incarichi dirigenziali

Incarichi di dirigenza e durata minima

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 3 marzo 2026, n. 4813

Enti locali – Pubblico impiego – Incarichi dirigenziali a termine – Art. 19 d.lgs. 165/2001 – Dirigenti esterni e non appartenenti ai ruoli – Durata dell’incarico – Assenza di termine minimo triennale – Durata massima

La Cassazione ha affermato che, nel sistema dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, il termine minimo triennale di durata degli incarichi dirigenziali previsto dal comma 2 riguarda esclusivamente gli incarichi conferiti ai dirigenti appartenenti ai ruoli dell’amministrazione e non si estende agli incarichi attribuiti, ai sensi del comma 6, a dipendenti non dirigenti o a soggetti esterni alla pubblica amministrazione. L’interpretazione letterale e sistematica della disposizione evidenzia infatti che, per tali incarichi, il legislatore ha previsto unicamente limiti di durata massima, senza stabilire una durata minima legale.

La differenziazione normativa trova giustificazione nella diversa natura dei rapporti considerati: mentre gli incarichi conferiti ai dirigenti di ruolo si inseriscono in un rapporto di impiego stabile e sono funzionali al perseguimento di obiettivi organizzativi programmati, quelli attribuiti a soggetti esterni o non appartenenti ai ruoli dirigenziali rispondono a esigenze temporanee e specifiche dell’amministrazione. In tale prospettiva, l’assenza di un termine minimo consente di modulare la durata dell’incarico in relazione alle finalità organizzative e alle competenze specialistiche richieste. L’interpretazione è inoltre coerente con il quadro eurounitario relativo al lavoro pubblico a termine, riconducibile all’ambito applicativo della direttiva 1999/70/CE, che mira a prevenire la precarizzazione derivante da reiterazioni abusive dei rapporti temporanei. Ne consegue che, per gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 110 TUEL, opera soltanto il limite della durata massima stabilito dalla legge, con la conseguenza che il conferimento di incarichi di durata inferiore al triennio non integra violazione della disciplina normativa né illegittima cessazione anticipata del rapporto.

Incarichi dirigenziali a termine e rivendicazioni retributive

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 10 ottobre 2025, n. 27192

Enti locali – Pubblico impiego privatizzato – Dirigenza – Incarichi a termine – Durata massima Rivendicazione di emolumenti propri di una posizione dirigenziale generale – Insufficienza della mera allegazione delle mansioni svolte

Le regole che riguardano gli incarichi dirigenziali nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico privatizzato sono quelle dettate dal testo unico del pubblico impiego in quanto norma speciale, anche in relazione all’accordo quadro sui rapporti di lavoro a termine che governa anche il sistema sanzionatorio, quando nella reiterazione di rapporti a termine si verifichi un abuso da parte del datore di lavoro.

La rivendicazione di vedersi riconosciuti a seguito di incarico, i medesimi emolumenti propri di una data posizione dirigenziale generale (che si assume avrebbe dovuto essere istituita) non può fondarsi sulla mera allegazione delle attività lavorative svolte.

Incarichi dirigenziali e durata minima

Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 21 maggio 2025, n. 13641

Enti locali – Pubblico impiego – Personale – Dirigenti – Incarichi a contratto negli enti locali a tempo determinato – Durata minima inferiore a tre anni

Gli incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato nelle regioni e negli enti locali possono avere una durata inferiore a tre anni non essendo dettata dal legislatore una durata minima, prevista invece per gli incarichi dirigenziali a tempo indeterminato.

Il piano testuale – che non prevede appunto un termine minimo per gli incarichi di cui all’art. 19, co. 6 cit. – va coordinato con quello sistematico, tale per cui quegli incarichi, proprio per la loro specialità ed eccezionalità – riconnessa al coordinarsi dell‘assenza di figure specifiche nella dirigenza di ruolo con l’esperienza e capacità di singoli (esterni o interni alla P.A.) – non soggiacciono alle regole di durata proprie degli ordinari incarichi dirigenziali; viceversa – a parte la durata massima essenziale per assicurare che la P.A, si doti mediante concorso o mobilità delle posizioni di cui ha bisogno – a regolare tali rapporti, proprio per le ragioni del sorgere di essi, sta la disciplina loro propria, anche sul piano contrattuale individuale.

Incarichi dirigenziali temporanei

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 22 luglio 2024, n. 20135

Lavoro pubblico – Pubblico impiego – Funzioni Locali – Incarichi dirigenziali temporanei ai sensi art. 109 del Dlgs 276/2000, art 52. del Dlgs 165/2001 e artt. 8 e ss. del CCNL

Questa Corte già in plurime pronunce (cfr. fra le tante Cass. n. 12106/2022, Cass. n. 19039/2022, Cass. n. 22579/2023), ha affermato che, ai sensi degli artt. 109, comma 2, e 110 del D.Lgs. n. 267 del 2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le relative funzioni possono essere conferite a dipendenti con qualifica non dirigenziale, a cui vanno riconosciute, secondo i criteri dettati dalla contrattazione collettiva per il personale non dirigenziale del comparto Regioni ed Autonomie locali, in aggiunta al trattamento fondamentale previsto per la qualifica di inquadramento, una retribuzione di posizione, graduata in relazione alla natura dell’ incarico attribuito, e una retribuzione di risultato, quantificata in misura percentuale rispetto a quella di posizione, e corrisposta all’esito della valutazione positiva annuale, senza che trovi applicazione l’art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (cui conseguirebbe il riconoscimento del trattamento retributivo fondamentale ed accessorio previsto per il personale con qualifica dirigenziale dai CCNL per il personale dirigenziale dell’area II), sia perché le funzioni direttive svolte non possono essere ritenute estranee al profilo di inquadramento, sia perché le maggiori responsabilità assunta vengono retribuite in virtù delle previsioni della contrattazione collettiva. Il principio enunciato dalle citate pronunce è stato affermato in continuità, con quello, più generale e risalente nel tempo, secondo cui un ufficio può essere ritenuto di livello dirigenziale solo in presenza di un’espressa qualificazione in tal senso contenuta negli atti di macro-organizzazione adottati dall’amministrazione pubblica, perché in tutte le versioni succedutesi nel tempo, il D.Lgs. n. 29/1993, prima, e successivamente il D.Lgs. n. 165/2001 hanno riservato alle amministrazioni il potere di definire le linee fondamentali degli uffici, di individuare quelli di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi, di determinare la dotazione organica; si è, pertanto, affermato, sia con riferimento all’organizzazione statale che in relazione agli enti pubblici non economici, anche territoriali, che ove manchi l’istituzione dell’ufficio dirigenziale il giudice non può sostituirsi all’amministrazione e valutare la sostanza delle attribuzioni, per qualificare di natura dirigenziale l’attività svolta dal soggetto preposto alla direzione dell’ufficio che viene in rilievo (cfr. Cass. n. 33401/2019; Cass. 23874/2018; Cass. 350/2018; Cass. n. 10320/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione). Con specifico riferimento agli enti territoriali minori è stato evidenziato che il D.Lgs. n. 165/2001, in relazione ai poteri organizzativi propri dei Comuni e delle Province, rinvia al D.Lgs. n. 267/2000, non solo attraverso l’espresso richiamo contenuto nell’art. 70, comma 3, ma anche nel prevedere, all’art. 27, che le regioni a statuto ordinario e le altre pubbliche amministrazioni “nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell’art. 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità”.

Incarichi dirigenziali e motivazione

Consiglio di Stato, sez. V, 23 aprile 2024, n. 3717

Attribuzione di qualifiche dirigenziali – Incarichi a contratto – Onere motivazionale – Principi dell’azione amministrativa

Con riferimento alla procedura di cui all’art. 110 comma 1 del TUEL, v’è un obbligo di specifica motivazione della scelta, che comporta l’indicazione dei presupposti per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, fra cui il conferimento a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione. Ciò è espressione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa e, quindi, dei principi di imparzialità e buon andamento della Amministrazione stessa (art. 97 Cost.), oltre che di correttezza e buona fede nella scelta del contraente.

Incarichi dirigenziali

Tar Campania, Napoli, sez. II, 26 febbraio 2024, n. 1254

Pubblico impiego privatizzato – Incarichi dirigenziali comunali – Spoils system – Presupposti – Interpretazione – Durata massima – Art. 110, c. 3, TUEL – Cessazione – Revoca – Provvedimenti di macro-organizzazione – Onere motivazionale – Congruità e non irragionevolezza

Nel pubblico impiego privatizzato, l’applicazione dello “spoils system”, con riguardo agli incarichi dirigenziali, può essere ritenuta coerente con i principi costituzionali di cui all’art. 97 Cost., solo ove ricorrano i requisiti della apicalità dell’incarico e della fiduciarietà della scelta del soggetto da nominare, da intendersi come preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale con il titolare dell’organo politico. Con specifico riguardo agli incarichi assegnati ai sensi dell’art. 110 T.U.E.L.: a) l’art. 110, comma 3, TUEL non può certamente essere inteso nel senso di consentire l’applicabilità dello “spoils system” ad incarichi non apicali e di tipo tecnico-professionale, a meno che non sia dimostrato che la “fiduciarietà” iniziale si configuri come preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale tra l’incaricato e il titolare dell’organo politico di cui si tratta; b) a tale risultato ermeneutico si perviene in base all’obbligo dell’interprete di intendere tutte le norme in materia di “spoils system” in senso costituzionalmente orientato al rispetto dell’art. 97 Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale; c) in particolare, rispetto a tale interpretazione è incompatibile l’attribuzione all’espressione “in carica” posta alla fine della prima frase dell’art. 110, comma 3, cit. – il cui testo completo è il seguente: “3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco […] in carica” – del significato di consentire la decadenza automatica dall’incarico tutte le volte in cui il Sindaco per una qualunque ragione e, quindi, anche per il suo decesso improvviso, non sia più in carica, in quanto questo equivarrebbe a legittimare il ricorso al meccanismo dello “spoils system” anche in ipotesi nelle quali ciò si porrebbe in contrasto con l’art. 97 Cost., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale; d) di conseguenza, la su riportata norma non può che essere intesa come diretta a stabilire un limite oggettivo e chiaro di durata massima degli incarichi di cui si tratta (la cui durata minima è quella stabilita dell’art. 19 TUPI), attraverso un implicito riferimento al precedente art. 51 TUEL, ove è stabilita la durata quinquennale del mandato elettivo “de quo”; e) nello stesso modo devono, quindi, intendersi tutti gli atti che per gli incarichi in parola fanno riferimento alla durata del mandato, quindi, anche una clausola contrattuale con la quale si stabilisce che il termine finale del rapporto in oggetto deve coincidere con lo scadere del mandato elettorale del Sindaco.

La scadenza del mandato del Sindaco non è causa di cessazione dell’incarico dirigenziale conferito ai sensi dell’art. 110 D. Lgs. 267/2000 e la sua revoca può essere giustificata soltanto da ragioni organizzative, quali una riorganizzazione della struttura amministrativa dell’ente.