Corte Costituzionale

Incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo locale

Corte Costituzionale, 4 giugno 2024, n. 98

Inconferibilità e incompatibilità – Società partecipate – Divieto di conferimento incarichi di amministratore per chi abbia già ricoperto nell’anno precedente la carica di amministratore di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali – Illegittimità costituzionale – Violazione criteri di delega

Sono illegittimi gli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), nella parte in cui non consentono di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato – che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione – a chi abbia già ricoperto nell’anno precedente la carica di amministratore di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali.

Natura tributaria dei diritti d’imbarco

Corte costituzionale, 9 maggio 2024 n. 80

Enti locali – Addizionale comunale – Diritti d’imbarco – Natura tributaria – Declaratoria incostituzionalità

La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 39-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, limitatamente alle parole «nonché in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino i seguenti indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico, e le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese;

L’affermazione della natura non tributaria dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, operata dalla disposizione censurata, si risolve, anche in questo caso, in «una operazione meramente nominalistica, che non si accompagna alla modifica sostanziale dei ricordati elementi strutturali della fattispecie tributaria» (sentenza n. 167 del 2018). La norma interpretativa censurata, dunque, «lungi dall’esplicitare una possibile variante di senso della norma interpretata, incongruamente le attribuisce un significato non compatibile con la intrinseca ed immutata natura tributaria della prestazione, così ledendo la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico (tra le tante, sentenze n. 73 del 2017, n. 170 del 2013, n. 78 del 2012 e n. 209 del 2010)».

IMU e occupazione abusiva di immobile

Corte costituzionale, 18 aprile 2024, n. 60

Enti locali – Tributi locali – IMU – Imposta municipale unica – Immobile occupato abusivamente – Onere del tributo

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) nella parte in cui non prevede che non sia dovuta l’IMU per gli immobili occupati abusivamente relativamente ai quali sia stata presentata una tempestiva denuncia in sede penale.

È dunque irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.

Autonomia finanziaria dei Comuni

Corte costituzionale, 19 aprile 2024 n. 63

Enti locali – Bilancio – Contabilità pubblica – Personale– Emolumento accessorio una tantum previsto per il personale statale – Onere a carico del bilancio dei comuni – Fondo di solidarietà comunale – FSC

La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 332, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), promosse, in riferimento agli artt. 5, 114, 119, commi primo e quarto, e 120, secondo comma, della Costituzione, dalla Regione Liguria.

La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 774, della legge n. 197 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 5, 119, commi primo, terzo e quarto, e 120, secondo comma, Cost., dalla Regione Liguria.

L’autonomia finanziaria degli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa, potendo le risorse disponibili subire modifiche, anche in diminuzione, purché simili riduzioni non producano uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa; grava sulla parte ricorrente, in ogni caso, l’onere di provare l’irreparabile pregiudizio lamentato: ciò, anche attraverso la produzione di “dati finanziari analitici correlati ai profili disfunzionali censurati“.

Rifiuti e riparto competenze

Corte costituzionale, 4 gennaio 2024, n. 2 

Enti locali – Ambiente – Rifiuti – Regione Lazio – Funzioni amministrative delle Province – Delega realizzazione impianti di smaltimento

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, a far data dal 29 aprile 2006, dell’art. 5, comma 2, lettere a), b) e c), quest’ultima limitatamente alle parole «delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), dall’articolo 6, comma 2, lettera c) e dall’articolo 20, nonché», della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti);

Coerentemente con i principi già affermati nelle precedenti sentenze n. 189 del 2021 e n. 160 del 2023,  la Corte afferma che nelle materie di competenza esclusiva statale, quale tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., materia alla quale la Corte ascrive la disciplina della gestione dei rifiuti,  solo il legislatore nazionale è competente a definire l’organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l’allocazione di competenze presso enti diversi dai comuni – ai quali esse devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio espresso dall’art. 118 Cost. – tutte le volte in cui l’esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda il relativo ambito territoriale di governo (sentenza n. 189 del 2021). Ne consegue che, nel sistema delineato dalla riforma costituzionale del 2001, che ha riscritto il Titolo V della Parte II della Costituzione, le funzioni amministrative riconducibili alle materie di cui all’art. 117, secondo comma, Cost. – le quali, sulla base di una valutazione orientata dai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, siano state conferite dallo Stato alla regione – non possono essere da quest’ultima riallocate presso altro ente infraregionale. Si avrebbe, altrimenti, una modifica, mediante atto legislativo regionale, dell’assetto inderogabilmente stabilito, sulla base di una valutazione di congruità rispetto alla dimensione degli interessi implicati, dalla legge nazionale competente per materia, quale, nell’ambito di cui si tratta, il codice dell’ambiente (sentenza n. 189 del 2021).

Fondo di rotazione e procedura di riequilibrio

Corte costituzionale, 22 dicembre 2023, n. 224 

Enti locali – Fondo di rotazione – Modalità di utilizzo – Procedura di riequilibrio – Bilancio – Contabilità pubblica

Sono costituzionalmente illegittimi:

  • l’art. 43, comma 1, del DL 133/2014 nella parte in cui non prevede che l’utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), deve avvenire solo a titolo di cassa;
  • l’art. 43, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014 nella parte in cui non prevede che è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. L’autonomia  della  funzione  retributiva  dei  diritti  di  rogito  ha  trovato,  in  effetti,  conferma  nella giurisprudenza amministrativa, secondo la quale tali proventi costituiscono un “compenso ulteriore” per una particolare  attività,  «alla  quale  è  correlata  una  responsabilità  di  ordine  speciale  e  sorgono  con  l’effettiva estrinsecazione della funzione di rogante, la quale, ancorché di carattere obbligatorio, eccede l’ambito delle attribuzioni  di  lavoro  normalmente  riconducibili  al  pubblico  impiego». 

Ambiente, principio di sussidarietà e corretta allocazione delle funzioni

Corte Costituzionale, 24 luglio 2023, n.160  

Ambiente – Inquinamento – Norme della Regione Lombardia – Attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati – Illegittimità costituzionale

Nel modello delineato dalla riforma costituzionale del 2001, in linea con il principio di sussidiarietà, la valutazione di adeguatezza informa di sé l’individuazione, ad opera del legislatore statale o regionale, dell’ente presso il quale allocare, in termini di titolarità, la competenza. Infatti, muovendo dalla preferenza accordata ai comuni, cui sono attribuite, in via generale, le funzioni amministrative, la Costituzione demanda al legislatore statale e regionale, nell’ambito delle rispettive competenze, la facoltà di diversa allocazione di dette funzioni, per assicurarne l’esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 118, primo comma, Cost.).

Nel disegno del legislatore statale contenuto nel codice dell’ambiente si riserva alla regione la funzione amministrativa nella materia della bonifica dei siti inquinati (artt. 198 e 242 del d.lgs. n. 152 del 2006), materia per costante, risalente giurisprudenza costituzionale ricompresa in quella dell’ambiente e quindi riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene, quale l’ambiente, unitario e di valore primario, che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla regione «la facoltà di rimetterne indiscriminatamente la cura a un ente territoriale di dimensioni minori, in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l’individuazione del livello regionale». Ad una siffatta iniziativa si accompagnerebbe una modifica, attraverso un atto legislativo regionale, dell’assetto di competenze inderogabilmente stabilito dalla legge nazionale all’esito di una ragionevole valutazione di congruità del livello regionale come il più adeguato alla cura della materia.

Elezioni dei consigli metropolitani e dei presidenti dei liberi Consorzi comunali (province)

Corte Costituzionale, 6 luglio 2023, n. 136

Liberi consorzi comunali e Città metropolitane – Norme della regione Siciliana – Proroga delle funzioni dei commissari straordinari
È incompatibile con la Costituzione il continuo rinvio, da parte del legislatore siciliano, delle elezioni dei Consigli metropolitani e dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali che in Sicilia sostituiscono le province.  Attraverso interventi puntuali e continui nel corso di otto anni, il legislatore regionale ha di fatto impedito la costituzione degli enti di area vasta in Sicilia, in violazione degli articoli 3, 5 e 114 della Costituzione. A tale situazione deve essere posto rimedio senza ulteriori ritardi, attraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni dei Presidenti dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani, affinché anche in Sicilia gli enti intermedi siano istituiti e dotati dell’autonomia loro costituzionalmente garantita, e si ponga fine alla più volte prorogata gestione commissariale.

Spettacoli dal vivo – Polizia amministrativa – Semplificazioni
La norma della regione Sicilia che ha inteso recepire nel territorio regionale, con proprio intervento unilaterale, le semplificazioni già operanti nel resto d’Italia con riferimento però a funzioni tuttora di competenza dell’autorità di pubblica sicurezza statale viola l’art.117, secondo comma, lettera h), Cost. e l’art. 43 dello statuto speciale.  

Edilizia e urbanistica Interventi in deroga agli strumenti urbanistici – Interventi per la realizzazione di comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità – Termini e condizioni per il cambio di destinazione d’uso.
La norma della regione Siciliana che interviene a modificare gli effetti dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell’art. 10, c. 6, della legge n. 104 del 1992, prevedendo che l’effetto di variante del piano urbanistico che la legge statale eccezionalmente prevede, ma a condizione che l’immobile venga effettivamente utilizzato come comunità-alloggio o centro socio-riabilitativo per persone disabili per almeno vent’anni, si verifichi anche qualora l’immobile non venga utilizzato a tal scopo per tale tempo minimo è irragionevole e viola gli artt. 3 e 97 Cost.  Consentendo deroghe alla disciplina urbanistica comunale non giustificate dalla necessità di tutela degli interessi delle persone disabili, la disposizione si pone altresì in contrasto con il principio della programmazione urbanistica.

Corte costituzionale

Corte Costituzionale, 5 giugno 2023, n. 110

Società a partecipazione pubblica – Divieto di soccorso finanziario – Principio di coordinamento della finanza pubblica – Norme oscure – Illegittimità per violazione dell’art. 3 Cost. – Esigenza di rispetto di standard minimi di intellegibilità anche in ambito extrapenale

Il TUSP stabilisce, tra l’altro, principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, trattandosi di norme che, in linea con le disposizioni in materia di riduzione del costo della pubblica amministrazione (cosiddetta spending review), pongono misure finalizzate alla previsione e al contenimento delle spese della società a controllo pubblico per il loro funzionamento. Ciò vale certamente anche per l’art. 14, comma 5, TUSP, in materia di c.d. “divieto di soccorso finanziario”, che mira a porre stringenti limiti ai trasferimenti che le amministrazioni pubbliche possono effettuare a favore delle società partecipate.

Disposizioni irrimediabilmente oscure, e pertanto foriere di intollerabile incertezza nella loro applicazione concreta, si pongano in contrasto con il canone di ragionevolezza della legge di cui all’art. 3 Cost. L’esigenza di rispetto di standard minimi di intelligibilità del significato delle proposizioni normative, e conseguentemente di ragionevole prevedibilità della loro applicazione, va certo assicurata con particolare rigore nella materia penale, dove è in gioco la libertà personale del consociato, nonché più in generale allorché la legge conferisca all’autorità pubblica il potere di limitare i suoi diritti fondamentali, come nella materia delle misure di prevenzione. Ma sarebbe errato ritenere che tale esigenza non sussista affatto rispetto alle norme che regolano la generalità dei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini, ovvero i rapporti reciproci tra questi ultimi. Anche in questi ambiti, ciascun consociato ha un’ovvia aspettativa a che la legge definisca ex ante, e in maniera ragionevolmente affidabile, i limiti entro i quali i suoi diritti e interessi legittimi potranno trovare tutela, sì da poter compiere su quelle basi le proprie libere scelte d’azione. Una norma radicalmente oscura, d’altra parte, vincola in maniera soltanto apparente il potere amministrativo e giudiziario, in violazione del principio di legalità e della stessa separazione dei poteri; e crea inevitabilmente le condizioni per un’applicazione diseguale della legge, in violazione di quel principio di parità di trattamento tra i consociati, che costituisce il cuore della garanzia consacrata dall’art. 3 Cost.

Trattamento fine servizio

Corte Costituzionale, 19 giugno 2023, n. 130

Previdenza – Impiego pubblico – Trattamenti di fine servizio – Differimento – Rateizzazione

Sono dichiarate inammissibili le qlc dell’art. 3, c. 2, del decreto-legge n. 79 del 1997, come convertito, e dell’art.  12, c. 7, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, che prevedono rispettivamente il differimento e la rateizzazione delle prestazioni, sollevate dal TAR Lazio, sezione terza quater, in riferimento all’art. 36 Cost.
Il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (T.F.S.) spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, di cui tali prestazioni costituiscono una componente; principio che si sostanzia non solo nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione. Si tratta di un emolumento volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una particolare e più vulnerabile stagione della esistenza umana.
Spetta al legislatore, avuto riguardo al rilevante impatto finanziario che il superamento del differimento comporta, individuare i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto anche degli impegni assunti nell’ambito della precedente programmazione economico-finanziaria.  Tuttavia, la discrezionalità del legislatore al riguardo non è temporalmente illimitata. E non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa.