Consiglio di Stato, sez. IV, 22 luglio 2025, n. 6497

Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Soprintendenza – Parere – Annullabilità – Eccesso di potere – Disparità di trattamento – Esclusione – Adeguamento degli strumenti urbanistici – Degradazione – Presupposti – Struttura amovibile – Motivazione – Legittimità

Ai sensi dell’art. 146, comma 5 del d.lgs. 22 gennaio 2024. n. 42, la verifica ministeriale sullo strumento urbanistico locale, adeguato alle prescrizioni d’uso contenute negli atti di pianificazione paesaggistica, costituisce una fase aggiuntiva alla fase di predisposizione e adozione dell’adeguamento degli strumenti urbanistici, essenziale per la degradazione della portata del parere della soprintendenza, da vincolante, in obbligatorio non vincolante.

Non è affetto da deficit istruttorio e motivazionale il parere negativo della soprintendenza, reso in sede di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, relativamente ad una struttura in fascia costiera, motivato anche in ragione del rilievo che la struttura progettata  (un bar/ristorante con parcheggio), sebbene  amovibile, di fatto non si presta a essere rimossa a seguito del periodo estivo, ospitando un’attività commerciale suscettibile di fruizione tutto l’anno, per cui determina una trasformazione definitiva del paesaggio, anche alla luce del consequenziale influsso antropico.

Ai fini dello scrutinio della legittimità del parere soprintendizio non rilevano le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate in relazione ad altre strutture, anche finitime, in considerazione del margine di apprezzamento rimesso all’autorità e alla specificità dei casi concreti per cui il giudizio di compatibilità paesaggistica  normalmente non è comparabile con altri giudizi già operati e in quanto l’eccesso di potere per disparità di trattamento  è configurabile solo sul presupposto dell’identità assoluta della situazione presa a confronto, il cui onere probatorio ricade sulla parte ricorrente.