Tar Valle d’Aosta, Aosta, sez. unica, 25 giugno 2025, n. 22
Procedimento amministrativo – Atto meramente conformativo – Intervento di spostamento della parete – Qualificazione giuridica – Volume tecnico – Caratteri
L’atto meramente confermativo ricorre solo quando l’amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza esprimere una nuova motivazione.
L’intervento di spostamento della parete è qualificabile come ampliamento, non potendo il risultante nuovo vano ricadere nella nozione di “locale tecnico”, come tale irrilevante dal punto di vista del computo volumetrico. La giurisprudenza ha infatti enucleato le caratteristiche tipologiche di tali manufatti, chiarendo che il volume tecnico si caratterizza per: a) l’assenza di qualsivoglia autonomia funzionale, anche solo potenziale; b) un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione in quanto strettamente necessario per contenere, senza possibili alternative e comunque per una consistenza volumetrica del tutto contenuta, gli impianti tecnologici serventi una costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali della medesima e non collocabili, per qualsiasi ragione, all’interno della medesima, quali, ad esempio, quelli connessi alla condotta idrica, termica, all’ascensore e simili.
