Consiglio di Stato, sez. VII, 17 giugno 2024, n. 5408
Pianificazione urbanistica – Principio di sussidiarietà orizzontale – Progetto di riqualificazione di un borgo antico – Indennità di occupazione – Principio della leale collaborazione
Il principio di sussidiarietà orizzontale regola il rapporto tra iniziativa privata e intervento pubblico e richiede che l’amministrazione valorizzi e tenga conto degli interventi dei privati volti a soddisfare interessi meritevoli di tutela, coinvolgendo gli abitanti nella valorizzazione del territorio.
È illegittima una clausola di un atto programmatico che condizioni la possibilità di partecipare al progetto di riqualificazione di un borgo antico al pagamento dell’indennità di occupazione in favore dell’Agenzia del demanio da parte di soggetti appartenenti alla comunità degli artisti che ha recuperato e posto le basi per la valorizzazione dell’antico e abbandonato borgo, creando le condizioni per l’attuale programma di valorizzazione. Le pubbliche amministrazioni che hanno tratto vantaggio dell’intervento in sussidiarietà orizzontale dei privati non possono contraddittoriamente e in violazione del principio della leale collaborazione escludere dal programma e dalla possibilità di partecipare ai previsti bandi per la concessione e gestione dei beni proprio quei soggetti (e i loro aventi causa) che hanno reso possibile la valorizzazione del borgo, laddove gli stessi non provvedano al pagamento della indennità di occupazione.