Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 maggio 2025, n. 787

Elezioni amministrative – Accettazione della candidatura – Procedura di autenticazione – Elementi costitutivi – Indicazione del luogo – Necessarietà – Soccorso istruttorio – Inammissibilità

Nella procedura di autenticazione della sottoscrizione dell’accettazione della candidatura, l’indicazione del luogo in cui si è provveduto alla autenticazione è elemento essenziale e costitutivo la cui omissione, già di per sé rilevante, assume una specifica incidenza sostanziale ove all’autenticazione provveda un consigliere comunale. L’omessa indicazione del luogo di autenticazione da parte di chi può esercitare il potere eccezionalmente attribuitogli dall’ordinamento esclusivamente all’interno di un determinato territorio impedisce, infatti, di verificare la legittimazione dell’agente e, quindi, la validità stessa della autenticazione.

Non è ammesso il soccorso istruttorio di cui all’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 in caso di omessa indicazione del luogo di autenticazione della sottoscrizione dell’accettazione di candidatura, trattandosi di un vizio sostanziale e non meramente formale che riguarda uno degli elementi costitutivi dell’autenticazione previsti dall’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.