente o l’inefficacia della determinazione conclusiva.

Esso, tuttavia, non è privo di effetti in quanto la parte interessata, una volta decorso il termine, può ben attivare la tutela relativa all’obbligo di provvedere sul silenzio inadempimento, potendo altresì dimostrare l’insorgenza di un danno da ritardo.

L’ordinamento valorizza ai fini risarcitori la violazione del termine di conclusione del procedimento solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui si dimostri che il ritardo accumulato dall’amministrazione abbia inciso sul bene della vita che il privato avrebbe potuto conseguire.

Più specificatamente, “il risarcimento del danno per il silenzio serbato dall’Amministrazione su un’istanza del privato, anche ammesso che i presupposti per configurare il silenzio inadempimento sussistano, equivale al risarcimento di un danno per ritardo nel provvedere e come tale non può essere accordato se non viene dimostrata la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero se non si dimostra che, con ragionevole probabilità, l’Amministrazione avrebbe dovuto accogliere l’istanza del privato, sulla quale non ha provveduto, e accordargli così il bene della vita con essa richiesto

In tema di danno da ritardo, quanto al giudizio sulla spettanza del bene della vita, si richiede, per valutarne la sussistenza, il concreto esercizio della funzione amministrativa in senso favorevole all’interessato, ovvero il suo esercizio virtuale, in sede di giudizio prognostico da parte del giudice investito della richiesta risarcitoria; invero, l’ingiustizia del danno e, quindi, la sua risarcibilità per il ritardo dell’azione amministrativa, è configurabile solo ove il provvedimento favorevole sia stato adottato, sia pure in ritardo, dall’autorità competente, ovvero avrebbe dovuto essere adottato, sulla base di un giudizio prognostico effettuabile sia in caso di adozione di un provvedimento negativo sia in caso di inerzia reiterata, in esito al procedimento.

La giurisprudenza ha ulteriormente precisato, al riguardo, che il riconoscimento del danno da ritardo, relativo ad un interesse legittimo pretensivo, non è avulso da una valutazione di merito della spettanza del bene sostanziale della vita e, dunque, dalla dimostrazione che l’aspirazione al provvedimento fosse probabilmente destinata ad un esito favorevole, posto che l’ingiustizia e la sussistenza del danno non possono presumersi iuris tantum in relazione al mero fatto temporale del ritardo o del silenzio nell’adozione del provvedimento.

L’incremento del canone concessorio ricognitorio

Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 7 luglio 2026, n. 12400

Concessioni amministrative – Concessioni e uso di aree pubbliche – Incremento del canone concessorio ricognitorio – Comunicazione avvio procedimento – Necessarietà

Le determinazioni comunali relative all’incremento del canone concessorio ricognitorio, afferendo a decisioni che incidono su rapporti concessori in atto, esigono la previa comunicazione dell’avvio del procedimento da parte dell’Amministrazione comunale, a tutela delle garanzie partecipative del concessionario, al quale deve consentirsi di interloquire con l’amministrazione e valutare la sostenibilità dell’aggravio delle condizioni economiche della prestazione del servizio derivanti da tale decisione d’incremento unilaterale del canone dovuto.

La ri-adozione dell’atto annullato

Tar Piemonte, Torino, sez. II, 7 luglio 2026, n. 1575

Procedimento amministrativo – Procedimento semplificato – Riadozione dell’atto annullato – Ratio – Presupposti – Ambito di applicazione – Estensione – Ammissibilità – Passaggio in giudicato della sentenza – Non necessarietà

Il procedimento semplificato di cui all’art. 21-decies della legge 7 agosto 1990, n. 241 non è subordinato al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, potendo l’amministrazione procedere all’immediata riadozione del provvedimento anche a seguito di sentenza non definitiva, ferma la necessità di motivare in ordine alla necessità ed indifferibilità sulla base degli interessi pubblici e privati coinvolti ed avendo riguardo al residuo grado di incertezza in merito all’adeguamento alla pronuncia del giudice, con salvezza degli atti già emanati e non colpiti dalla sentenza di annullamento.

L’istituto della riadozione dell’atto annullato di cui all’art. 21-decies della legge 7 agosto 1990, n. 241 è applicabile non solo ai procedimenti autorizzatori e alle valutazioni di impatto ambientale espressamente richiamati dalla norma in via esemplificativa, ma a tutte le fattispecie nelle quali l’amministrazione sia chiamata a riesercitare un potere discrezionale a seguito di annullamento, purché i vizi siano emendabili e non siano intervenute sopravvenienze ostative.

L’art. 21-decies della legge 7 agosto 1990, n. 241 esprime un principio generale di semplificazione e conservazione dell’azione amministrativa, consentendo la riadozione del provvedimento a seguito di annullamento giurisdizionale mediante la salvezza degli atti endoprocedimentali non viziati e la rinnovazione del solo segmento procedimentale affetto da illegittimità.

Titolo edilizio e affidamento incolpevole

Tar Piemonte, Torino, sez. II, 29 giugno 2026, n. 1475

Titolo edilizio  – Permesso di costruire – Illegittimità – Responsabilità della P.A. – Affidamento incolpevole – Criteri valutativi

In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per lesione dell’affidamento incolpevole conseguente al rilascio di un titolo edilizio poi disapplicato dal giudice ordinario per violazione delle distanze legali tra costruzioni, lo standard di diligenza richiesto al privato istante ai fini della valutazione dell’incolpevolezza del proprio affidamento va modulato in ragione della sua qualità soggettiva, professionale o meno, e della complessità del quadro fattuale e giuridico sotteso all’intervento edilizio.