Tar Puglia, Lecce, sez. I, 24 giugno 2024, n. 814
Ordinanze contingibili e urgenti – Effetti – Presupposti – Imputabilità e responsabilità – Onere motivazionale rafforzato – Sistemi radianti di telefonia mobile
L’imputazione giuridica allo Stato degli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ha natura meramente formale, in quanto quest’ultimo, pur agendo nella veste di ufficiale di Governo, resta incardinato nel complesso organizzativo dell’ente locale, con la conseguente imputabilità dell’atto al Comune e non allo Stato, al pari della conseguente responsabilità.
Le ordinanze contingibili e urgenti rappresentano l’estrinsecazione di un potere amministrativo contenutisticamente atipico, derogatorio, in quanto tale, del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi. Trattandosi di manifestazione di un potere residuale e atipico, a rischio di frizione con il principio di legalità dell’azione amministrativa, il suo esercizio legittimo è condizionato dall’esistenza dei presupposti tassativi, di stretta interpretazione di pericolo per l’igiene, sanità o incolumità pubblica; pericolo che deve essere dotato del carattere della eccezionalità tale da rendere indispensabili interventi immediati e indilazionabili.
La sussistenza, in concreto, di tali presupposti deve risultare dalla motivazione del provvedimento sindacale. Ciò vale anche in presenza di ordinanze adottate in tema di sistemi radianti di telefonia mobile.