Mese: Luglio 2025

Assunzioni, elenco di idonei e interpello

Consiglio di Stato, sez. V, 5 giugno 2025, n. 4878

Pubblico impiego – Enti locali – Procedure di assunzione – Formazione elenco idonei – Interpello – Necessaria rinnovazione

L’istituto introdotto dall’art. 3-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (“selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione degli enti locali”) si caratterizza dal punto di vista procedimentale, per la presenza di due momenti significativi, il primo costituito dalla selezione unica per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione, che attribuisce la possibilità di partecipare agli interpelli. Il secondo è dato dallo svolgimento dell’interpello, cui deve ricorrere l’ente interessato per poter attingere all’elenco (in mancanza di graduatorie di concorso in corso di validità). Se più soggetti iscritti nell’elenco manifestano interesse all’assunzione, l’ente locale procede a valutarne le candidature con modalità semplificate, effettuando una prova selettiva scritta o orale, diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura “del posto disponibile”.

All’interpello disciplinato dall’art. 3-bis del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 non risulta applicabile il principio elaborato in via giurisprudenziale secondo il quale è da ritenere illegittima la determinazione dell’amministrazione di bandire un nuovo concorso, a fronte dell’esistenza di una graduatoria ancora vigente per la medesima figura professionale, nonché sussistendo la sostanziale coincidenza tra le prove previste nei due bandi, posto che lo stesso  non dà luogo a una graduatoria che conserva efficacia nel tempo, dovendo essere rinnovato ogni volta che l’amministrazione individua un’esigenza assunzionale.

Valore culturale di un immobile

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezioni riunite, parere 8 aprile 2025, n. 62

Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Titolo edilizio – Illegittimità – Annullamento in autotutela – Interessi pubblici e privati

Ai fini dell’eventuale annullamento in autotutela di un titolo edilizio illegittimo occorre ponderare i contrapposti interessi pubblici e privati, nonché tenere conto del valore di bene culturale dell’immobile, come riconosciuto dall’amministrazione comunale nel corso del tempo. Tale valore può legittimamente fondarsi su un oggettivo e significativo interesse culturale a causa dell’intrinseco legame con la storia della moderna cultura cinematografica e, in via mediata, con la storia della poesia e dell’arte.

Titolo edilizio e annullamento in autotutela

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giurisdizionale, 9 giugno 2025, n. 447

Titolo edilizio – Condizioni di validità – Inottemperanza – Annullamento in autotutela – Illegittimità – Poteri repressivi

È illegittimo il provvedimento di annullamento in autotutela del titolo edilizio adottato dal comune in ragione della riscontrata inottemperanza, in seguito alla realizzazione dell’opera, delle condizioni poste. L’inottemperanza, infatti, rende illegittimo non il titolo in sé, bensì la costruzione per come effettivamente realizzata, che può essere eventualmente conformata al titolo edilizio attraverso l’esercizio dei poteri repressivi, realizzandosi in tal modo l’interesse pubblico in aderenza ai canoni di ragionevolezza, proporzionalità e c.d. minimo mezzo.

Parcheggio pubblico e vincoli conformativi ed espropriativi

Consiglio di Stato, sez. IV, 25 giugno 2025, n. 5538

Pianificazione urbanistica – Vincoli conformativi ed espropriativi – Parcheggio pubblico – Onere motivazionale – Indennizzo

La destinazione di un terreno privato a parcheggio pubblico, impressa in base a previsioni di tipo urbanistico, non comportando automaticamente l’ablazione dei suoli, ed anzi, ammettendo la realizzazione anche da parte dei privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all’uso pubblico, costituisce un vincolo conformativo e non anche espropriativo della proprietà privata, per cui la relativa imposizione non necessita della contestuale previsione dell’indennizzo, né delle puntuali motivazioni sulle ragioni poste a base della eventuale reiterazione della previsione stessa.

La conferenza di servizi semplificata

Tar Toscana, Firenze, sez. II, 17 luglio 2025, n. 1402

Procedimento amministrativo – Conferenza di servizi semplificata – Onere motivazionale fondato su pareri chiari, coerenti e non manifestamente illogici – Ammissibilità – Interventi tardivi – Regime giuridico – Valutazioni ambientali – Discrezionalità

L’art. 14-bis della legge 241/1990 prevede che la conferenza decisoria si svolga in forma semplificata e asincrona, con la partecipazione delle amministrazioni competenti che sono chiamate a rendere le proprie determinazioni entro termini perentori. Tali determinazioni devono essere “congruamente motivate” e formulate in termini di assenso o dissenso, eventualmente corredate da prescrizioni o condizioni.

La norma non impone all’amministrazione procedente di esprimere una valutazione autonoma su ogni profilo tecnico o specialistico, ma le consente di recepire e fare proprie le determinazioni delle amministrazioni competenti per materia.

L’amministrazione procedente può legittimamente fondare la propria determinazione conclusiva sui pareri resi dalle amministrazioni competenti, senza necessità di svolgere valutazioni autonome, purché tali pareri siano congruamente motivati.

Il mero rinvio ai pareri negativi espressi dagli enti coinvolti in sede di conferenza di servizi, è di per sé solo sufficiente a ritenere congruamente motivato il provvedimento con cui l’Amministrazione dà atto della chiusura del procedimento stesso con determinazione sfavorevole.

L’amministrazione procedente, quindi, può recepire le valutazioni tecniche espresse dalle amministrazioni competenti, senza necessità di duplicare l’istruttoria o di sovrapporre valutazioni prive di competenza tecnica specifica. La determinazione conclusiva può essere motivata mediante rinvio ai pareri espressi dalle amministrazioni partecipanti, purché questi siano chiari, coerenti e non manifestamente illogici.

Gli interventi tardivi delle amministrazioni che si esprimono in Conferenza dei servizi non possono considerarsi nulli e tamquam non esset.

L’art. 2, comma 8-bis della legge n. 241/1990, prevede che “le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque, denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”.

Ai sensi di tale previsione, la tardività degli atti interni alla conferenza di servizi semplificata e simultanea (art. 14-bis, comma 2, lettera c), comporta come “sanzione” l’immediata inefficacia e non la nullità degli stessi.

L’intero settore delle valutazioni ambientali demandate alle pubbliche amministrazioni è attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione delle opere, con la conseguenza che le scelte effettuate dall’amministrazione si sottraggono al sindacato del giudice amministrativo ogniqualvolta le medesime non si appalesino come manifestamente illogiche o incongrue.

Patrimonio indisponibile, vincoli e mancata utilizzazione

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, sez. giurisdizionale, 11 luglio 2025, n. 545
Beni pubblici – Patrimonio indisponibile dello Stato – Vincolo di destinazione scolastica – Mancata utilizzazione – Cessazione della destinazione
Il vincolo di destinazione scolastica di un immobile può venire meno, oltre che per effetto dell’intervenuta intesa in tal senso tra i soggetti competenti a esprimerla (comune, provincia, provveditorato agli studi), anche allorquando per lungo termine il cespite, già destinato a edificio scolastico, sia rimasto privo di fatto di ogni pertinente utilizzazione senza una ragionevole giustificazione oggettiva e, al contempo, versi in condizioni di obiettivo degrado: in tale contesto, l’ente proprietario del bene può dichiarare l’intervenuta cessazione della destinazione a scuola del proprio immobile.

Dissesto finanziario e perentorietà dei termini

Tar Sicilia, Catania, sez. III, 18 giugno 2025, n. 1925

Procedura di dissesto finanziario di un ente locale – Termini – Non perentorietà – Rendiconto di gestione

Il termine quinquennale per la conclusione del dissesto finanziario di un ente locale, previsto dall’art. 265 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non può essere considerato perentorio ma va inteso come sollecitatorio o ordinatorio, sicché il suo inutile decorso postula non l’illegittimità degli atti adottati, quanto piuttosto una mera irregolarità non viziante. L’inutile decorso di tale termine non può far obliterare la necessità che l’organismo straordinario di liquidazione (OSL) concluda le attività previste dall’articolo 256, giungendo fino all’approvazione del rendiconto di gestione finale.

Il Festival di Sanremo e gli oneri di evidenza pubblica

Consiglio di Stato, sez. V, 27 giugno 2025, n. 5602

Contratti pubblici – Concessioni amministrative – Uso del marchio del Festival di Sanremo – Qualificazione giuridica – Procedura di evidenza pubblica – Principio di concorrenza

Il festival di Sanremo, quale manifestazione canora ben individuata, costituisce un evento del quale è titolare il comune di Sanremo, in qualità di possessore del marchio; quest’ultimo ha una sua autonoma identità, nulla importando il fatto che a tale evento sia stato associato nel tempo un programma televisivo il cui format è ideato da (e perciò ricade nella eventuale proprietà intellettuale di) altri soggetti.

La concessione del marchio relativo al festival di Sanremo va qualificata come un contratto attivo, atteso che dallo stesso discende un’entrata a beneficio del comune; pertanto, tale contratto è sottratto all’applicazione del codice dei contratti pubblici ma resta soggetto ai relativi principi, ai sensi dell’articolo 13, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e quindi soggetto alla procedura di evidenza pubblica.