Consiglio di Stato, sez. IV, 18 marzo 2025, n. 2232
Disciplina degli esplosivi e dell’ambiente – Sorgenti di emissione aventi un impatto negativo sulla qualità dell’aria – Competenza comunale – Non sussistenza – Disciplina restrittiva – Illegittimità per contrasto con il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 recante attuazione della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
È illegittima la previsione regolamentare adottata dal comune recante divieto di accendere fuochi d’artificio di ogni tipologia nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo, trattandosi di disposizione riconducibile alle materie della disciplina degli esplosivi e dell’ambiente di cui all’articolo 117, lettere d) ed s) della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, con la conseguenza che, in base al principio del parallelismo tra competenza legislativa e regolamentare di cui all’articolo 117, comma 6, della Costituzione, la potestà regolamentare in tali materie spetta allo Stato, salva la facoltà di delega alle regioni, ma non ai comuni.
È illegittima la previsione regolamentare adottata dal comune recante divieto di accendere fuochi d’artificio di ogni tipologia nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo per contrasto con il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 recante attuazione della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 (concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici) in quanto volta a limitare l’utilizzo degli articoli pirotecnici mediante una disciplina più restrittiva rispetto a quella prevista dallo Stato, ad incidere in misura rilevante sulla libera circolazione degli articoli pirotecnici e a limitare l’esercizio dell’iniziativa economica privata di cui all’articolo 41 della Costituzione.
Il Comune non può intervenire con proprio regolamento a disciplinare le sorgenti di emissione aventi un impatto negativo sulla qualità dell’aria (nella specie, mediante divieto assoluto di accensione di fuochi di artificio nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo), in quanto la tutela della qualità dell’aria afferisce alla materia dell’ambiente che, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera s) e del comma 6, Cost. rientra nella competenza esclusiva dello Stato sia legislativa sia regolamentare e, inoltre, in base al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, spetta alle regioni adottare un piano recante le misure necessarie per intervenire sulle sorgenti di emissione aventi un impatto negativo sulla qualità dell’aria; la necessità di raggiungere gli obiettivi di riduzione dell’inquinamento non consente di sovvertire il quadro delle fonti.