Mese: Luglio 2025

Attività commerciali, autorizzazioni e conformità urbanistico-edilizia

Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 2 luglio 2025, n. 339

Attività commerciali – Autorizzazioni – Conformità urbanistico-edilizia dei locali – Imprescindibilità

Le autorizzazioni commerciali implicitamente riconoscono la legittimità dell’immobile atteso che l’esercizio dell’attività commerciale e il rilascio della relativa autorizzazione non può prescindere dalla conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività si svolge.

Società miste, società a controllo pubblico ed esclusività dell’oggetto sociale

Consiglio di Stato, sez. IV, 17 giugno 2025, n. 5289

Servizi pubblici locali – Affidamento diretto – Società miste a controllo pubblico frazionato – Nozione – Poteri di controllo – Società controllate – Oggetto sociale – Funzionalizzazione – Ratio – Tutela della concorrenza e del mercato – Limitazioni alle società partecipate da Regioni ed enti locali – Modello in house – Ratio

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere b) ed m), del d. lgs. n. 175/2016 (cd. TUSP) e dell’art. 2359 del codice civile, sono società miste “a controllo pubblico” anche quelle “a controllo pubblico frazionato” in cui i soci pubblici dispongono complessivamente, in assemblea ordinaria, della maggioranza dei voti previsti dall’art. 2359, anche se la quota del socio privato è superiore alla quota di ciascun singolo socio pubblico, anche se mancano specifici patti parasociali o vincoli statutari e anche se il socio privato nomina l’amministratore delegato. Quanto affermato trova fondamento nel chiaro dettato normativo derivante dal combinato disposto delle norme sopra richiamate.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera m), del d. lgs. n. 175/2016, sono “«società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”.

La lett. b) dello stesso articolo 2, nel definire i poteri di controllo dispone: “b) «controllo»: la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”.

Secondo l’art. 2359 c.c., richiamato dal TUSP, “Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi”.

In virtù del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell’art. 2, comma 1, del TUSP, vanno qualificate come “società a controllo pubblico”, senza eccezioni, tutte quelle in cui “una o più amministrazioni pubbliche” dispongano della “maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”, ai sensi dell’art. 2359 c.c. Pertanto, ai fini dell’integrazione della fattispecie delle “società a controllo pubblico”, rilevante per definire l’ambito di applicazione, soggettivo e oggettivo, di alcune disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, è necessario, ed è anche sufficiente, che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall’art. 2359 cod. civ.

La legge contempla, come ipotesi tra loro alternative e incondizionate, quella per cui la predetta maggioranza dei voti debba essere garantita da “una” o “più amministrazioni pubbliche”, anche in assenza di vincoli giuridici di coordinamento.

La finalità di tale disciplina appare chiara: occorre evitare che le società a capitale pubblico frazionato – operanti soprattutto nell’ambito dei servizi pubblici locali – possano strumentalmente sottrarsi all’applicazione delle disposizioni speciali dettate dal TUSP nei confronti delle “società a controllo pubblico” (per esempio, quelle in materia di amministratori e di dipendenti: artt. 11, 19 e 25), eccependo l’assenza di norme statutarie o di patti di sindacato fra i soci pubblici, tutti di minoranza.

L’art. 17 TUSP non consente alle società miste, a differenza delle società in house, di concorrere a gare indette da Enti terzi e comunque di svolgere attività diverse da quelle rientranti nella “gara a doppio oggetto”.

La disciplina del modello della società mista appare chiaramente definito dagli artt. 17 e 26 TUSP, nonché dell’art. 16 del d.lgs. n. 201/2022 (che individua la società mista disciplinata dal TUSP quale possibile forma di gestione dei servizi di interesse economico generale di livello locale).

È possibile evincere una stretta funzionalizzazione tra società e servizio oggetto di affidamento, il nesso di esclusività esistente tra costituzione della società mista e svolgimento del servizio affidato dagli enti pubblici soci, la strumentalità della società mista rispetto al servizio per il quale l’ente è stato costituito da intendere in termini di esclusività dell’oggetto della società stessa, atteso che:

– l’art. 17, comma 1, afferma in modo inequivoco che l’affidamento del contratto di appalto o di concessione è “oggetto esclusivo dell’attività della società mista”, laddove il carattere della esclusività è chiaramente riferito al tipo di attività che la società può prestare in via generale e non al fatto che solo tale specifica attività in quanto oggetto del bando a doppio oggetto sia conferibile senza gara laddove ulteriori attività possano comunque essere svolte mediante gara. La società mista, infatti, rappresenta un importante modello di gestione dei servizi pubblici locali e, in una logica di partenariato pubblico privato e di valorizzazione dell’esperienza del socio privato operativo, si caratterizza come società di scopo finalizzata alla gestione dello specifico servizio oggetto della gara e non come società generalista. È dunque rispetto a questa ratio che il riferimento alla esclusività dell’oggetto deve essere interpretato e non rispetto al vincolo della concorsualità nella scelta del partener privato che attiene alla modalità di costituzione della società, non alla sua ratio e quindi ai suoi limiti di operatività;

– il successivo comma 2 fa riferimento ai requisiti di qualificazione richiesti al socio privato nella gara a doppio oggetto “in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita” e in questo senso la stessa proposta di piano industriale deve essere specificamente calibrata in relazione all’oggetto e quindi al servizio specifico per il quale la società è costituita (nella specie raccolta rifiuti in relazione ad un ben determinato bacino di utenza);

– il comma 3 collega indissolubilmente la durata della partecipazione privata alla società alla durata dell’appalto o della concessione prescrivendo, altresì, meccanismi statutari di scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio;

– il comma 4 stabilisce che i patti parasociali devono essere contenuti “entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita”;

– il comma 6 fa riferimento alla “realizzazione dell’opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali [le società miste] sono state specificamente costituite”.

Vi è dunque una chiara funzionalizzazione dell’oggetto sociale della società mista – e quindi dell’ambito della sua stessa capacità giuridica e di agire rispetto allo specifico servizio per il quale la stessa è stata costituita e nel quale rinviene in via esclusiva la propria ragione d’essere – anche dal punto di vista causale.

Una volta costituita, la società mista non vive di vita propria ma resta funzionalmente collegata in via esclusiva allo scopo della sua costituzione, indicato nel bando, che ne delimita la capacità giuridica e di agire, precludendole la possibilità di partecipare a gare che esulano dalla finalità istitutiva della stessa in quanto estranee allo scopo dei soci pubblici che ne hanno promosso l’istituzione, delimitandone il campo di azione.

È evidente la finalità della disciplina (più restrittiva di quella delle società in house): essa risiede nell’esigenza di tutelare la concorrenza “ad armi pari” tra imprese private (il cd. leveling the playing field), circoscrivendo la peculiare posizione del privato che ha come soci soggetti pubblici alle (sole) prestazioni per le quali la società è stata costituita e lui è stato selezionato con la gara a doppio oggetto.

È il modello della società mista in sé a determinare un vantaggio concorrenziale in capo al socio privato che, ad esempio, potendo fare stabile affidamento sui proventi economici derivanti dalla gestione dei servizi pubblici ricompresi nell’oggetto sociale, gode di una stabilità economica e finanziaria che si traduce in una maggiore capacità competitiva nel caso fosse autorizzata a partecipare anche a gare indette a soggetti terzi.

Non si tratta pertanto di introdurre limitazioni ingiustificate che penalizzano un operatore economico, ma di tenere conto della sua natura giuridica peculiare al fine di prevenire possibili effetti distorsivi della concorrenza conseguenti al mancato rispetto della par condicio tra imprese, alcune delle quali, in forza del partenariato con soggetti pubblici, potrebbero godere, quantomeno, di una maggiore solidità e stabilità finanziaria, ed essere meno esposte alle conseguenze pregiudizievoli che possono segnare i partenariati tra soggetti privati in termini di inadempimenti, fallimento, contesti di crisi, ecc.

Per queste ragioni, anche sotto un profilo storico, l’art. 17 del TUSP si pone in continuità con il previgente art. 13 d. l. n. 223/06, emanato nell’ambito di una serie di norme finalizzate proprio alla tutela della concorrenza (come specificato dall’art. 1 d. l. n. 223/06), sebbene l’art. 13 del d. lgs. n. 223/06 abbia un ambito applicativo più ridotto di quello del vigente art. 17 d. lgs. n. 175/16, il quale ricomprende anche i servizi pubblici locali per effetto del richiamo operato dall’art. 16 d. lgs. n. 201/22.

L’articolo 13 in questione impone alcune limitazioni alle società partecipate da Regioni ed enti locali per lo svolgimento di funzioni amministrative o attività strumentali alle stesse.

A norma del comma 1, al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società a capitale interamente pubblico o misto – costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza – devono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti.

A norma del comma 2, le predette società sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

Sia il criterio della interpretazione letterale, che quello teleologico, che quello storico (in relazione all’evoluzione delle norme succedutesi nel tempo) forniscono ampi e solidi argomenti per giungere alla conclusione che l’art. 17 del TUSP preclude alle società miste la partecipazione ad altre gare, anche se indette da enti non soci.

Il modello della società in house di cui all’art. 16 TUSP risponde alla scelta di ricorrere alla auto-organizzazione amministrativa, oggi sancita dall’omonimo principio di cui all’art. 7 del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36 del 2023).

Il modello della società mista di cui all’art. 17 TUSP risponde, invece, alla scelta di ricorrere al privato – individuato tramite una vera e propria procedura di affidamento a evidenza pubblica – nella veste di socio e non di appaltatore: da tale modello il privato non può acquisire (come si è detto) indebiti vantaggi competitivi su commesse diverse. Tale diversità giustifica – anche sotto il profilo della costituzionalità – la mancata riproduzione, nell’art. 17, di una disposizione analoga a quella del comma 3 dell’art. 16, che consente espressamente una sia pur limitata attività esterna.

Localizzazione degli impianti di telecomunicazioni

Tar Liguria, Genova, sez. II, 13 giugno 2025, n. 686

Impianti di telecomunicazioni – Localizzazione – Competenza regolamentare comunale – Previsione di limitazioni – Ammissibilità – Localizzazione alternativa – Limiti distanziali – Deroghe

Il comma 6 dell’art. 8 della l. n. 36/2001 stabilisce che “i comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”.

I Comuni, pertanto, non possono introdurre prescrizioni di divieto che comportino limitazioni alla localizzazione degli impianti in aree generalizzate del proprio territorio (né, a maggior ragione, vietare l’istallazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dai propri strumenti pianificatori o regolamentari).

Tuttavia, deve ritenersi consentito ai Comuni, nell’esercizio del potere di pianificazione territoriale, operare il raccordo tra le esigenze urbanistiche e quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico espressamente indicate dal citato comma 6, prevedendo anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti, purché sia garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi che garantisca la copertura di rete del territorio: possono ritenersi legittime, quindi, le disposizioni che non consentono la localizzazione degli impianti nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), qualora la copertura di rete possa essere garantita con impianti collocati in altre aree.

Non sussiste dunque una preclusione di carattere generale all’introduzione di misure di cautela distanziali che rispondano a particolari esigenze di interesse pubblico e non si traducano in divieti generalizzati o criteri eterogenei comportanti limitazioni alla copertura di rete.

Nonostante il favor legislativo per una tipologia di impianti che soddisfa un interesse pubblico generale, non sussiste un diritto incondizionato alla loro collocazione in qualunque area né un dovere di assicurarne la collocazione negli specifici punti in cui la copertura e la qualità del servizio assicurate sono massime. In ogni caso, il regolamento comunale consente di derogare al limite distanziale nei casi in cui l’operatore dimostri “tecnicamente” che tale soluzione è necessaria per garantire la copertura di rete.

L’Assegno Unico e Universale (AUU)

Tar Puglia, Bari, sez. II, 12 giugno 2025, n. 812

Assegnazione alloggi di edilizia popolare – Reddito annuo complessivo – Assegno unico e universale – Normativa Regione Puglia

L’Assegno Unico e Universale (AUU) è un beneficio economico destinato alle famiglie con figli a carico. L’AUU è stato istituito dall’art. 2 della Legge 46/2021 col quale il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreto legislativi volti “a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale.”

La legge delega ha trovato attuazione col decreto legislativo 230 del 2021.

L’Assegno è definito unico proprio perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità. È universale, perché garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di € 45.574,96.

Il carattere omnicomprensivo e sostitutivo dell’AUU lo rende del tutto diverso dall’assegno per nucleo familiare e, pertanto, non fungibile anche nei termini degli effetti sulle discipline di settore.

Se è vero, infatti, che l’AUU, limitatamente alle famiglie con figli, sostituisce quello per nucleo familiare, è altrettanto vero che il nuovo strumento assistenziale incorpora anche altre fonti di sostegno, in modo che la sua reale portata sia oggettivamente più ampia e completa del pregresso assegno per nucleo familiare.

L’art. 3, comma 1, lett. e), della Legge Regione Puglia n. 10/2014 – come modificato dall’art. 2 della legge regionale n. 3 del 2024 – esclude dal computo del reddito annuo complessivo una serie di voci specifiche espressamente contemplate, rilevanti ai fini dell’assegnazione dell’alloggio di edilizia popolare. Tra queste voci non si individua l’AUU. Posto che la previsione della legge regionale ha carattere derogatorio della disciplina generale e speciale rispetto a questa, la stessa non è suscettibile di estensione per analogia, ai sensi dell’art. 14 preleggi.

Ne deriva che, l’AUU va considerato nel reddito complessivo ai fini dell’assegnazione di un alloggio pubblico.

Non rilevante è la previsione in seno all’art. 8 d. lgs. 230/2021, secondo cui l’AUU non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.p.r. n. 917/1986.

L’esenzione rileva ai soli fini fiscali. Ciò in ossequio al principio di neutralità che intende evitare la contraddizione nella quale cadrebbe l’ordinamento tributario laddove assoggettasse ad imposizione fiscale una voce funzionale al sostegno del reddito di persone, in evidente violazione del principio di capacità contributiva, di cui all’art. 53 Cost., e del generale dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.

L’esenzione fiscale non opera ai fini della composizione del reddito utile per l’assegnazione di un alloggio di edilizia popolare per la semplice ragione che, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, ragioni di equità sostanziale impongono che l’alloggio sia assegnato al soggetto che fruisca di redditi nel complesso inferiori.

Il canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. I, 26 giugno 2025, n. 17182

Enti locali – Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – COSAP – Occupazione del suolo pubblico – Presupposto oggettivo – Canone dovuto anche in assenza di espressa previsione regolamentare – Irrilevanza della concessione formale – Inammissibilità della rinuncia dell’ente impositore

Il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è dovuto per tutte le forme di occupazione del suolo pubblico e degli spazi sovrastanti, compresi striscioni, gonfaloni e stendardi, indipendentemente dalla loro espressa menzione nel regolamento comunale attuativo, in quanto il presupposto oggettivo del canone risulta integrato dall’occupazione del demanio pubblico con qualsiasi modalità.

Il regolamento comunale non può escludere specifiche tipologie di occupazione dall’assoggettamento al canone sostitutivo della TOSAP, poiché il COSAP è configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta nel caso di occupazione abusiva, dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto in relazione all’utilizzazione particolare che ne trae il singolo, risultando irrilevante la mancanza di una formale concessione quando sussista un’occupazione di fatto del suolo pubblico. L’obbligazione di corrispondere il canone nasce con l’occupazione del demanio pubblico, con o senza titolo, e non con il mero accertamento, mentre il diritto al canone e la sua determinazione non possono essere oggetto di rinuncia né di trattativa privata da parte della pubblica amministrazione.

L’eventuale inerzia del Comune nell’esazione del canone non comporta rinuncia al credito, non essendo ipotizzabile una rinuncia per facta concludentia che richiederebbe per la pubblica amministrazione la forma scritta, e tale inerzia rileva esclusivamente se protratta oltre i termini di prescrizione del credito. La modifica regolamentare che introduce criteri specifici di determinazione della base imponibile per particolari mezzi pubblicitari non costituisce introduzione di un nuovo presupposto oggettivo del canone, ma rappresenta mera precisazione tecnica sui criteri di calcolo già applicabili in base ai principi generali della disciplina COSAP.

Il contratto di solidarietà nell’impiego pubblico contrattualizzato

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 10 giugno 2025, n. 16036

Enti locali – Pubblico impiego – Personale – Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Contratto solidarietà – art. 33 del Dlgs 165/2001

Nell’ambito della procedura disciplinata dall’art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 2001 la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza può essere ottenuta anche attraverso il ricorso al contratto di solidarietà, pur in assenza di intervento della cassa integrazione guadagni. Il contratto di solidarietà nell’impiego pubblico contrattualizzato è applicabile a tutti i dipendenti dell’ente, ma può disporre solo delle situazioni future, mentre non può incidere retroattivamente su diritti già sorti né sanare i vizi degli atti adottati dal datore in assenza delle condizioni di legge.

Consorzi di gestione di servizi socio-assistenziali e responsabilità solidale dei Comuni per le relative obbligazioni

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. I, 26 maggio 2025, n. 13936

Enti locali – Controllo – Responsabilità solidale – Servizi socio-assistenziali – Comuni aderenti ad un consorzio privo di rilevanza economica – Gestione

I consorzi tra enti locali per la gestione di servizi privi di rilevanza economica, come quelli socio-sanitari, sono regolati da una disciplina pubblicistica tendenzialmente esaustiva, dettata dagli artt. 31, 113-bis e 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). Essa attribuisce al consorzio personalità giuridica autonoma e responsabilità patrimoniale distinta da quella dei singoli Comuni, i quali non possono essere automaticamente chiamati a rispondere delle obbligazioni contratte dal consorzio, salvo diversa previsione statutaria o contrattuale.

L’applicazione della disciplina privatistica prevista per i consorzi ex art. 2615 cod. civ. risulta incompatibile con la logica pubblicistica che governa i consorzi tra enti locali, specialmente in settori come quello dell’assistenza sociale, che perseguono finalità non economiche e si avvalgono di risorse pubbliche. L’estensione ai Comuni consorziati della responsabilità per obbligazioni assunte dal consorzio violerebbe la distinzione tra i centri di imputazione giuridica e determinerebbe un’alterazione delle rispettive competenze.

Bilancio in riequilibrio, mancata approvazione e scioglimento del consiglio comunale

Corte costituzionale, 1 luglio 2025 n. 91

Enti locali – Bilancio in riequilibrio – Mancata approvazione – Scioglimento del consiglio comunale – Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale – Salvaguardia degli equilibri finanziari e buon andamento dell’amministrazione

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 262, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali – TUEL), sollevate dal TAR Campania, nella parte in cui prevede lo scioglimento del consiglio comunale che non approvi nei termini l’ipotesi di bilancio in riequilibrio.

La Corte ha ritenuto infondate le censure evidenziando come la norma impugnata configuri un meccanismo chiaro, oggettivo e privo di discrezionalità arbitraria. Il legislatore ha agito razionalmente nel prevedere che la reiterata violazione degli obblighi connessi all’approvazione del bilancio, quale atto essenziale del mandato elettivo, comporti lo scioglimento dell’organo consiliare, in quanto sintomo di un venir meno del rapporto fiduciario tra amministratori e cittadini;

Secondo la Corte, lo scioglimento rappresenta una misura estrema, ma legittima, tra gli strumenti di salvaguardia dell’autonomia e dell’efficienza amministrativa, volta a garantire il ripristino degli equilibri finanziari dell’ente, condizione necessaria per il corretto esercizio del mandato elettivo e per la stessa sopravvivenza dell’ente territoriale.

In questo quadro, lo scioglimento rappresenta un’estrema ratio tra gli strumenti a tutela dell’autonomia e dell’efficienza amministrativa, la cui finalità risiede proprio nel principio per cui la salvaguardia degli equilibri finanziari costituisce presupposto stesso del mandato elettivo.

La disposizione si fonda, dunque, sulla necessità di assicurare il buon andamento dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, e tutela l’interesse collettivo al risanamento finanziario, che verrebbe compromesso da un consiglio comunale inadempiente e incapace di approvare un bilancio in equilibrio.

Inammissibile il ricorso avverso la norma regionale calabra sugli operai idraulico-forestali

Corte costituzionale, 10 luglio 2025 n. 106

Pubblico impiego – Contrattazione collettiva – Operai idraulico-forestali – Applicazione del CCNL “Funzioni locali” – Legge Regione Calabria – Ricorso statale inammissibile per difetto di motivazione – Coordinamento della finanza pubblica

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro l’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Calabria 8 luglio 2024, n. 27, recante modifiche alla legge regionale n. 25 del 2013 (in materia di forestazione). La disposizione impugnata ha previsto che il personale addetto alla sorveglianza idraulica, dipendente dell’Azienda Calabria Verde, sia inquadrato secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) “Funzioni locali” 2019-2021, di diritto pubblico, in luogo del CCNL di natura privatistica previsto per gli addetti ai lavori idraulico-forestali.

La Corte ha ritenuto inammissibile la questione per difetto di motivazione, osservando che il ricorso statale non contiene un’adeguata ricostruzione del complesso quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. In particolare, il Governo non ha chiarito per quale ragione dovrebbe continuare ad applicarsi, nel caso di specie, la contrattazione collettiva di diritto privato, né ha tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale che, in più occasioni, ha condannato l’Azienda Calabria Verde ad applicare il CCNL di diritto pubblico del comparto “Funzioni locali”.

La Corte ha sottolineato che, in un settore connotato da una pluralità di regimi contrattuali e da una persistente sovrapposizione tra modelli pubblicistici e privatistici, l’onere motivazionale gravante sul ricorrente risulta tanto più stringente. In assenza di un confronto puntuale con la normativa e la giurisprudenza di settore – inclusa la giurisprudenza della Corte di cassazione che ha dato impulso all’intervento legislativo regionale – non è possibile per il giudice costituzionale procedere a un esame nel merito.

Parimenti inammissibile è stata ritenuta la censura relativa all’articolo 2 della medesima legge, che esclude la creazione di nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato che il ricorrente si è limitato ad affermazioni generiche circa l’aumento di spesa derivante dall’applicazione del CCNL “Funzioni locali”, senza dimostrare in concreto tale aggravio e, soprattutto, senza individuare quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, fissati dalla normativa statale, sarebbero stati violati.

Il contrasto alla ludopatia

Corte costituzionale, 10 luglio 2025 n. 104

Enti locali – Attività commerciali – Pubblici esercizi – Gioco d’azzardo – Contrasto alla ludopatia – Divieto generalizzato di messa a disposizione di apparecchiature – Eccessiva onnicomprensività – Illegittimità costituzionale – Necessità di nuove misure proporzionate

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (cd. “decreto Balduzzi”), convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nella parte in cui vietava la messa a disposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al gioco, sia legale che illegale, senza distinguere tra destinazioni occasionali o permanenti.

La Corte ha riconosciuto che la finalità perseguita dal legislatore – il contrasto alla ludopatia – è legittima e meritevole di tutela, ma ha rilevato l’irragionevolezza e il difetto di proporzionalità della disposizione impugnata, in quanto eccessivamente inclusiva. La norma, infatti, colpiva indiscriminatamente una pluralità di condotte eterogenee per grado di offensività e rilevanza sociale, non operando alcuna distinzione tra utilizzi occasionali o sistematici delle apparecchiature, né tra giochi leciti e illeciti.

A seguito della declaratoria di illegittimità, la Corte ha altresì esteso la propria decisione alla sanzione amministrativa prevista in via consequenziale dall’articolo 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui stabiliva una sanzione fissa di 20.000 euro per la violazione del divieto dichiarato incostituzionale. La Corte ha infine ribadito che spetta al legislatore adottare misure ulteriori e adeguate al contrasto della ludopatia, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.