Urbanistica

Abuso edilizio

Tar Lazio, Roma, sez. II Stralcio, 30 giugno 2023, n. 11013

Abuso edilizio – Condono – Uso abitativo – Onere probatorio

Ove la domanda di condono sia espressamente riferita ad immobile con destinazione abitativa, l’onere di provare, con elementi certi, la destinazione residenziale dell’immobile, anche se solo potenziale, ricade sull’istante.

In tema di condono edilizio, le strutture che formano oggetto di domanda, anche se realizzate a rustico e necessitanti di lavori di completamento funzionale, devono consistere in manufatti che abbiano acquistato una fisionomia tale da renderne riconoscibile il disegno progettuale e la destinazione, altrimenti violandosi l’ambito di ammissibilità del condono normativamente previsto.

L’idoneità del manufatto all’uso abitativo deve risultare dalle caratteristiche della costruzione, che devono consentire tale uso senza alcuna addizione, che non sia di mero completamento e rifinitura: la struttura deve quindi trovarsi in uno stato di completamento funzionale.

Abuso edilizio

Tar Umbria, Perugia, sez. I, 30 giugno 2023, n. 413

Abuso edilizio – Sanzione pecuniaria alternativa

L’ammissibilità della c.d. “monetizzazione” dell’abuso postula la dimostrazione, da parte dell’interessato, dell’oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione delle parti difformi senza compromettere la stabilità dell’intero edificio.

La possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria ex art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 non determina, né può implicare l’illegittimità dell’ordine demolitorio, avendo come presupposto la validità e l’efficacia della sanzione ripristinatoria, atteso che soltanto durante la sua materiale esecuzione è possibile verificare se l’ordine di demolizione sia eseguibile – stante la possibilità di procedere al materiale ripristino dello status quo anteriore all’abuso – ovvero se, alla luce delle emergenze proprie della fase esecutiva, si renda necessario fare luogo all’applicazione della sanzione pecuniaria.

Piano attuativo

Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 16 giugno 2023, n. 1996

Pianificazione urbanistica – Piano attuativo – Esclusione

Lo strumento urbanistico attuativo è necessario anche in presenza di zone parzialmente urbanizzate, ma esposte al rischio di compromissione dei valori urbanistici e nelle quali la pianificazione di dettaglio può conseguire l’effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in atto. Pertanto, anche in presenza di una zona già urbanizzata, la necessità dello strumento urbanistico attuativo è esclusa solo nei casi in cui la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa edificazione della zona, sia incompatibile con un piano attuativo, ma non anche nell’ipotesi in cui per effetto di una edificazione disomogenea, ci si trovi di fronte ad una situazione che esige un intervento idoneo a restituire efficienza all’abitato, riordinando e talora definendo ex novo un disegno urbanistico di completamento della zona.