Mese: Luglio 2025

La Valutazione d’Impatto Ambientale

Consiglio di Stato, sez. IV, 23 giugno 2025, n. 5466

VIA – Natura giuridica – Ratio e finalità – Termini di efficacia

Come evincibile dall’art. 5, comma 1, lett. b) e c), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell”ambiente), la valutazione di impatto ambientale mira a stabilire, e conseguentemente a governare, in termini di soluzioni più idonee al perseguimento degli  obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull’ambiente di determinate progettualità, sussumibili nel concetto di “impatto ambientale”, che si identificano nella alterazione “qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa” che viene a prodursi sull’ambiente, laddove quest’ultimo a sua volta è identificato in un ampio contenitore, costituito dal “sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti”.

Anche in considerazione della sua matrice europea (cfr. art. 3, direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 97/11/CE), il procedimento di valutazione di impatto ambientale mira ex ante a valutare gli effetti prodotti sull’ambiente da determinati interventi progettuali, al fine di  proteggere la salute, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile.

La V.i.a. costituisce un giudizio sintetico globale di comparazione tra il sacrificio ambientale imposto e l’utilità socio economica procurata dall’opera medesima, tenendo conto anche delle alternative possibili e dei riflessi della c.d. opzione zero. La stessa non si sostanza in un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, venendo con essa esercitata una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo, con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico-sociale) e privati.

La previsione della durata di efficacia della V.i.a.  di cui all’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006 – riferita al termine minimo quinquennale che può essere graduato nel provvedimento in relazione alla tipologia di opere da realizzare e con la possibilità del soggetto interessato di presentare un’istanza documentata di proroga – non contrasta con alcuna disposizione eurounitaria, ma, è coerente con le previsioni della direttiva 2010/75/CE (applicabile alle discariche ) e delle successive,  da cui si evince l’attenzione  riservata dal legislatore eurounitario sia all’adeguamento dei progetti e delle autorizzazioni alle “migliori tecniche disponibili” – necessariamente mutevoli nel tempo – sia in relazione all’evoluzione dei progetti.

La zonizzazione acustica

Consiglio di Stato, sez. IV, 25 giugno 2025, n. 5529

Pianificazione urbanistica – PRG – Zonizzazione urbanistica – Zonizzazione acustica – Disallineamento – Confronto

Ai sensi del d.P.C.M. del 14 novembre del 1997, il territorio comunale è suddiviso in “aree acusticamente omogenee” che, tendenzialmente e logicamente, corrispondono alle destinazioni urbanistiche delle singole aree del territorio, come evincibili dalla relazione tecnica del piano regolatore generale e dalle relative norme di attuazione, salvo possibili correzioni dovute ad aree nelle quali, ad una data destinazione urbanistica, corrispondono, di fatto, dimensioni acustiche diverse; qualora sia dunque contestato il disallineamento fra la zonizzazione urbanistica e quella acustica, occorre svolgere un confronto di coerenza, ragionevolezza e proporzionalità fra le due tipologie di strumenti di governo.

Silenzio assenso

Tar Lazio, Latina, sez. II, 3 luglio 2025, n. 582

Procedimento amministrativo – Silenzio assenso – Formazione – Presupposti – Indirizzi interpretativi – Cause di nullità del provvedimento – Difetto assoluto di attribuzione – Incompetenza assoluta e relativa – Funzioni di controllo del territorio – Competenza – Misure di salvaguardia – Operatività temporale

La fattispecie in esame involge la tematica centrale dell’istituto del silenzio assenso, ossia se il provvedimento tacito di accoglimento dell’istanza consegue al mero decorrere del tempo, oppure consegue al decorrere del tempo unitamente alla concreta sussistenza dei presupposti normativi per l’attribuzione del bene della vita.

Si confrontano in particolare due tesi: secondo una prima linea interpretativa la formazione tacita del provvedimento è subordinata alla mera presentazione dell’istanza ed al decorrere del tempo previsto dalla legge; mentre, per un’altra consistente prospettazione, la formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia intervenuta risposta dall’Amministrazione, ma anche la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l’avvenuto perfezionamento, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista.

Il silenzio assenso non potrebbe in ogni caso formarsi in presenza di un’istanza incompleta o inidonea a generare un pronunciamento dell’Amministrazione.

Tanto premesso, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento della giurisprudenza che ha affermato che in materia di permesso di costruire, la formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia presa in esame e sia intervenuta risposta dell’Amministrazione, ma la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l’avvenuto perfezionamento, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista. Quindi, perché possa ritenersi formato il provvedimento implicito di assenso, occorre verificare che, oltre all’inutile decorso del tempo necessario alla conclusione procedimento, la domanda sia stata presentata dal soggetto legittimato alla richiesta (ai sensi dell’art. 11, d.P.R. n. 380/2001), nonché corredata dalle attestazioni, dagli elaborati grafici e dalle asseverazioni espressamente richieste e che, infine, non sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientale, paesaggistici o culturali.

La nullità del provvedimento di cui all’art. 21 septies ha carattere eccezionale e il difetto assoluto di attribuzione, quale causa di nullità del provvedimento amministrativo, ricorre solo in caso di cosiddetta carenza di potere in astratto, vale a dire quando l’Amministrazione esercita un potere che in realtà nessuna norma le attribuisce, essendo tale vizio configurabile solo nei casi “di scuola” in cui un atto non può essere radicalmente emanato da una autorità amministrativa, che non ha alcun potere nel settore, neppure condividendone la titolarità con un’altra amministrazione, risultando altrimenti un vizio di incompetenza.

Il vizio di incompetenza assoluta, che è causa di nullità del provvedimento, rilevabile d’ufficio dal giudice, ricorre soltanto se l’atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell’amministrazione cui l’organo emittente appartiene, ossia se il provvedimento adottato da un certo organo riguardi una materia del tutto estranea all’ambito degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell’amministrazione cui l’organo stesso appartiene, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto tra organi od enti nelle cui attribuzioni rientri, sia pure a fini ed in casi diversi, una determinata materia.

Le funzioni di controllo sull’ordinato sviluppo del territorio sono attribuite ai Comuni tanto per ciò che concerne l’adozione degli strumenti urbanistici quanto per il rilascio dei singoli titoli autorizzatori edilizi.

In termini generali, l’attivazione delle misure di salvaguardia è disciplinata innanzitutto dall’art. 12, comma 3, del DPR 380/01, norma che risponde alla funzione di impedire che, nelle more del complesso procedimento di approvazione definitiva dello strumento urbanistico, siano posti in essere interventi edilizi che comportino una modificazione del territorio tale da rendere estremamente difficile, se non addirittura impossibile, l’attuazione del piano urbanistico in itinere.

Sotto il profilo dell’operatività temporale di tali misure di salvaguardia, proprio per tale finalità di carattere conservativo, esse si applicano a tutti gli interventi che rientrano nella cronologia dell’adozione del strumento urbanistico successivi al primo atto della pianificazione che è la delibera del Consiglio Comunale, dovendosi ritenere tali misure operative sin dal momento in cui l’organo deliberativo dell’ente locale ha manifestato la propria volontà sull’adozione del piano, quand’anche la relativa deliberazione non sia ancora esecutiva.

Indennizzo da mero ritardo

Tar Lazio, Roma, sez. IV ter, 14 luglio 2025, n. 13876

Procedimento amministrativo – Provvedimento finale – Mero ritardo – Domanda di indennizzo – Condizioni – Differenze dal risarcimento – Potere sostitutivo – Termine perentorio

Quanto alla domanda di indennizzo da ritardo mero, disciplinato nei suoi termini generali dall’art. 2 bis, co. 1 bis della l. n. 241/1990, deve osservarsi, in proposito, che mentre il risarcimento presuppone la prova del danno e del comportamento colposo o doloso dell’amministrazione, nonché del nesso di causalità, la fattispecie dell’indennizzo da ritardo prescinde dalla dimostrazione dei suddetti elementi, essendo sufficiente il solo superamento del termine di conclusione del procedimento.

Tuttavia, la possibilità di conseguire l’indennizzo da mero ritardo è condizionata alla previa tempestiva attivazione del potere sostitutivo di cui all’art. 28 del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del 2013, il quale prevede, al comma 2, che «al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della l. n. 241 del 1990», richiedendo l’emanazione del provvedimento non adottato. L’indennizzo per il danno c.d. da mero ritardo richiede quindi che il privato attivi il potere sostitutivo nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Conferenza di servizi e assenso delle amministrazioni assenti

Consiglio di Stato, sez. VI, 25 giugno 2025, n. 5535
Procedimento amministrativo – Conferenza di servizi – Determinazione conclusiva – Annullamento in autotutela – Assenso delle amministrazioni assenti – Acquisizione
Ai fini dell’annullamento in autotutela della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi non è richiesto dalla legge il previo annullamento di tutti gli atti che vengono sostituiti da tale determinazione finale.
Ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, l. n. 241 del 1990, l’assenso delle amministrazioni assenti può ritenersi acquisito solo con riferimento alle questioni che costituiscono oggetto della conferenza.

Beni pubblici e autotutela esecutiva

Consiglio di Stato, sez. VII, 13 giugno 2025, n. 5183

Beni pubblici – Patrimonio indisponibile dello Stato – Autotutela esecutiva – Condizioni di operatività – Competenza – Potere di sgombero di proprietà comunali

L’autotutela esecutiva di cui all’articolo 823, comma 2, del codice civile presuppone, per il suo legittimo esercizio, la dimostrazione che il bene in questione appartenga al demanio o al patrimonio indisponibile, presumendosi da siffatta qualità, iuris et de iure, la sua preordinazione al soddisfacimento di determinati interessi pubblici. Viceversa, non richiede la prova del possesso anteriore o di un diritto di proprietà ininterrotto per oltre venti anni, non essendo i beni demaniali e quelli del patrimonio indisponibile suscettibili di usucapione.

Il potere di autotutela esecutiva possessoria sui beni di proprietà pubblica compete ai dirigenti, atteso che la riforma degli enti locali ha comportato l’affermazione di un principio generale in ordine alla distinzione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione dell’amministrazione pubblica, riservando queste ultime alle figure amministrativo-dirigenziali. Tra queste ultime va annoverato il potere di sgombero di proprietà comunali che non ha contenuto politico, trattandosi di attività di mera gestione.

Limiti comunali al transito e alla sosta degli autocaravan e degli autocarri

Consiglio di Stato, sez. V, 15 aprile 2025, n 3235

Circolazione stradale – Divieto di transito e sosta per i soli autocaravan ed autocarri – Legittimità – Ratio

È legittima l’ordinanza comunale che vieti, in un determinato tratto del territorio comunale, il transito (oltre che la sosta) ai soli autocaravan ed autocarri di massa superiore a 3,5 tonnellate, in ragione delle più ingombranti dimensioni di tali mezzi rispetto agli altri autoveicoli e, dunque, alla maggior attitudine degli stessi – in caso sia di sosta, sia di transito nei tratti più stretti ed accidentati della carreggiata – di ostacolare una ordinata e sicura circolazione stradale (oltre al tempestivo accesso dei mezzi di soccorso).

Volumi tecnici e atto meramente confermativo

Tar Valle d’Aosta, Aosta, sez. unica, 25 giugno 2025, n. 22

Procedimento amministrativo – Atto meramente conformativo – Intervento di spostamento della parete – Qualificazione giuridica – Volume tecnico – Caratteri

L’atto meramente confermativo ricorre solo quando l’amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza esprimere una nuova motivazione.

L’intervento di spostamento della parete è qualificabile come ampliamento, non potendo il risultante nuovo vano ricadere nella nozione di “locale tecnico”, come tale irrilevante dal punto di vista del computo volumetrico. La giurisprudenza ha infatti enucleato le caratteristiche tipologiche di tali manufatti, chiarendo che il volume tecnico si caratterizza per: a) l’assenza di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale; b) un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione in quanto strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all’interno della medesima, quali, ad esempio, quelli connessi alla condotta idrica, termica, all’ascensore e simili.

Infrastrutture tecnologiche e criteri di localizzazione

Tar Umbria, Perugia, sez. I, 30 giugno 2025, n. 582

Infrastrutture tecnologiche – Localizzazione – Criteri – Potestà comunale e regionale – Divieti generalizzati – Inammissibilità – Principio della generale capillarità – Competenze – Interesse nazionale

In materia di localizzazione di infrastrutture tecnologiche e, nello specifico di stazioni radio base, la giurisprudenza ha avuto modo di fissare approdi ormai consolidati:

– la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 1981, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio;

– le infrastrutture per le reti di comunicazione, in quanto opere di urbanizzazione primaria, risultano in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, poiché dall’articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/1993 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni;

– alle Regioni ed ai Comuni è consentito – nell’ambito delle proprie e rispettive competenze – individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.) mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi).

– la scelta di individuare un’area specifica ove collocare gli impianti, anche se in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato, non può ritenersi condivisibile, costituendo un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito). La specificazione dei siti è ammessa dalla norma ma in negativo, a fini di tutela, e non può quindi estendersi alla ulteriore limitazione della specificazione dei siti quali unici punti ammessi, pena una illogica inversione del criterio normativamente stabilito;

– la potestà attribuita all’amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l’esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l’interesse nazionale alla copertura del territorio e all’efficiente distribuzione del servizio.

Localizzazione degli impianti di telefonia mobile

Tar Marche, Ancona, sez. II, 23 giugno 2025, n. 533

Installazione di impianti di telefonia mobile – Localizzazione – Potere comunale – Apposizione di limiti – Onere motivazionale rafforzato – Verifiche di compatibilità edilizia e urbanistica

Il potere comunale di disciplinare la localizzazione degli impianti di telefonia mobile nel territorio comunale non può essere esercitato con modalità tali da comportare limiti generalizzati alla loro localizzazione.

Le verifiche di compatibilità edilizia e urbanistica delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, ancorché assorbite nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003, debbono comunque essere svolte dall’Amministrazione; esse, quindi, confluiscono nell’autorizzazione oppure possono valere a fondare il relativo diniego.

L’Amministrazione, infatti, ha sempre il potere di introdurre regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico-artistico, o anche per la protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, etc.), purché il limite o il divieto posto dall’Ente locale non sia basato su motivazioni apparenti o irragionevole e non impedisca la capillare distribuzione del servizio sull’intero territorio. Tale necessità è riconosciuta dalla giurisprudenza, che evidenzia come il potere urbanistico di governo del territorio possa essere esercitato anche in relazione all’installazione di SRB proprio per consentire il mantenimento di un armonioso e corretto assetto del territorio medesimo, dato che le SRB rappresentano un elemento visibile dai luoghi circostanti e comportano una alterazione dei luoghi avente rilievo ambientale ed estetico.