Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 1 aprile 2026, n. 2206

Contratti pubblici – Autotutela – Doverosità e coercibilità – Insussistenza – Eccezioni – Discrezionalità

In materia di contratti pubblici, il potere di autotutela della stazione appaltante ha natura discrezionale: non sussiste un obbligo generalizzato di provvedere sull’istanza presentata dal concorrente non aggiudicatario. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione. Anche la sopravvenuta perdita di un requisito premiale in capo all’aggiudicatario non impone automaticamente la revoca dell’aggiudicazione, restando tale valutazione rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione in relazione alla concreta possibilità di garantire l’esecuzione del servizio.

Le disposizioni di diritto interno che disciplinano il potere di intervento in autotutela della P.A., così come interpretato dalla giurisprudenza prevalente, non contemplano espresse previsioni di autotutela doverosa (ex art. 21 quinquies e art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990).

Né il potere di autotutela è coercibile dall’esterno attraverso l’istituto del silenzio-inadempimento ai sensi dell’art. 117 c.p.a., salvo i casi normativamente e tassativamente stabiliti di autotutela doverosa e casi particolari legati ad esigenze conclamate di giustizia.

In particolare, il giudice amministrativo ha ritenuto sussistente un’ipotesi di autotutela doverosa nei casi di decadenza dagli incentivi quale conseguenza del generale principio contenuto all’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 (Consiglio di Stato, sez. VI, 31.12.2019, n. 8920, secondo cui “i casi normativi definiti di autotutela doverosa … non sono affatto “eccezioni” alla regola generale posta dall’art. 21 nonies … ma costituiscono forme ben definite d’autotutela doverosa”) nonché delle istanze di esercizio dei poteri inibitori, conformativi o repressivi previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, della l. 241/1990 provenienti da un terzo che assume di essere leso dall’attività da altri intrapresa in forza di una S.C.I.A., laddove sia decorso il termine ivi previsto (T.A.R. Veneto, sez. II, 17.3.2023, n. 356) e, ancora, sulla base della giurisprudenza europea, nei casi di atti amministrativi anticomunitari, ovvero adottati sulla base di un’interpretazione del diritto europeo ritenuta errata da una successiva sentenza interpretativa della Corte di Giustizia (Consiglio di Stato, sez.VI, 16 maggio 2023, n.4862).

Infine, la giurisprudenza soltanto in casi del tutto eccezionali e rari, connotati da tratti di evidente peculiarità, ha ritenuto sussistente un obbligo di adozione di un provvedimento espresso (di accoglimento o di rigetto dell’istanza di riesame), per ritenute ragioni di equità e giustizia.

Tali ultimi casi sono definibili come ipotesi con “tratti di peculiarità che giustificano la non operatività del principio generale della insussistenza di un obbligo di provvedere sulla domanda di ritiro in autotutela di un precedente provvedimento adottato dall’amministrazione”.

L’esercizio del potere di autotutela, anche nella materia dei contratti pubblici, conserva la natura di potere discrezionale a fronte del quale non è configurabile un obbligo a provvedere in capo all’amministrazione.

Questo principio è espresso, in particolare, all’art. 122, comma 1, del codice dei contratti pubblici che disciplina le ipotesi in cui si verificano sopravvenienze nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto e che scolpisce come facoltativo il potere dell’amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto di appalto.