Varie

Localizzazione impianti telefonia

Consiglio di Stato, sez. VI, 12 luglio 2023, n. 6829

Stazioni radio base – Diniego autorizzazione installazione – Limiti localizzazione

Le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, poiché dall’articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/1993 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni. Alle Regioni ed ai Comuni non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei. Deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale che vieti l’istallazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dal Comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. 

Impianti pubblicitari

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 10 luglio 2023, n. 576

Impianti pubblicitari – Determinazione del canone – Criteri

L’art. 1 comma 825 della legge 160/2019 associa la determinazione del canone alla superficie complessiva dell’impianto pubblicitario, ma tale norma deve essere coordinata con l’art. 1 comma 817 della legge 160/2019, che, dopo aver fissato il vincolo della parità di gettito rispetto ai canoni e ai tributi sostituiti, prevede la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, e con l’art. 1 comma 821-bis della legge 160/2019, che rimette al regolamento l’individuazione degli impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per tipologia e superficie. La superficie complessiva dell’impianto pubblicitario resta, quindi, il riferimento imprescindibile per la base di calcolo, ma è ammesso, e in realtà necessario, un contorno di parametri che da un lato tengano conto dell’impatto delle installazioni sul territorio, e dall’altro riflettano il maggiore o minore valore di mercato di una determinata postazione. In altri termini, è la stessa legge 160/2019 che invita gli enti locali a operare secondo quelli che sono in effetti i normali canoni di corretto esercizio della discrezionalità, ossia la tutela delle località più fragili e meno adatte all’affollamento degli impianti pubblicitari, e l’applicazione di tariffe più elevate alle postazioni di maggiore interesse economico in rapporto alle diverse tipologie di impianti. I parametri di ulteriore dettaglio rientrano nel metodo di calcolo matematico della tariffa, e come tali non sono sottoposti al vincolo della riserva relativa di legge.

Accesso civico

Tar Campania, Salerno, sez. III, 3 luglio 2023, n. 1618

Accesso civico generalizzato – Natura – Finanziamento opere pubbliche

L’accesso civico generalizzato, introdotto nel corpus normativo del d.lgs. n. 33 del 2013 dal d.lgs. n. 97 del 2016, in attuazione della delega contenuta nell’art. 7, l. n. 124 del 2015, è diritto di “chiunque”, non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza; in esso, la trasparenza si declina come “accessibilità totale” e come diritto fondamentale volto al miglior soddisfacimento degli altri diritti fondamentali che l’ordinamento giuridico riconosce alla persona.

Ordinanza contingibile e urgente

Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 3 luglio 2023, n. 236

Ordinanza contingibile e urgente – Potere del Sindaco – Limite temporale

L’istituto dell’ordinanza contingibile e urgente – alla quale la giurisprudenza amministrativa riconduce anche le ordinanze adottate ai sensi dell’art. 9 della l. n. 447/1995 e con la quale è consentito fronteggiare le situazioni di emergenza anche al prezzo del sacrificio temporaneo di posizioni individuali costituzionalmente tutelate – non può essere impiegato per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti e, quindi, avere una efficacia indeterminata nel tempo.

Classificazione acustica

Consiglio di Stato, sez. V, 3 luglio 2023, n. 6451

Pianificazione – Classificazione acustica – Zonizzazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti  

L’onere della classificazione acustica del territorio spetta ex lege ai Comuni, che esprimono una funzione lato sensu pianificatoria, inserita in un nucleo particolarmente ampio di discrezionalità amministrativa, sicché l’ambito del sindacato giurisdizionale del Giudice amministrativo si presenta ristretto e sostanzialmente limitato ad un riscontro ab externo del rispetto dei canoni di logicità formale.

Il sindacato giurisdizionale sul piano di classificazione acustica, come per gli altri atti di pianificazione del territorio, incontra necessariamente precisi limiti al fine di non impingere nel merito delle scelte discrezionali adottate dalla Amministrazione; tale sindacato è ammesso, infatti, nei soli casi di gravi illogicità, irrazionalità ovvero travisamenti sintomatici della sussistenza del vizio di eccesso di potere.

RSU

Tar Campania, Salerno, sez. III, 3 luglio 2023, n. 1611

RSU – Gestione – Potere di intervento ordinario ed extra ordinem – Accertamento responsabilità

Fra le attività di gestione di rifiuti urbani di competenza comunale non sono riconducibili le attività di rimozione e raccolta di altre species di rifiuti, quali i detriti presenti nelle aste torrenziali.

Il d.lgs. n. 152 del 2006, prevedendo un ordinario potere d’intervento attribuito all’Autorità amministrativa in caso di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e rappresentando, quindi, una specifica norma di settore, non esclude a priori la possibilità per l’ente di far uso, per garantire la rimozione dei rifiuti, del potere extra ordinem, proprio delle ordinanze contingibili ed urgenti. Invero, diversa è la funzione dei due atti, il primo, sanzionatorio, con accertamento in contraddittorio della responsabilità a titolo di dolo o colpa, il secondo, meramente ripristinatorio, in via d’urgenza.

Ai fini dell’emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco, ex art. 54, T.U.E.L., volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, stante l’indispensabile celerità che caratterizza l’intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato.

Ludopatia

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sez. Autonoma di Bolzano, 29 giugno 2023, n. 226

Attività giochi e scommesse – Competenza Regioni e Province autonome – Distanziamento – Limiti

La distanza dai luoghi sensibili prescritta dalla Provincia autonoma di Bolzano non è diversa da quella individuata da altre Regioni, oscillante fra i 300 e i 500 metri, e non determina ex se un divieto generalizzato di apertura di esercizi dedicati al gioco.

Le discipline, regionali e delle Province autonome, che pongono limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, sono ampiamente compatibili con il diritto eurounitario.

Compensi revisori contabili – Limiti

Tar Veneto, Venezia, sez. I, 28 giugno 2023, n. 915

Revisori contabili enti locali – Attività – Compenso – Limite “massimo”

L’art. 241, c. 1, TUEL non individua scaglioni entro cui situare (da un minimo a un massimo) il compenso del revisore in ragione della classe demografica di appartenenza di ciascun ente, limitandosi a stabilire il solo tetto massimo (il “fino a”) del compenso progressivamente attribuito, in ragione del dato della popolazione e delle spese di funzionamento e di investimento.

Servizi di NCC, taxi e gran turismo

Tar Lazio, Roma, sez. II, 21 giugno 2023, n. 10547

Trasporto pubblico – Servizio NCC – Taxi – Servizio gran turismo – ZTL – Libertà di circolazione e di iniziativa economica

Le diversità del servizio NCC rispetto a quello di mobilità individuale offerto dai taxi sono sostanziali: le principali caratteristiche di quest’ultimo consistono nell’obbligatorietà della prestazione, nello stazionamento su suolo pubblico e nel prezzo amministrativamente stabilito mediante tariffe e tassametro. Il servizio NCC, invece, si caratterizza, oltre che per essere prestato a richiesta dell’utente, nello stazionamento nella rimessa privata e nel prezzo della prestazione libero e concordato di volta in volta tra il cliente e il vettore. La diversità tra le due tipologie di servizio comporta anche un diverso regime relativamente all’inizio ed allo svolgimento del servizio.

Il servizio gran turismo soddisfa un’esigenza di trasporto collettivo e, sebbene effettuato a tariffa libera, realizza (parallelamente) l’interesse comunale alla valorizzazione della città.

Il diritto di circolazione ex art. 16 Cost. non preclude alla legge di adottare, per ragioni di pubblico interesse, misure che influiscano sul movimento della popolazione; è pertanto costituzionalmente legittima una previsione come quella dell’art. 7 del Codice della strada, in quanto l’art. 16 Cost. consente limitazioni giustificate in funzione di altri interessi pubblici egualmente meritevoli di tutela. Conseguentemente, non sono utilmente proponibili, contro atti amministrativi attuativi dell’art. 7 C.d.S., doglianze di violazione degli artt. 16 e 41 Cost., quando non sia vietato tout court l’accesso e la circolazione all’intero territorio, ma solo a delimitate, seppur vaste, zone dell’abitato urbano particolarmente esposte alle conseguenze dannose del traffico. La parziale limitazione della libertà di locomozione e di iniziativa economica è giustificata quando derivi dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali, specie di rilievo mondiale o nazionale; la gravosità delle limitazioni si giustifica anche alla luce del valore primario ed assoluto che Costituzione riconosce all’ambiente, al paesaggio e alla salute.

RSU – Principio del “chi inquina paga”

Tar Campania, Salerno, sez. III, 15 giugno 2023, n. 1400

RSU – Ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi – Illegittimità – Principio del “chi inquina paga”

Della condotta vietata di abbandono e deposito di rifiuti sui fondi risponde, in solido con l’autore materiale, anche il proprietario dell’area, o il titolare di diritto reale o personale di godimento, al quale l’azione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa; è onere dell’amministrazione accertare la condotta asseritamente colposa.

È illegittima l’ordinanza di bonifica emessa unicamente sul rilievo dell’appartenenza del bene interessato: la ricerca di un necessario criterio di imputazione della responsabilità in capo al proprietario del fondo, che vada al di là della mera titolarità giuridica del bene, è in linea col principio di derivazione comunitaria secondo cui “chi inquina paga”.