Mese: Maggio 2026

NOTE ANCI

Nota di lettura Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione” convertito in Legge 20 aprile 2026, n. 50 – 28 Aprile 2026

Oneri di urbanizzazione e motivazione

Tar Campania, Salerno, sez. II,  9 aprile 2026, n. 682

Titolo edilizio – Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria – Ratio – Differenze dal contributo commisurato al costo di costruzione – Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Onere motivazionale attenuato – Eccezioni – Tassatività

La necessità del rilascio del permesso di costruire, con particolare riguardo alla parte correlata agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, è di natura pubblicistica, in quanto mirante a socializzare le spese che la collettività è chiamata a sostenere per la realizzazione delle opere a servizio della zona ove le stesse vanno a localizzarsi. In linea di diritto, cioè, mentre la quota del contributo commisurata al costo di costruzione risulta ontologicamente connessa alla tipologia e all’entità (superficie e volumetria) dell’intervento edilizio e vuole in qualche modo “compensare” la c.d. compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare in ragione della trasformazione del territorio consentita al privato istante, quella commisurata agli oneri di urbanizzazione assolve alla prioritaria funzione di compensare invece la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona, con la precisazione che per aumento del carico urbanistico deve intendersi tanto la necessità di dotare l’area di nuove opere di urbanizzazione, quanto l’esigenza di utilizzare più intensamente quelle già esistenti.

Le scelte urbanistiche costituiscono, in linea di principio, valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo che risultino inficiate da errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni procedurali, ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate.

Lo stesso onere di motivazione, gravante sull’amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico, salvo i casi in cui esse incidano su zone territorialmente circoscritte ledendo legittime aspettative, è di carattere generale e risulta soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale.

Le scelte urbanistiche, dunque, richiedono una motivazione più o meno rigorosa, a seconda che si tratti di previsioni interessanti la pianificazione in generale ovvero un’area determinata, ovvero qualora incidano su aree specifiche, ledendo legittime aspettative; così come mentre richiede una motivazione specifica una variante che interessi aree determinate del PRG., per le quali quest’ultimo prevedeva diversa destinazione (a maggior ragione in presenza di legittime aspettative dei privati), non altrettanto può dirsi allorché la destinazione di un’area muta per effetto dell’adozione di un nuovo strumento urbanistico generale, che provveda ad una nuova e complessiva definizione del territorio comunale.

Né, d’altra parte, una destinazione di zona precedentemente impressa determina l’acquisizione, una volta e per sempre, di una aspettativa di edificazione non più mutabile, essendo appunto questa modificabile (oltre che in variante) con un nuovo PRG, conseguenza di una nuova e complessiva valutazione del territorio, alla luce dei mutati contesti e delle esigenze medio tempore sopravvenute.

Le uniche, tassative ipotesi, in cui è richiesta una motivazione rafforzata, sono le seguenti: I) superamento degli standard minimi; II) presenza di una convenzione di lottizzazione o di un accordo equivalente, valido ed efficace; III) giudicato di annullamento di diniego di permesso di costruire o di silenzio inadempimento sulla relativa istanza; IV) destinazione di un fondo totalmente intercluso a zona agricola.

Occorre, infine, osservare che la motivazione delle scelte urbanistiche, sufficientemente espressa in via generale, è desumibile sia dai documenti di accompagnamento all’atto di pianificazione urbanistica, sia dalla coerenza complessiva delle scelte effettuate dall’amministrazione comunale.

COSAP e TOSAP: natura e distinzione

Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 7 aprile 2026, n. 6216

Concessioni di beni pubblici – Obbligazioni tributarie – Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) – Nozione – Differenze dalla Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)

Il COSAP si caratterizza proprio per costituire il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici per l’occupazione di suolo pubblico.

E in ciò risiede la differenza sostanziale rispetto alla TOSAP, il cui presupposto impositivo – nel quadro normativo delineato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 38, comma 10, – è costituito, come generale previsione: “dalle occupazioni di qualsiasi natura di spazi ed aree (anche del sottosuolo), del demanio o del patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province.

La ratio dell’imposizione va riferita all’utilizzazione da parte del singolo e nell’interesse dello stesso di un suolo destinato alla generalità dei cittadini.

La norma disciplinatrice prescinde del tutto dalla natura dell’occupazione e, dunque, non consente di attribuire rilevanza alcuna agli atti di concessione, con la conseguenza che questi sono irrilevanti ai fini fiscali, poiché l’imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo.

Inoltre, nessuna importanza viene connessa ai motivi che determinano l’occupazione.

L’obbligazione tributaria ha, perciò, un diretto fondamento normativo, sulla cui base risultano prestabiliti i criteri oggettivi, che non lasciano alcun margine di discrezionalità all’ente impositore.

A differenza della TOSAP – dovuta da chiunque occupi il suolo pubblico, a nulla rilevando che l’occupazione sia avvenuta in virtù di pubblica concessione -, il COSAP risulta delineato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici e, dunque, è caratterizzato dalla sinallagmaticità.

La prestazione patrimoniale, in altri termini, è collegata all’esistenza di un potere concessorio dell’ente locale, che costituisce il fondamento dell’obbligazione e ne giustifica la natura non tributaria.

Contratti pubblici e autotutela “doverosa”

Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 1 aprile 2026, n. 2206

Contratti pubblici – Autotutela – Doverosità e coercibilità – Insussistenza – Eccezioni – Discrezionalità

In materia di contratti pubblici, il potere di autotutela della stazione appaltante ha natura discrezionale: non sussiste un obbligo generalizzato di provvedere sull’istanza presentata dal concorrente non aggiudicatario. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione. Anche la sopravvenuta perdita di un requisito premiale in capo all’aggiudicatario non impone automaticamente la revoca dell’aggiudicazione, restando tale valutazione rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione in relazione alla concreta possibilità di garantire l’esecuzione del servizio.

Le disposizioni di diritto interno che disciplinano il potere di intervento in autotutela della P.A., così come interpretato dalla giurisprudenza prevalente, non contemplano espresse previsioni di autotutela doverosa (ex art. 21 quinquies e art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990).

Né il potere di autotutela è coercibile dall’esterno attraverso l’istituto del silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 117 c.p.a., salvo i casi normativamente e tassativamente stabiliti di autotutela doverosa e casi particolari legati ad esigenze conclamate di giustizia.

In particolare, il giudice amministrativo ha ritenuto sussistente un’ipotesi di autotutela doverosa nei casi di decadenza dagli incentivi quale conseguenza del generale principio contenuto all’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 (Consiglio di Stato, sez. VI, 31.12.2019, n. 8920, secondo cui “i casi normativi definiti di autotutela doverosa … non sono affatto “eccezioni” alla regola generale posta dall’art. 21 nonies … ma costituiscono forme ben definite d’autotutela doverosa”) nonché delle istanze di esercizio dei poteri inibitori, conformativi o repressivi previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, della l. 241/1990 provenienti da un terzo che assume di essere leso dall’attività da altri intrapresa in forza di una S.C.I.A., laddove sia decorso il termine ivi previsto (T.A.R. Veneto, sez. II, 17.3.2023, n. 356) e, ancora, sulla base della giurisprudenza europea, nei casi di atti amministrativi anticomunitari, ovvero adottati sulla base di un’interpretazione del diritto europeo ritenuta errata da una successiva sentenza interpretativa della Corte di Giustizia (Consiglio di Stato, sez.VI, 16 maggio 2023, n.4862).

Infine, la giurisprudenza soltanto in casi del tutto eccezionali e rari, connotati da tratti di evidente peculiarità, ha ritenuto sussistente un obbligo di adozione di un provvedimento espresso (di accoglimento o di rigetto dell’istanza di riesame), per ritenute ragioni di equità e giustizia.

Tali ultimi casi sono definibili come ipotesi con “tratti di peculiarità che giustificano la non operatività del principio generale della insussistenza di un obbligo di provvedere sulla domanda di ritiro in autotutela di un precedente provvedimento adottato dall’amministrazione”.

L’esercizio del potere di autotutela, anche nella materia dei contratti pubblici, conserva la natura di potere discrezionale a fronte del quale non è configurabile un obbligo a provvedere in capo all’amministrazione.

Questo principio è espresso, in particolare, all’art. 122, comma 1, del codice dei contratti pubblici che disciplina le ipotesi in cui si verificano sopravvenienze nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto e che scolpisce come facoltativo il potere dell’amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto di appalto.

PAS e preliminare di compravendita

Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 1 aprile 2026, n. 474

Contratti della P.A. – Energia da fonti rinnovabili – Impianti fotovoltaici – Disponibilità dell’area – Contratto preliminare – Sufficienza

In tema di procedura abilitativa semplificata (PAS) ex articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il contratto preliminare di compravendita integra il requisito della disponibilità dell’area, senza necessità di un immediato trasferimento della proprietà, del possesso o di altro diritto reale, essendo sufficiente che il negozio attribuisca al proponente il potere di porre in essere nell’immediato le attività materiali e gli adempimenti procedimentali funzionali al conseguimento del titolo.

Impianti pubblicitari e accesso concorrenziale

Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 17 marzo 2026, n. 683

Concessioni di beni pubblici – Assegnazione delle superfici pubblicitarie sul suolo pubblico – Accesso concorrenziale – Valutazione – Interesse imprenditoriale – Remunerabilità

In tema di assegnazione delle superfici pubblicitarie sul suolo pubblico, nella prima fase concessoria, caratterizzata dalla necessità di garantire l’interesse pubblico all’accesso in regime concorrenziale a un bene pubblico naturalmente contingentato, l’operatore economico deve effettuare una valutazione, non della possibilità e della remunerabilità della posa di ciascun impianto pubblicitario, bensì del proprio interesse imprenditoriale ad assicurarsi la possibilità di collocare impianti in quel macrolotto, in relazione alle caratteristiche di localizzazione e centralità. La remunerabilità non rappresenta un carattere essenziale del contratto di concessione di bene pubblico.