Consiglio di Stato, sez. III, 22 settembre 2025, n. 7428
Abuso edilizio – Aree vincolate – Terzo condono – Condizioni – Aumento di volume e superficie – Dichiarazioni non veritiere – Annullamento d’ufficio – Onere motivazionale – Sisma dell’Isola di Ischia del 21 agosto 2017 – Contributi per la ricostruzione – Normativa – Eccezionalità
Ai sensi dell”art. 32, comma 27, lett. d) del  decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (cd. “terzo condono”)  le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, anche di carattere relativo come il vincolo d’insieme, sono sanabili solo se, oltre al ricorrere di alte condizioni, siano opere minori senza aumento di volume e superficie.
Risulta adeguatamente motivato un atto di annullamento d’ufficio del titolo edilizio rilasciato in sede di condono con riguardo alla non veritiera dichiarazione, nella pratica di condono, dell’insussistenza di vincoli paesaggistici, in grado di escludere qualunque legittimo affidamento del privato, anche alla luce della responsabilità assunta con il rilascio della dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. La natura non veritiera delle dichiarazioni, indipendentemente dal rilievo penale della vicenda, giustifica il superamento del termine di 18 mesi (ora 12) previsto dal comma 1 dell’art. 21 nonies legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi dell’art. comma 2 bis del medesimo articolo.
L’art. 25 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018 n. 109,  detta una disciplina eccezionale per la rapida definizione delle istanze di condono degli immobili danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017 (situati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia) in quanto presupposto necessario per la positiva definizione del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione (ai sensi del comma 3) e non si applica pertanto al di fuori dell’indicato ambito territoriale; a fronte della diversità delle situazioni non è invocabile la violazione del principio di eguaglianza e quello della omogeneità territoriale.