Mese: Maggio 2025

Ristrutturazione e nuova costruzione

Consiglio di Stato, sez. IV, 3 aprile 2025, n. 2857

Intervento edilizio – Ristrutturazione – Nozione – Differenze dalla nuova costruzione

La nozione di ristrutturazione ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. d), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, modificato dall’art. 30, comma 1, lett a), d.l. 21 giugno 2013 conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98 ricomprende anche gli interventi di ripristino di un edificio attraverso la sua ricostruzione essendo irrilevante che l’edificio sia o meno crollato.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, sub specie di demolizione e ricostruzione, descritti dal vigente art. 3, lettera d), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, devono iscriversi in un’attività di recupero sul patrimonio edilizio “esistente”, il cui limite è segnato dalla preesistenza di un manufatto da ristrutturare o risanare, ossia di un “organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura”.

La ristrutturazione si differenzia dalla nuova costruzione per la possibilità di individuare, in maniera pressoché certa, l’esatta cubatura e sagoma d’ingombro del fabbricato su cui intervenire.

Abuso edilizio e sanatoria paesaggistica

Tar Molise, Campobasso, sez. I, 24 aprile 2025, n. 120

Abuso edilizio – Sanatoria paesaggistica – Nozione – Accertamento postumo di compatibilità paesaggistica – Ratio – Oggetti – Calcolo della volumetria edificabile – Volumi tecnici, tombati o interrati – Esclusione

La sanatoria paesaggistica- costituendo un’eccezione alla regola generale della non sanabilità ex post degli abusi, sia sostanziali che formali – è consentita per i soli abusi minori contemplati dall’art. 167 comma 4 d.lgs. n. 42/2004, accomunati dall’assenza di offensività per i valori ambientali e paesaggistici tutelati con l’apposizione del vincolo. Sono, in particolare, suscettibili di accertamento postumo di compatibilità paesaggistica esclusivamente: i) gli interventi realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato la creazione di superfici utili o di volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati; ii) l’impiego di materiali diversi da quelli prescritti dall’autorizzazione paesaggistica; iii) i lavori configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi della disciplina edilizia (art. 167, comma 4).

L’intenzione legislativa è chiara nel senso di precludere qualsiasi forma di legittimazione del “fatto compiuto”, in quanto l’esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell’intervento.

Il rilascio della compatibilità paesaggistica non è consentito in presenza di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o di volumi ovvero un aumento di quelli legittimamente realizzati, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno.

La regola che in materia urbanistica porta ad escludere i volumi tecnici, tombati o interrati dal calcolo della volumetria edificabile- che trova fondamento nel bilanciamento tra i vari e confliggenti interessi connessi all’uso del territorio- non può essere invocata al fine di ampliare le fattispecie tassative (e perciò di stretta interpretazione) di sanatoria paesaggistica, volta alla salvaguardia della percezione visiva dei volumi e della conservazione del contesto paesaggistico. La conclusione, del resto, è avvalorata dalla stessa lettera dell’articolo 167, comma 4, d.lgs. 42/2004, che, nel consentire l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, si riferisce esclusivamente ai “lavori, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi”, senza ulteriore specificazione e distinzione, sicché non è consentito ampliare in via interpretativa l’ambito di applicazione di un istituto eccezionale, quale quello in esame”.

Servizi alla persona e principio di rotazione

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. sez. giurisdizionale, 24 febbraio 2025, n. 108

Servizi pubblici – Affidamento ed esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia europea – Principio di rotazione – Derogabilità – Onere motivazionale rafforzato

Seppure l’art. 128 del d.lgs. n. 36/2023 inerente ai servizi alla persona non richiama le regole generali degli affidamenti sotto-soglia di cui agli artt. 48 e ss., ciò non esonera l’ente affidatario dall’obbligo di motivare adeguatamente circa la modalità di affidamento prescelta, che deve rispettare anche gli speciali principi di cui al c.3 dell’art. 128.

Se è vero che il principio di rotazione trova comunque ingresso nella disciplina degli affidamenti inerenti ai servizi sociali sotto soglia a prescindere da un espresso richiamo in forza della previsione generale di cui all’art. 49, c. 1 del codice contratti, è, altresì, vero che gli affidamenti relativi ai servizi alla persona sotto soglia soggiacciono ad una regolamentazione composita come risultante dalla combinazione della disciplina di carattere generale, comprensiva anche del principio di rotazione, e di quella di carattere speciale, contenuta nell’art. 128 del codice. Pertanto, l’interpretazione logico-sistematica del c. 8 dell’art. 128 impone che per l’affidamento e l’esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia europea, l’Amministrazione ben può derogare al principio generale di rotazione, previa adeguata motivazione, al fine di osservare i principi e i criteri di cui al c. 3 sopra menzionati.

Inoltre, ciò che costituisce ‘urgenza’ in una fattispecie concreta non necessariamente si deve considerare tale nel reiterarsi nel tempo dell’affidamento e che – in via generale ed astratta – l’obbligo di motivazione nell’ipotesi di affidamento diretto, anche in deroga al principio di rotazione, con riferimento ai parametri indicati nel c. 3 dell’art. 128 cit., è teso ad evitare la reiterazione ad nutum dell’affidamento diretto al medesimo operatore, in violazione del principio generale dell’accesso al mercato di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 36/2023.

SCIA, permesso di costruire e termine per l’annullamento d’ufficio

Consiglio di Stato, sez. IV, 13 gennaio 2025, n. 181

Titolo edilizio – SCIA – Intervento edilizio di diverso ambito applicativo – Inefficacia

La presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (scia) afferente a un intervento edilizio sottratto al suo ambito applicativo – perché subordinato al diverso strumento del permesso di costruire ovvero perché precluso in astratto e a priori – è destinata a rimanere improduttiva di effetti, non essendo invocabile il relativo regime giuridico incentrato sulla tempestività dell’intervento repressivo amministrativo, esercitabile entro rigorosi limiti temporali, superati i quali si consolida la posizione giuridica del privato segnalante. Pertanto, non trova neppure applicazione l’articolo 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che è deputato a disciplinare esclusivamente la diversa fattispecie di esercizio dei poteri inibitori in relazione ad una scia efficace.

Strutture destinate al padel e nuova costruzione

Tar Liguria, Genova, sez. II, 25 marzo 2025, n. 331

Intervento di nuova costruzione – Qualificazione di blocchi ad uso servizi, spogliatoi e tribune – Superficie agibile – Funzione servente a campo di padel

I manufatti e le attrezzature funzionali all’attività sportiva – ivi compresi i blocchi ad uso servizi, gli spogliatoi e le tribune serventi ad un campo di padel – sono da considerarsi nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. e) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non essendo sufficiente, per escluderli da tale categoria, la circostanza che, secondo le previsioni del PUC, non concorrano alla formazione di superficie agibile.

La conferenza dei capigruppo

Tar Campania, Napoli, sez. I, 7 marzo 2025, n. 1867

Consiglio comunale – Attività di rendiconto della gestione – Contenuti – Schema di rendiconto – Attribuzioni della giunta – Conferenza dei capigruppo – Natura giuridica

La struttura documentale che il consiglio comunale è chiamato ad approvare è costituita da una serie di documenti, che il legislatore individua quali elementi del rendiconto della gestione. Lo strumento di rendicontazione della gestione dell’esercizio finanziario dell’ente locale è dunque costituito dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale. La giunta comunale, la cui competenza è residuale rispetto alle attribuzioni del consiglio, è l’organo deputato ad elaborare lo schema del rendiconto, da sottoporre alla successiva deliberazione del consiglio comunale per la relativa approvazione.

La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del sindaco e/o del presidente del consiglio comunale, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant’altro risulti utile per il proficuo andamento dell’attività del consiglio; essa costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.

La valutazione d’impatto ambientale

Consiglio di Stato, sez. IV, 21 marzo 2025, n. 2358

Valutazione di impatto ambientale – Nozione – Oggetto – Giudizio di compatibilità preventivo e postumo – Effetti – Interesse alla tutela ambientale al mantenimento della localizzazione storica di impianti e attività

Stazioni radio base di telefonia mobile e vincoli paesaggistici

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, ordinanza 25 marzo 2025, n. 111

Realizzazione di stazioni radio base di telefonia mobile – Vincolo paesaggistico – Interessi rilevanti – Innovazioni indispensabili – Tutela del bene paesaggio dinamica e flessibile

In presenza di istanze di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base di telefonia mobile in aree soggette a vincolo paesaggistico, vengono in considerazione, da un lato, l’interesse qualificato alla modernizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e alla diffusione delle stesse e, dall’altro, l’interesse parimenti pubblico alla tutela degli elementi di pregio del territorio. Le amministrazioni preposte, pertanto, nel difficile e delicato compito di contemperamento degli interessi pubblici coinvolti, devono orientarsi non verso il divieto dell’impianto di telecomunicazioni ma verso la conformazione delle caratteristiche dello stesso, in modo da ridurre nella massima misura possibile l’impatto sullo scenario tutelato. La tutela del bene paesaggio deve quindi essere intesa in senso dinamico e flessibile. Le misure a disposizione non sono solo e necessariamente quelle che impongono l’assoluta immodificabilità del territorio, ma in via prioritaria quelle che consentono di integrare nello stesso nuovi elementi, particolarmente quando le innovazioni siano indispensabili allo sviluppo del Paese. In tale prospettiva, diventa doveroso ricercare soluzioni anche innovative sotto il profilo architettonico, e che vadano oltre le misure mitigative tradizionalmente praticate. Lo sviluppo naturale di questa impostazione è la ricerca di elementi o caratteristiche (forma, colori, proporzioni, interazione con le essenze vegetali) che siano in grado di rendere l’infrastruttura non solo poco disturbante, ma in qualche modo gradevole nel contesto.

Divieto di fuochi di artificio e competenze comunali

Consiglio di Stato, sez. IV, 18 marzo 2025, n. 2232

Disciplina degli esplosivi e dell’ambiente – Sorgenti di emissione aventi un impatto negativo sulla qualità dell’aria – Competenza comunale – Non sussistenza – Disciplina restrittiva – Illegittimità per contrasto con il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 recante attuazione della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

È illegittima la previsione regolamentare adottata dal comune recante divieto di accendere fuochi d’artificio di ogni tipologia nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo, trattandosi di disposizione riconducibile alle materie della disciplina degli esplosivi e dell’ambiente di cui all’articolo 117, lettere d) ed s) della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che, in base al principio del parallelismo tra competenza legislativa e regolamentare di cui all’articolo 117, comma 6, della Costituzione, la potestà regolamentare in tali materie spetta allo Stato, salva la facoltà di delega alle regioni, ma non ai comuni.

È illegittima la previsione regolamentare adottata dal comune recante divieto di accendere fuochi d’artificio di ogni tipologia nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo per contrasto con il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 recante attuazione della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 (concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici) in quanto volta a limitare l’utilizzo degli articoli pirotecnici mediante una disciplina più restrittiva rispetto a quella prevista dallo Stato, ad incidere in misura rilevante sulla libera circolazione degli articoli pirotecnici e a limitare l’esercizio dell’iniziativa economica privata di cui all’articolo 41 della Costituzione.

Il Comune non può intervenire con proprio regolamento a disciplinare le sorgenti di emissione aventi un impatto negativo sulla qualità dell’aria (nella specie, mediante divieto assoluto di accensione di fuochi di artificio nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo), in quanto la tutela della qualità dell’aria afferisce alla materia dell’ambiente che, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera s) e del comma 6, Cost. rientra nella competenza esclusiva dello Stato sia legislativa sia regolamentare e, inoltre, in base al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, spetta alle regioni adottare un piano recante le misure necessarie per intervenire sulle sorgenti di emissione aventi un impatto negativo sulla qualità dell’aria; la necessità di raggiungere gli obiettivi di riduzione dell’inquinamento non consente di sovvertire il quadro delle fonti.

Pergolato, tettoia e titolo edilizio

Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2025, n. 2603

Titolo edilizio – Necessarietà – Realizzazione di una tettoia – Differenza dal pergolato – Nozioni

Il pergolato, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio. Di contro, quando lo stesso sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa e dunque al rilascio del titolo edilizio.