Mese: Novembre 2025

Potere pubblico e principio del c.d. “one shot temperato”

Realizzazione di impianto di recupero rifiuti – Autorizzazione unica ambientale – Pubblica utilità – Consorzio dell’Area di Sviluppo Industriale – Richiesta di assegnazione dell’area consortile – Valutazione – Oggetto – Riedizione del potere – Natura giuridica – Principio del c.d. «one shot temperato»
La mera proprietà di un terreno ricompreso nel consorzio ASI non è sufficiente ad attribuirne al proprietario la disponibilità al fine di realizzarvi un insediamento produttivo, ma occorre un atto di assegnazione da parte dell’ente consortile che vale a costituire il concessionario/proprietario come titolare delle prerogative che, uti domino, potrebbe esercitare sul bene la pubblica amministrazione per le finalità di pubblico interesse da essa perseguite e alle quali il bene stesso viene asservito.
L’art. 208, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 attribuisce all’autorizzazione a realizzare un impianto di recupero rifiuti il valore di dichiarazione di pubblica utilità «ove occorra», e cioè se e in quanto per realizzarlo siano stati debitamente previsti espropri. La norma non intende invece attribuire alla regione il potere di procedere a espropri indiscriminati.
A fronte della richiesta di assegnazione dell’area consortile, la valutazione che compete al consorzio ASI attiene non solo alla compatibilità dei nuovi investimenti produttivi con l’atto di pianificazione, ma ricomprende anche l’idoneità dei medesimi a perseguire le finalità di sviluppo economico produttivo dei territori interessati, secondo una logica che mira ad assegnare una risorsa scarsa quale è il suolo, ai fini della sua utilizzazione conforme agli indirizzi prefissati, ad un determinato numero di progetti imprenditoriali previamente valutati e graduati.
La disposizione contenuta nell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (secondo cui «In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato») va interpretata, in quanto recante norma di natura sostanziale, come limite ai poteri conformativi della pubblica amministrazione. In particolare, per «motivi già risultanti dall’istruttoria» devono intendersi non quelli astrattamente desumibili dalla situazione di fatto e di diritto desumibile dalla pratica, ma quelli che l’amministrazione ha in qualche modo già rappresentato nell’istruttoria concretamente compiuta, pur non ritenendo di valorizzarli nel diniego.
In virtù del principio del c.d. «one shot temperato» l’amministrazione, dopo un giudicato di annullamento da cui derivi il dovere o la facoltà di provvedere di nuovo, ha il potere di esaminare l’affare nella sua interezza, sollevando, una volta per sempre, tutte le questioni che ritenga rilevanti, non potendo successivamente tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili prima non esaminati. Tuttavia, tale principio non si estende ai tratti liberi dell’azione amministrativa lasciati impregiudicati dal giudicato.

“Terzo condono” e dichiarazioni non veritiere

Consiglio di Stato, sez. III, 22 settembre 2025, n. 7428
Abuso edilizio – Aree vincolate – Terzo condono – Condizioni – Aumento di volume e superficie – Dichiarazioni non veritiere – Annullamento d’ufficio – Onere motivazionale – Sisma dell’Isola di Ischia del 21 agosto 2017 – Contributi per la ricostruzione – Normativa – Eccezionalità
Ai sensi dell”art. 32, comma 27, lett. d) del  decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (cd. “terzo condono”)  le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, anche di carattere relativo come il vincolo d’insieme, sono sanabili solo se, oltre al ricorrere di alte condizioni, siano opere minori senza aumento di volume e superficie.
Risulta adeguatamente motivato un atto di annullamento d’ufficio del titolo edilizio rilasciato in sede di condono con riguardo alla non veritiera dichiarazione, nella pratica di condono, dell’insussistenza di vincoli paesaggistici, in grado di escludere qualunque legittimo affidamento del privato, anche alla luce della responsabilità assunta con il rilascio della dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. La natura non veritiera delle dichiarazioni, indipendentemente dal rilievo penale della vicenda, giustifica il superamento del termine di 18 mesi (ora 12) previsto dal comma 1 dell’art. 21 nonies legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi dell’art. comma 2 bis del medesimo articolo.
L’art. 25 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018 n. 109,  detta una disciplina eccezionale per la rapida definizione delle istanze di condono degli immobili danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017 (situati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia) in quanto presupposto necessario per la positiva definizione del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione (ai sensi del comma 3) e non si applica pertanto al di fuori dell’indicato ambito territoriale; a fronte della diversità delle situazioni non è invocabile la violazione del principio di eguaglianza e quello della omogeneità territoriale.

VINCA, ZSC, ZPS e VAS: fondamento normativo

Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 10 settembre 2025, n. 378
Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) – Normativa comunitaria e nazionale – Riesercizio del potere dopo annullamento giurisdizionale – Violazione o elusione del giudicato – Zone Speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) – Divieto di realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci nelle zone oggetto di protezione speciale – Normativa Regione Friuli Venezia Giulia – Deroghe – Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) Direttiva 92/43/CEE “Habitat” – Valutazione ambientale strategica (VAS) – Fondamento normativo – Disciplina – Principio di precauzione
Il nuovo atto emanato dall’amministrazione, dopo l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento illegittimo, può essere considerato adottato in violazione o elusione del giudicato solo quando da quest’ultimo derivi un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, così che il suo contenuto sia integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza.
 
In tema di conformazione al giudicato dell’attività successiva dell’ente pubblico, qualora ci si trovi di fronte ad un annullamento giurisdizionale per difetto di motivazione o per difetto di istruttoria residua in modo indubbio uno spazio ampio per il riesercizio dell’attività valutativa da parte dell’amministrazione. Se la stessa elimina il vizio, ma ciò nonostante adotta un provvedimento ugualmente non satisfattivo, si avrà violazione o elusione del giudicato se l’attività asseritamente esecutiva dell’amministrazione risulti contrassegnata da uno sviamento manifesto, diretto ad aggirare le prescrizioni, puntuali, stabilite dal giudicato.
 
Con specifico riferimento ai profili relativi alla scelta di realizzare o meno l’impianto, alla scelta localizzativa e alla scelta inerente alle tecnologie da prediligere, il giudice non può sostituire all’apprezzamento dell’amministrazione il proprio soggettivo apprezzamento in particolare nel valutare l’alternativa/opzione – zero, poiché tale giudizio – ossia quello che si spinge a mettere in discussione financo la realizzabilità dell’opera – è quello che più si approssima alla scelta di merito.
 
In merito alla Valutazione di incidenza appropriata, la direttiva 92/43/CEE “Habitat” all’art. 6 così dispone: “1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti. 2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva. 3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica. 4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”.
 
La VINCA è poi disciplinata a livello nazionale dall’art. 5 del D.P.R. n. 357 dell’8.9.1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”. La disposizione, per quanto d’interesse, prevede che:  “9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l’intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete “Natura 2000” e ne danno comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all’articolo 13. 10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l’intervento di cui sia stata valutata l’incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico”.
 
Il DM n. 184 del 17 ottobre 2007, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”, nel dare attuazione al D.P.R. citato, all’art. 5, comma 1 vieta nelle ZPS la realizzazione di tutta una serie di opere, tra cui, per quanto qui rileva, alla lett. m), gli impianti di risalita a fune.
Al contempo lo stesso D.M., all’art. 1, ultimo comma, prevede che “per ragioni connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente, si può provvedere all’autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con i criteri indicati nel presente atto, in ogni caso previa valutazione di incidenza, adottando ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000”.
 
La L.R. FVG 14.06.2007, n. 14, all’art. 3, comma 2, lett. K bis) statuisce il divieto di “realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci” nelle zone oggetto di protezione speciale, riprendendo testualmente l’art. 5, comma 1, lett. m) del DM 17 ottobre 2007.
 
Quindi, in base alla richiamata normativa, a prescindere dalla tipologia di biodiversità presente nel sito, la deroga per realizzare l’opera può essere riconducibile solo a salute e sicurezza o conseguenze positive di primaria importanza per la tutela dell’ambiente.
 
L’art. 1 ultima parte del DM n. 184/2007 prevede che in circostanze eccezionali costituenti “motivi imperativi”, l’obiettivo di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nelle zone speciali di conservazione possa cedere dinanzi ad altre considerazioni di interesse pubblico particolarmente pressanti, a condizione tuttavia che l’Amministrazione adotti le misure compensative necessarie al fine di preservare la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000.
Ed inoltre pur a fronte di un giudizio di compatibilità ambientale negativo, gli interventi o i progetti oggetto di verifica possono comunque essere “autorizzati” in via derogatoria, laddove ricorrano quei pregnanti ed eccezionali motivi di interesse pubblico – da interpretarsi restrittivamente – espressamente indicati.
 
Secondo quanto stabilito dalle “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) Direttiva 92/43/CEE “Habitat” art. 6 paragrafi 3 e 4”, adottate mediante intesa nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 28.11.2019, “I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere documentati e motivati dalle Amministrazioni sovraordinate deputate alla sicurezza pubblica e alla salute dell’uomo, nonché dalle Istituzioni che coordinano politiche economiche e strategiche dello Stato membro”.
 
Dall’eccezionalità dei motivi imperativi di deroga al divieto, da interpretarsi in quanto tali in senso restrittivo, discende che possono essere legittimamente addotte e adeguatamente comprovate, solo esigenze che attengano esclusivamente alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente.
 
La valutazione ambientale strategica – VAS, trova il suo fondamento nella direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.6.2001, con il dichiarato obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, innestandone la tutela anche nel procedimento di adozione e di approvazione di piani e programmi astrattamente idonei ad impattare significativamente sullo stesso.
La finalità di salvaguardia e miglioramento della qualità dell’ambiente, nonché di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ne impone una lettura ispirata al rispetto del principio di precauzione, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile dell’uso del suolo. Essa si accosta, senza identificarsi con gli stessi, ad altri strumenti di valutazione, come la valutazione di impatto ambientale (VIA) su singoli progetti e quella di incidenza, riferita ai siti di Natura 2000, in modo da costituire un unico sistema che vuole l’intero ciclo della decisione teleologicamente orientato a ridette esigenze di tutela.
 
La direttiva in parola è stata recepita attraverso l’inserimento della relativa disciplina nel Dlgs 152/2006, ove il procedimento di VAS è normato in rigorosi termini, con la previsione della elaborazione del rapporto ambientale, della consultazione del pubblico, dell’acquisizione dei pareri tecnico-istruttori, della valutazione del predetto rapporto e degli esiti delle consultazioni, della decisione e informazione sulla decisione, del monitoraggio.
L’art. 5, comma 1, lett. p), q) ed r) del D. Lgs. n. 152/2006, definisce i soggetti coinvolti nella procedura di VAS e statuisce: “p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio; q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma; r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;”
L’art. 11, comma 2, lett. c) stabilisce che l’Autorità competente: “c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.”.
L’art. 15 rubricato “Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione” dispone al suo primo comma che “L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell’art. 14 e dell’art. 32, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere di cui al medesimo art. 32 ed esprime il proprio parere motivato (…)”.
L’art. 7 del decreto in esame, a sua volta, distingue la procedura di VAS a livello statale da quelle riferibili ad ambiti regionali o locali, per i quali ha fatto rinvio alle disposizioni di legge regionale o delle province autonome, anche in relazione alla indicazione dei soggetti competenti per le varie fasi di essa.

Istanza di parte e obbligo di provvedere

Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 14 ottobre 2025, n. 1657

Procedimento amministrativo – Istanza diretta ad ottenere un provvedimento favorevole – Obbligo di provvedere – Silenzio della P.A. – Principi di correttezza, buon andamento, trasparenza

È ammesso il rimedio avverso il silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza dell’interessato volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, anche in mancanza di una esplicita previsione di legge che preveda un espresso obbligo di provvedere, qualora i principi generali o le peculiarità del caso lo richiedano.

L’istanza diretta ad ottenere un provvedimento favorevole determina un obbligo di provvedere quando chi la presenta sia titolare di un interesse legittimo pretensivo. Non è seriamente dubitabile, infatti, che colui che ha un interesse differenziato e qualificato ad un bene della vita per il cui conseguimento è necessario l’esercizio del potere amministrativo sia titolare di una situazione giuridica che lo legittima, pur in assenza di una norma specifica che gli attribuisca un autonomo diritto di iniziativa, a presentare un’istanza dalla quale nasce in capo alla P.A. quantomeno un obbligo di pronunciarsi.

Un obbligo di provvedere dell’Amministrazione sull’istanza ricevuta sussiste non solo quando la legge regola la presentazione della relativa istanza da parte del privato, così riconoscendogli la titolarità di una situazione qualificata e differenziata, ma anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongono l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorge per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni – qualunque esse siano – dell’Amministrazione pubblica.

In presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso (tranne i casi limite di palese pretestuosità) alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici.

Espropriazioni e comunicazione di avvio del procedimento

Tar Molise, Campobasso, sez. I, 10 ottobre 2025, n. 283

Procedimento amministrativo – Comunicazione avvio procedimento – Ratio – Applicabilità – Procedimenti espropriativi – Dichiarazione di pubblica utilità

La comunicazione dell’avvio del procedimento costituisce una regola applicabile alla generalità dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli a carattere autonomo attinenti alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, sia esplicita che implicita.

L’art. 7 della legge n. 241/90 è applicabile come regola generale a tutti i procedimenti espropriativi.

La ratio di un siffatto principio risiede nel fatto che in ipotesi di approvazione di progetti di opere pubbliche ove si escluda la partecipazione del privato alle determinazioni relative alle scelte progettuali discrezionali, il proprietario espropriando verrebbe formalmente reso edotto di detta approvazione soltanto al momento dello spossessamento del bene, impedendosi quindi l’apporto di opportuni elementi di valutazione da parte degli interessati.

La partecipazione degli interessati, nel corso della fase che precede la dichiarazione di pubblica utilità, ha il fine di consentire la rappresentazione degli interessi privati coinvolti, prima che sia disposta la dichiarazione di pubblica utilità; e ciò per realizzare una ponderata valutazione degli interessi in conflitto. Essa vale come primo atto della procedura espropriativa e pertanto si deve verificare in concreto se la valutazione dell’Amministrazione di escludere le comunicazioni personali di avvio dalla procedura in questione risulta ragionevole e coerente col principio di trasparenza ovvero se, per l’inidoneità delle attuate forme di pubblicità, l’Amministrazione stessa abbia finito per non porre in grado gli interessati di attivarsi per prendere effettiva visione degli atti.

Occupazione sine titulo e risarcimento del danno

Tar Umbria, Perugia, sez. I, 24 settembre 2025, n. 693
Espropriazione per pubblico interesse – Occupazione temporanea senza titolo – Risarcimento del danno – Esercizio del potere
Non sussistono gli estremi del risarcimento del danno da occupazione temporanea senza titolo, allorché l’amministrazione non si sia determinata in ordine alla restituzione del bene oppure alla sua acquisizione, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
 

Concessioni, metodo di aggiudicazione e regime tariffario

Consiglio di Stato, sez. V, 27 agosto 2025, n 7120
Concessione pubblica – Servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali – Metodo di aggiudicazione – Offerta economicamente più vantaggiosa – Predeterminazione delle tariffe – Legittimità
In tema di concessione di servizi per l’affidamento dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali o altri eventi sulle strade  è legittima la scelta della stazione appaltante di individuare come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dando rilevanza anche all’elemento tariffario, cui applicare il ribasso offerto, non rinvenendosi ostacoli normativi nel riconoscere all’ente concedente la facoltà di pre-determinazione delle tariffe applicabili dal concessionario nei confronti dei terzi soggetti, fruitori del servizio (ricadendo peraltro l’onere relativo anche sui cittadini/utenti, gravati da eventuali aumenti dei premi assicurativi).

Il parere della Soprintendenza

Consiglio di Stato, sez. IV, 22 luglio 2025, n. 6497

Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Soprintendenza – Parere – Annullabilità – Eccesso di potere – Disparità di trattamento – Esclusione – Adeguamento degli strumenti urbanistici – Degradazione – Presupposti – Struttura amovibile – Motivazione – Legittimità

Ai sensi dell’art. 146, comma 5 del d.lgs. 22 gennaio 2024. n. 42, la verifica ministeriale sullo strumento urbanistico locale, adeguato alle prescrizioni d’uso contenute negli atti di pianificazione paesaggistica, costituisce una fase aggiuntiva alla fase di predisposizione e adozione dell’adeguamento degli strumenti urbanistici, essenziale per la degradazione della portata del parere della soprintendenza, da vincolante, in obbligatorio non vincolante.

Non è affetto da deficit istruttorio e motivazionale il parere negativo della soprintendenza, reso in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, relativamente ad una struttura in fascia costiera, motivato anche in ragione del rilievo che la struttura progettata  (un bar/ristorante con parcheggio), sebbene  amovibile, di fatto non si presta a essere rimossa a seguito del periodo estivo, ospitando un’attività commerciale suscettibile di fruizione tutto l’anno, per cui determina una trasformazione definitiva del paesaggio, anche alla luce del consequenziale influsso antropico.

Ai fini dello scrutinio della legittimità del parere soprintendizio non rilevano le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate in relazione ad altre strutture, anche finitime, in considerazione del margine di apprezzamento rimesso all’autorità e alla specificità dei casi concreti per cui il giudizio di compatibilità paesaggistica  normalmente non è comparabile con altri giudizi già operati e in quanto l’eccesso di potere per disparità di trattamento  è configurabile solo sul presupposto dell’identità assoluta della situazione presa a confronto, il cui onere probatorio ricade sulla parte ricorrente.

Il sito di interesse nazionale e l’inquinamento ambientale

Consiglio di Stato, sez. IV, 21 luglio 2025, n. 6417

Inquinamento ambientale – Sito d’interesse nazionale – Individuazione – Presupposti – Motivazione – Necessità – Effetti

L’inclusione di un terreno nel sito di interesse nazionale (SIN) assorbe, costituendone un  equivalente normativo, il presupposto indicato dall’art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  del “verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito”, che obbliga ad attivare le relative procedure di bonifica, avvenendo la sua individuazione, ai sensi del successivo art. 252, comma 1, sulla base di presupposti inerenti la pericolosità degli inquinanti presenti, nonché sulla base dell’impatto ambientale, in termini di rischio sanitario ed ecologico. Detta inclusione costituisce dunque un vero e proprio vincolo ambientale, del quale si deve tenere conto in sede di rilascio del permesso di costruire.

L’inclusione di un terreno in un sito d’interesse nazionale (SIN) non può essere arbitraria, essendo necessario individuare indizi di sufficiente gravità tali da far ritenere, secondo logica, che il terreno stesso sia stato apprezzabilmente interessato dall’evento contaminante che ha giustificato l’istituzione del sito, e dar conto in motivazione del percorso logico seguito per arrivare a questo risultato.

Avvalimento, sub-contratto e tracciabilità dei flussi finanziari

Consiglio di Stato, sez. V, 7 ottobre 2025, n. 7815
Contratti pubblici – Appalti – Avvalimento – Nozione – Oggetto – Determinabilità – Subcontratto – Simmetria negoziale
Ai sensi dell’art. 104 comma 1 d. lgs. n. 36/23: “L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico […]”.
Nell’ambito delle gare pubbliche la questione della determinabilità dell’oggetto del contratto di avvalimento deve essere risolta evitando di incorrere in aprioristici schematismi concettuali e considerando che la messa a disposizione della capacità tecnica richiesta deve essere effettiva e sostanziale, nel senso che deve permettere concretamente all’impresa avvalente di utilizzare le risorse dell’ausiliaria, preventivamente indicate nel contratto di avvalimento.
Il subcontratto è un negozio con il quale una parte reimpiega la propria posizione giuridica assunta in un determinato contratto (es. conduttore), assumendo nei confronti del terzo la posizione che nel contratto-madre è assunta dalla propria controparte (es. locatore). In tal senso, vi è un nesso di derivazione del contratto-figlio dal contratto-madre, con una parziale coincidenza soggettiva quanto alle parti contraenti, una della quali è presente in entrambi i contratti, in posizioni speculari (es. conduttore nel contratto-madre, e locatore nel contratto-figlio), mentre le altre parti sono tali solo nell’uno o nell’altro contratto. Nulla di tutto ciò accade invece nell’avvalimento, posto che non vi è qui alcun “reimpiego”, da parte dell’ausiliata, di una posizione da essa assunta in un pregresso accordo negoziale, ma semplice accordo volto a consentire ad un operatore economico la partecipazione ad una gara alla quale esso – per carenza di un requisito tecnico-economico-organizzativo – non potrebbe altrimenti partecipare. Pertanto, al più può parlarsi di vicenda collegata.
In difetto di simmetria negoziale (contratto da un lato; intera procedura, dall’altro) non si vede come il contratto di avvalimento possa qualificarsi come “subcontratto”. Trattasi invece di singolo accordo negoziale, come tale del tutto estraneo al fenomeno della “filiera di imprese”, e al quale non si applica pertanto in alcun modo la normativa dettata in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, che non a caso richiede la presenza di una pluralità di soggetti giuridici, formalmente autonomi, ma di fatto collegati (es. appaltatore e subappaltatore).