Corte Costituzionale

Il giudice costituzionale sui vincoli alle attività di NCC

Corte costituzionale, 4 novembre 2025 n. 163

Trasporto locale – Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione – Servizio di noleggio con conducente (NCC) – Vincoli e divieti sproporzionati – Invasione della competenza regionale sul trasporto pubblico locale – Illegittimità parziale del decreto interministeriale n. 226/2024 e delle circolari attuative

La Corte costituzionale accolto i conflitti di attribuzione tra enti promossi dalla Regione Calabria contro il decreto interministeriale numero 226 del 2024 e le relative circolari attuative;

La Corte costituzionale ha affermato che non spetta allo Stato adottare atti che impongono obblighi e divieti agli esercenti il servizio di noleggio con conducente (NCC), che siano tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a una utenza indifferenziata. Valicando i limiti della competenza statale nella materia «tutela della concorrenza» e regolando l’esercizio del servizio NCC, lo Stato ha invaso la materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale»;

La Consulta ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare, con i richiamati atti, previsioni che: «i) introducono il vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio NCC, per i casi in cui questo non inizi dalla rimessa o dalle aree di cui all’art. 11, comma 6, della legge n. 21 del 1992; ii) impediscono la stipula di contratti di durata con operatori NCC a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione; iii) impongono all’esercente NCC l’utilizzo esclusivo dell’applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico».

Il vincolo temporale di venti minuti è «una misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva, vòlta a evitare che il servizio NCC possa rivolgersi a una utenza indifferenziata, riservata ai soli titolari di licenze taxi». Tale disciplina, oltretutto, ripropone indirettamente obblighi previsti da norme statali che sono state già dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza numero 56 del 2020. Di seguito, anche il divieto di stipulare contratti di durata con l’esercente il servizio NCC per chi svolga solo indirettamente attività di intermediazione eccede il richiamato fine antielusivo e comprime indebitamente l’autonomia contrattuale. Viene, infatti, inibito a operatori economici (quali, ad esempio, alberghi, agenzie di viaggio o tour operator) di assicurare ai propri clienti servizi di trasporto certi, rapidi e a costi concordati.

Infine, la Corte ha reputato non rientrante nella materia «tutela della concorrenza», in quanto sproporzionato, l’obbligo per l’esercente il servizio NCC di utilizzare esclusivamente l’applicazione informatica ministeriale, in quanto le attività di controllo possono essere garantite attraverso soluzioni alternative più rispettose della libertà di iniziativa economica privata e coerenti con il principio di neutralità tecnologica.

Nel ritenere i due ricorsi fondati e, dunque, sussistente l’interferenza con la materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale», la Corte ha annullato in parte gli atti impugnati.

Bilancio in riequilibrio, mancata approvazione e scioglimento del consiglio comunale

Corte costituzionale, 1 luglio 2025 n. 91

Enti locali – Bilancio in riequilibrio – Mancata approvazione – Scioglimento del consiglio comunale – Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale – Salvaguardia degli equilibri finanziari e buon andamento dell’amministrazione

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 262, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali – TUEL), sollevate dal TAR Campania, nella parte in cui prevede lo scioglimento del consiglio comunale che non approvi nei termini l’ipotesi di bilancio in riequilibrio.

La Corte ha ritenuto infondate le censure evidenziando come la norma impugnata configuri un meccanismo chiaro, oggettivo e privo di discrezionalità arbitraria. Il legislatore ha agito razionalmente nel prevedere che la reiterata violazione degli obblighi connessi all’approvazione del bilancio, quale atto essenziale del mandato elettivo, comporti lo scioglimento dell’organo consiliare, in quanto sintomo di un venir meno del rapporto fiduciario tra amministratori e cittadini;

Secondo la Corte, lo scioglimento rappresenta una misura estrema, ma legittima, tra gli strumenti di salvaguardia dell’autonomia e dell’efficienza amministrativa, volta a garantire il ripristino degli equilibri finanziari dell’ente, condizione necessaria per il corretto esercizio del mandato elettivo e per la stessa sopravvivenza dell’ente territoriale.

In questo quadro, lo scioglimento rappresenta un’estrema ratio tra gli strumenti a tutela dell’autonomia e dell’efficienza amministrativa, la cui finalità risiede proprio nel principio per cui la salvaguardia degli equilibri finanziari costituisce presupposto stesso del mandato elettivo.

La disposizione si fonda, dunque, sulla necessità di assicurare il buon andamento dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, e tutela l’interesse collettivo al risanamento finanziario, che verrebbe compromesso da un consiglio comunale inadempiente e incapace di approvare un bilancio in equilibrio.

Inammissibile il ricorso avverso la norma regionale calabra sugli operai idraulico-forestali

Corte costituzionale, 10 luglio 2025 n. 106

Pubblico impiego – Contrattazione collettiva – Operai idraulico-forestali – Applicazione del CCNL “Funzioni locali” – Legge Regione Calabria – Ricorso statale inammissibile per difetto di motivazione – Coordinamento della finanza pubblica

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro l’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Calabria 8 luglio 2024, n. 27, recante modifiche alla legge regionale n. 25 del 2013 (in materia di forestazione). La disposizione impugnata ha previsto che il personale addetto alla sorveglianza idraulica, dipendente dell’Azienda Calabria Verde, sia inquadrato secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) “Funzioni locali” 2019-2021, di diritto pubblico, in luogo del CCNL di natura privatistica previsto per gli addetti ai lavori idraulico-forestali.

La Corte ha ritenuto inammissibile la questione per difetto di motivazione, osservando che il ricorso statale non contiene un’adeguata ricostruzione del complesso quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. In particolare, il Governo non ha chiarito per quale ragione dovrebbe continuare ad applicarsi, nel caso di specie, la contrattazione collettiva di diritto privato, né ha tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale che, in più occasioni, ha condannato l’Azienda Calabria Verde ad applicare il CCNL di diritto pubblico del comparto “Funzioni locali”.

La Corte ha sottolineato che, in un settore connotato da una pluralità di regimi contrattuali e da una persistente sovrapposizione tra modelli pubblicistici e privatistici, l’onere motivazionale gravante sul ricorrente risulta tanto più stringente. In assenza di un confronto puntuale con la normativa e la giurisprudenza di settore – inclusa la giurisprudenza della Corte di cassazione che ha dato impulso all’intervento legislativo regionale – non è possibile per il giudice costituzionale procedere a un esame nel merito.

Parimenti inammissibile è stata ritenuta la censura relativa all’articolo 2 della medesima legge, che esclude la creazione di nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato che il ricorrente si è limitato ad affermazioni generiche circa l’aumento di spesa derivante dall’applicazione del CCNL “Funzioni locali”, senza dimostrare in concreto tale aggravio e, soprattutto, senza individuare quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, fissati dalla normativa statale, sarebbero stati violati.

Il contrasto alla ludopatia

Corte costituzionale, 10 luglio 2025 n. 104

Enti locali – Attività commerciali – Pubblici esercizi – Gioco d’azzardo – Contrasto alla ludopatia – Divieto generalizzato di messa a disposizione di apparecchiature – Eccessiva onnicomprensività – Illegittimità costituzionale – Necessità di nuove misure proporzionate

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (cd. “decreto Balduzzi”), convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nella parte in cui vietava la messa a disposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al gioco, sia legale che illegale, senza distinguere tra destinazioni occasionali o permanenti.

La Corte ha riconosciuto che la finalità perseguita dal legislatore – il contrasto alla ludopatia – è legittima e meritevole di tutela, ma ha rilevato l’irragionevolezza e il difetto di proporzionalità della disposizione impugnata, in quanto eccessivamente inclusiva. La norma, infatti, colpiva indiscriminatamente una pluralità di condotte eterogenee per grado di offensività e rilevanza sociale, non operando alcuna distinzione tra utilizzi occasionali o sistematici delle apparecchiature, né tra giochi leciti e illeciti.

A seguito della declaratoria di illegittimità, la Corte ha altresì esteso la propria decisione alla sanzione amministrativa prevista in via consequenziale dall’articolo 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui stabiliva una sanzione fissa di 20.000 euro per la violazione del divieto dichiarato incostituzionale. La Corte ha infine ribadito che spetta al legislatore adottare misure ulteriori e adeguate al contrasto della ludopatia, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

CPR e diritti fondamentali delle persone trattenute

Corte costituzionale, 3 luglio 2025 n. 96

Immigrazione – Trattenimento nei CPR – Centri di permanenza per i rimpatri – Riserva assoluta di legge – Diritti fondamentali delle persone trattenute – Normativa carente – Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale – Necessità di intervento del legislatore

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione), sollevate dal Giudice di pace di Roma in riferimento a numerosi parametri costituzionali e convenzionali, tra cui gli articoli 13, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU), nonché gli articoli 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, della Costituzione.

Le questioni erano state sollevate in sede di convalida del trattenimento di cittadini stranieri presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR), denunciando l’assenza di una disciplina di rango primario sulle modalità della misura, in violazione della riserva assoluta di legge in materia di libertà personale, e la mancanza di tutele equivalenti a quelle previste per i detenuti;

La Corte ha riconosciuto che il trattenimento presso i CPR incide sulla libertà personale e che la normativa vigente risulta lacunosa, in quanto rimette la disciplina dei «modi» della restrizione della libertà a fonti subprimarie e a provvedimenti amministrativi, senza definire adeguatamente i diritti delle persone trattenute. Tuttavia, ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate ai sensi degli articoli 13, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., ritenendo che non spetti alla Corte sostituirsi al legislatore, cui compete il dovere costituzionale di colmare la lacuna normativa con una disciplina compiuta, idonea a garantire il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali della persona trattenuta;

Sono state parimenti dichiarate inammissibili le censure fondate su ulteriori parametri costituzionali (artt. 2, 3, 10, 24, 25, 32 e 111 Cost.) per incompletezza della ricostruzione normativa da parte del giudice rimettente. In particolare, non è stata considerata l’operatività di strumenti giurisdizionali ordinari e cautelari, tra cui l’articolo 2043 c.c. per il risarcimento dei danni e l’articolo 700 c.p.c., che può essere attivato per ottenere tutela preventiva contro lesioni ai diritti fondamentali subite nel corso del trattenimento.

La Corte ha dunque ribadito che spetta al legislatore colmare il vuoto di tutela emerso, nel rispetto della riserva di legge e dei principi costituzionali, senza che ciò possa essere supplito in via giurisprudenziale.

La Corte costituzionale sul diritto alla salute

Corte costituzionale, 6 dicembre 2024, n. 195

Spese sanità – Tagli sanità – Diritto alla salute – Prevalenza delle spese sanitarie – Livelli essenziali di assistenza – LEA

La Corte costituzionale ha affermato che per fare fronte a esigenze di contenimento della spesa pubblica dettate anche da vincoli euro unitari, devono essere prioritariamente ridotte le altre spese indistinte, rispetto a quella che si connota come funzionale a garantire il “fondamentale” diritto alla salute.

La Corte ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 527, quinto periodo, della legge di bilancio per il 2024, nella parte in cui non esclude dalle risorse che è possibile ridurre, a seguito del mancato versamento del contributo dovuto da parte delle regioni, quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia e, in particolare, della tutela della salute. Ciò in quanto, «nemmeno nel caso in cui la regione non abbia versato la propria quota del contributo alla finanza pubblica, lo Stato può “rispondere” tagliando risorse destinate alla spesa costituzionalmente necessaria, tra cui quella sanitaria – già, peraltro, in grave sofferenza per l’effetto, come si è visto, delle precedenti stagioni di arditi tagli lineari – dovendo quindi agire su altri versanti che non rivestono il medesimo carattere»: il diritto alla salute, infatti, «coinvolgendo primarie esigenze della persona umana», non può essere sacrificato «fintanto che esistono risorse che il decisore politico ha la disponibilità di utilizzare per altri impieghi che non rivestono la medesima priorità».

Da ultimo, la sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 557 dell’art. 1 della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, diretto a individuare i criteri e le modalità di riparto, nonché il sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme, del «Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare», sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

La Corte costituzionale sull’autonomia differenziata

Corte costituzionale, 3 dicembre 2024, n. 192

Legge n. 86 del 2024 – Autonomia differenziata – Regioni a statuto ordinario – Incostituzionalità parziale – Livelli essenziali delle prestazioni

La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del 2024), considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo;

Secondo il Collegio, l’art. 116, terzo comma, della Costituzione (che disciplina l’attribuzione alle regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia) deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana. Essa riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio;

I Giudici ritengono che la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, non debba corrispondere all’esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma debba avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni;

In questo quadro, l’autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini.

Spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge.

La Corte resta competente a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale.

Il giudice costituzionale conferma il limite del doppio mandato per i comuni con più di 15.000 abitanti

Corte costituzionale, 10 dicembre 2024, n. 196

Sindaci – Terzo mandato – Legittimità costituzionale del limite alla elezione

La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la disciplina introdotta dal legislatore e fondata sulla distinzione tra diverse classi di Comuni: quelli sotto i 5.000 abitanti (per i quali non vige alcun limite di mandato); quelli tra i 5.001 e i 15.000 abitanti (per i quali vige il limite di tre mandati consecutivi) e quelli con più di 15.000 abitanti, per i quali è stato conservato il limite del doppio mandato consecutivo. Secondo il giudice costituzionale, infatti, con la disposizione impugnata, il legislatore ha ritenuto necessario, sulla base dell’esperienza, spostare lo «specifico punto di equilibrio» (sentenza n. 60 del 2023) tra i contrapposti interessi costituzionali in gioco, bilanciandoli diversamente a seconda della dimensione demografica dell’ente locale, sul presupposto che tra le classi di comuni nei quali si articola l’attuale disciplina vi siano rilevanti differenze, in ordine agli interessi economici e sociali che fanno capo agli stessi.

Servizi di NCC, residenza e legislazione regionale

Corte costituzionale, 29 ottobre 2024 n. 183

Enti locali – Regione Umbria – Trasporti – Servizi locali – NCC – Taxi – Illegittimità – Requisito della residenza – Ruolo dei conducenti

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera i), della legge della Regione Umbria n. 17 del 1994, che prevedeva il requisito «di essere residente in uno dei Comuni della Regione Umbria» come necessario al fine dell’iscrizione nel ruolo dei conducenti per il servizio di taxi e per quello di noleggio di veicoli con conducente.

La disposizione censurata interviene sull’assetto individuato dal legislatore statale, alterando quell’equilibrio – tra il libero esercizio dell’attività di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea e gli interessi pubblici interferenti con tale libertà – individuato dalla legge statale nell’esercizio della sua potestà legislativa esclusiva nella materia «tutela della concorrenza» (sentenze n. 36 del 2024, n. 56 del 2020, n. 265 e n. 30 del 2016). Tale assetto è capace di condizionare anche la potestà legislativa che le regioni possono esercitare nelle materie che ora sono di carattere residuale, «potendo influire su queste ultime fino a incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro cui si estendono, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta» (così, ancora, sentenza n. 56 del 2020). La disposizione, infatti, esibisce una contraddittorietà intrinseca tra la regola concernente la residenza che essa introduce, preclusiva della stessa presentazione della domanda di partecipazione all’esame per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti, e la “causa” normativa che la deve assistere. Quest’ultima si ricava dall’esame della complessiva legge reg. Umbria n. 17 del 1994, che risulta improntata, conformemente alla legge quadro statale, alla strutturazione dell’esame come momento destinato ad accertare, anche a tutela dell’utenza, le specifiche idoneità tecniche (tra cui anche la conoscenza geografica e toponomastica del territorio) e le attitudini morali del soggetto aspirante al futuro svolgimento dell’attività in questione;

Il giudice costituzionale sull’autonomia differenziata

Corte Costituzionale, 3 dicembre 2024, n. 192

Legge n. 86 del 2024 – Autonomia differenziata – Regioni a statuto ordinario – Incostituzionalità parziale – Livelli essenziali dele prestazioni

La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge sull’autonomia differenziata delle regioni ordinarie (n. 86 del 2024), considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.

L’art. 116, terzo comma, della Costituzione (che disciplina l’attribuzione alle regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia) deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana. Essa riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell’unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell’eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell’equilibrio di bilancio.

La distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell’art. 116, terzo comma, non debba corrispondere all’esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma debba avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione. A tal fine, è il principio costituzionale di sussidiarietà che regola la distribuzione delle funzioni tra Stato e regioni. In questo quadro, l’autonomia differenziata deve essere funzionale a migliorare l’efficienza degli apparati pubblici, ad assicurare una maggiore responsabilità politica e a meglio rispondere alle attese e ai bisogni dei cittadini.

Spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall’accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge.

La Corte resta competente a vagliare la costituzionalità delle singole leggi di differenziazione, qualora venissero censurate con ricorso in via principale da altre regioni o in via incidentale.