Tar Veneto, Venezia, sez. II, 3 marzo 2026, n. 508
Procedimento amministrativo – SCIA – Potere di autotutela – Termine – Decorrenza – Effetto estintivo – Natura giuridica – Interruzione e sospensione
Al di fuori delle ipotesi eccezionali, di false rappresentazioni o dichiarazioni, il termine di decadenza per l’esercizio del potere di autotutela è fisso (diciotto, dodici o sei mesi ratione temporis) e decorre dal momento dell’adozione del provvedimento di primo grado o dalla data di presentazione della SCIA (non dalla scoperta dell’illegittimità del provvedimento o dell’assenza dei presupposti per l’esercizio dell’attività segnalata).
In materia di SCIA, la decorrenza del relativo termine determina l’effetto estintivo di tale potere nonché il consolidamento definitivo della situazione soggettiva dell’interessato nei confronti dell’amministrazione, priva di poteri, e dei terzi controinteressati.
II termine rigido di diciotto/dodici/sei mesi previsto, ratione temporis, dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio (applicabile anche al provvedimento di rimozione “in autotutela” degli effetti della SCIA ex art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990) ha natura sostanziale e decadenziale ed è, pertanto, insuscettibile di interruzione e sospensione.
