Tar Lazio, Roma, sez. II, 21 giugno 2023, n. 10547

Trasporto pubblico – Servizio NCC – Taxi – Servizio gran turismo – ZTL – Libertà di circolazione e di iniziativa economica

Le diversità del servizio NCC rispetto a quello di mobilità individuale offerto dai taxi sono sostanziali: le principali caratteristiche di quest’ultimo consistono nell’obbligatorietà della prestazione, nello stazionamento su suolo pubblico e nel prezzo amministrativamente stabilito mediante tariffe e tassametro. Il servizio NCC, invece, si caratterizza, oltre che per essere prestato a richiesta dell’utente, nello stazionamento nella rimessa privata e nel prezzo della prestazione libero e concordato di volta in volta tra il cliente e il vettore. La diversità tra le due tipologie di servizio comporta anche un diverso regime relativamente all’inizio ed allo svolgimento del servizio.

Il servizio gran turismo soddisfa un’esigenza di trasporto collettivo e, sebbene effettuato a tariffa libera, realizza (parallelamente) l’interesse comunale alla valorizzazione della città.

Il diritto di circolazione ex art. 16 Cost. non preclude alla legge di adottare, per ragioni di pubblico interesse, misure che influiscano sul movimento della popolazione; è pertanto costituzionalmente legittima una previsione come quella dell’art. 7 del Codice della strada, in quanto l’art. 16 Cost. consente limitazioni giustificate in funzione di altri interessi pubblici egualmente meritevoli di tutela. Conseguentemente, non sono utilmente proponibili, contro atti amministrativi attuativi dell’art. 7 C.d.S., doglianze di violazione degli artt. 16 e 41 Cost., quando non sia vietato tout court l’accesso e la circolazione all’intero territorio, ma solo a delimitate, seppur vaste, zone dell’abitato urbano particolarmente esposte alle conseguenze dannose del traffico. La parziale limitazione della libertà di locomozione e di iniziativa economica è giustificata quando derivi dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali, specie di rilievo mondiale o nazionale; la gravosità delle limitazioni si giustifica anche alla luce del valore primario ed assoluto che Costituzione riconosce all’ambiente, al paesaggio e alla salute.