Riparto competenze

Pianificazione urbanistica e riparto interno di competenze

Tar Lazio, Roma, sez. II Quater, 24 aprile 2024, n. 8137

Pianificazione urbanistica – Adozione di piani urbanistici attuativi – Competenza di Consiglio e Giunta comunali – Normativa statale e della Regione Lazio

Non può ipotizzarsi che la Giunta sia competente solo in caso di approvazione del piano, in presenza di una istruttoria conclusasi positivamente, ma non anche quando siano formulati, nel corso dell’istruttoria, rilievi ostativi che – in tesi – legittimerebbero il dirigente ad adottare un provvedimento di arresto procedimentale, senza investire la Giunta del potere di adottare la delibera conclusiva, anche se negativa. È evidente, infatti, che il riferimento espresso al potere di adozione e di approvazione, rimesso dalla legge regionale Lazio in capo alla Giunta, non può che ricomprendere implicitamente anche il potere di respingere la proposta di piano, che pertanto deve essere trasmessa alla Giunta anche in presenza di circostanze potenzialmente ostative, le quali saranno vagliate dall’organo competente ai fini della eventuale adozione di un atto negativo. Ne discende che il dirigente, anche in presenza di profili di contrasto con la disciplina comunale sovraordinata, non può sostituirsi alla Giunta nell’adozione del provvedimento conclusivo, anche se negativo, poiché residua comunque un rilevante margine di discrezionalità riservato alla competenza giuntale.

Viabilità comunale e riparto di competenze

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 9 aprile 2024, n. 294

Competenze delle Giunte comunali – Discrezionalità – Viabilità comunale – Atti dei funzionari dirigenti – Natura giuridica

La competenza residuale della Giunta, ex art. 48 comma 2 TUEL è espressione di un potere pubblicistico ampiamente discrezionale. Tale discrezionalità valutativa della P.A., peraltro, è suscettibile di sindacato giurisdizionale solo in presenza di manifesta incongruità o illogicità.

I singoli provvedimenti dei dirigenti rappresentano applicazione della norma di cui all’art. 107 comma 3 lett. f) e vengono adottati, quindi, sul presupposto di un atto di indirizzo. In particolare, i provvedimenti, con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l’eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti, e non del Sindaco, anche avendo riguardo all’assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente. Soltanto i provvedimenti concernenti l’istituzione e la disciplina delle zone a traffico limitato sono attribuite alla competenza della Giunta (o in caso di urgenza al Sindaco) in quanto ritenuti dal legislatore di maggiore impatto per la collettività locale.

La competenza, pertanto, è stata devoluta ai funzionari dirigenti dall’art. 107 comma V d.lgs. 267/2000, riservando i soli poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo agli Organi di Governo.

Rifiuti e riparto competenze

Corte costituzionale, 4 gennaio 2024, n. 2 

Enti locali – Ambiente – Rifiuti – Regione Lazio – Funzioni amministrative delle Province – Delega realizzazione impianti di smaltimento

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, a far data dal 29 aprile 2006, dell’art. 5, comma 2, lettere a), b) e c), quest’ultima limitatamente alle parole «delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), dall’articolo 6, comma 2, lettera c) e dall’articolo 20, nonché», della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti);

Coerentemente con i principi già affermati nelle precedenti sentenze n. 189 del 2021 e n. 160 del 2023,  la Corte afferma che nelle materie di competenza esclusiva statale, quale tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., materia alla quale la Corte ascrive la disciplina della gestione dei rifiuti,  solo il legislatore nazionale è competente a definire l’organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l’allocazione di competenze presso enti diversi dai comuni – ai quali esse devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio espresso dall’art. 118 Cost. – tutte le volte in cui l’esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda il relativo ambito territoriale di governo (sentenza n. 189 del 2021). Ne consegue che, nel sistema delineato dalla riforma costituzionale del 2001, che ha riscritto il Titolo V della Parte II della Costituzione, le funzioni amministrative riconducibili alle materie di cui all’art. 117, secondo comma, Cost. – le quali, sulla base di una valutazione orientata dai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, siano state conferite dallo Stato alla regione – non possono essere da quest’ultima riallocate presso altro ente infraregionale. Si avrebbe, altrimenti, una modifica, mediante atto legislativo regionale, dell’assetto inderogabilmente stabilito, sulla base di una valutazione di congruità rispetto alla dimensione degli interessi implicati, dalla legge nazionale competente per materia, quale, nell’ambito di cui si tratta, il codice dell’ambiente (sentenza n. 189 del 2021).

Decadenza del titolo edilizio e competenze

Tar Veneto, Venezia, sez. III, 21 agosto 2023, n. 1198

Titolo edilizio – Convenzioni – Decadenza – Competenze

Con riferimento ad una fattispecie di decadenza del privato da una convenzione attributiva del diritto di superficie è stato affermato che, mentre spetta al consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 42 del TUEL, di esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale e gli atti fondamentali di natura programmatoria, tra cui gli atti di disposizione del patrimonio immobiliare, compresa l’approvazione della cessione del diritto di superficie di aree di proprietà comunale, rientra nella competenza della Giunta, ai sensi del successivo art. 48 del TUEL, l’attuazione degli indirizzi generali dell’organo consiliare, ivi compresa la deliberazione di decadenza (del privato dalla convenzione che attribuisce il diritto di superficie), tale deliberazione non potendo essere considerata un contrarius actus, non contenendo una diversa e contraria volontà rispetto a quella originariamente manifestata dall’organo consiliare, ma costituendo piuttosto un’esecuzione dell’indirizzo generale del Consiglio trasfuso nella convenzione.