Corte Costituzionale

Medici in quiescenza, emergenza sanitaria e competenze regionali

Corte costituzionale, 1 dicembre 2025 n. 177

LEA – Assistenza primaria – Medici di medicina generale in quiescenza – Proroga dell’efficacia della disciplina regionale – Competenza legislativa regionale – Tutela della salute – Non fondatezza della questione

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma della Sardegna n. 2 del 2025, che ha prorogato l’efficacia della disciplina regionale volta a consentire alle Aziende sanitarie locali di avvalersi di medici di medicina generale in quiescenza, anche mediante contratti libero-professionali, per assicurare la copertura dell’assistenza primaria e della continuità assistenziale nelle aree disagiate.

La disposizione impugnata ha esteso l’operatività della precedente normativa – già ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza n. 84 del 2025 – sino all’espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi e comunque non oltre il 30 giugno 2025.

La Corte ha ritenuto che la proroga risponda a una situazione contingente di scopertura dei servizi sanitari di base e sia riconducibile alla competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute, con specifico riferimento ai profili organizzativi dell’assistenza primaria.

È stata pertanto esclusa la violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, non potendosi ritenere che la disciplina incida in modo diretto e prevalente sul rapporto convenzionale dei medici, ma configurandosi invece come misura organizzativa temporanea funzionale alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza sul territorio regionale.

Il legislatore regionale e gli impianti a fonti di energia rinnovabile

Corte costituzionale, 16 dicembre 2025 n. 184

Impianti a fonti di energia rinnovabile – Regione Sardegna – Aree non idonee – Divieto generalizzato – Tutela dell’affidamento – Atti autorizzativi già rilasciati – Autorizzazione paesaggistica – Limiti alla potestà regionale

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di diverse disposizioni della legge della Regione autonoma Sardegna n. 20 del 2024, ribadendo che la qualificazione di un’area come “non idonea” all’installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) non può tradursi in un divieto aprioristico e generalizzato di realizzazione degli impianti stessi.

Secondo la Corte, una simile preclusione è incompatibile con la disciplina statale che, in attuazione degli obiettivi europei di transizione energetica, prevede procedimenti autorizzatori semplificati per favorire la diffusione delle FER. La non idoneità dell’area può incidere sul regime procedimentale, ma non eliminare in radice la possibilità di autorizzazione.

È stata inoltre censurata la previsione regionale che travolge indistintamente gli atti autorizzativi già rilasciati, salvo il limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi. Tale meccanismo è stato ritenuto lesivo del principio di certezza del diritto e del legittimo affidamento, in quanto non sorretto da specifiche e motivate ragioni di carattere tecnico o scientifico.

La Corte ha poi escluso che, nel caso di progetti ricadenti in parte in aree idonee e in parte in aree non idonee, possa automaticamente prevalere la non idoneità. In tali ipotesi, la decisione deve essere assunta all’esito del singolo procedimento autorizzatorio, attraverso un bilanciamento concreto tra tutela del paesaggio e dell’ambiente e l’interesse, di rango costituzionale, alla diffusione delle energie rinnovabili.

Infine, è stata dichiarata l’illegittimità delle disposizioni regionali che introducono procedure autorizzatorie paesaggistiche difformi da quelle previste dalla legislazione statale. L’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 costituisce infatti una norma di grande riforma economico-sociale, insuscettibile di deroghe regionali, anche da parte delle regioni a statuto speciale.

Overtourism e competenze comunali

Corte costituzionale, 16 dicembre 2025 n. 186

Enti locali – Turismo – Overtourism – Regione Toscana – Strutture alberghiere ed extra-alberghiere – Destinazione d’uso – Gestione imprenditoriale – Locazioni brevi – Competenza regionale – Infondatezza delle questioni

La Corte costituzionale ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro varie disposizioni della legge della Regione Toscana n. 61 del 2024 (testo unico del turismo), ritenendo le norme compatibili con gli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost.

In particolare, è stata ritenuta legittima la previsione che consente agli alberghi di associare alla gestione unità immobiliari residenziali entro il limite del 40% della capacità ricettiva, riconoscendo ai Comuni il potere di fissare percentuali inferiori in funzione delle esigenze territoriali, quale espressione della loro funzione regolatoria sugli insediamenti.

Quanto alle strutture extra-alberghiere con caratteristiche della civile abitazione, la Corte ha giudicato non irragionevole l’obbligo di destinazione d’uso turistico-ricettiva e di gestione in forma imprenditoriale, trattandosi di condizioni attinenti alle modalità di esercizio dell’attività, riconducibili alla competenza regionale in materia di turismo (art. 117, quarto comma, Cost.). È stata ritenuta legittima anche la norma transitoria che differisce l’applicazione al 1° luglio 2026, non introducendo disparità di trattamento.

Sono state inoltre confermate le disposizioni che fissano limiti dimensionali per affittacamere, B&B e residenze d’epoca, in quanto funzionali a evitare elusioni e coerenti con la discrezionalità del legislatore regionale.

Infine, la Corte ha ritenuto conforme a Costituzione la disciplina delle locazioni turistiche brevi, che attribuisce ai Comuni ad alta densità turistica poteri regolatori e, ove previsto, un regime autorizzatorio quinquennale, escludendo l’invasione dell’ordinamento civile e riconducendo la materia al governo del territorio e al turismo, con finalità proporzionate di contrasto all’overtourism.

Contratti pubblici, salario minimo e competenza legislativa regionale

Corte costituzionale, 16 dicembre 2025 n. 188

Appalti – Concessioni – CCNL – Soglia retributiva minima – Regione Puglia – Inammissibilità delle questioni – Ambito applicativo limitato alle procedure di evidenza pubblica

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 30 del 2024, come modificata dalla legge regionale n. 39 del 2024, che prevede la fissazione di una soglia retributiva minima di nove euro l’ora quale criterio per l’individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da indicare negli atti di gara relativi ad appalti pubblici e concessioni regionali.

Il Governo aveva denunciato la violazione degli artt. 36 e 39 Cost., per la lesione dell’autonomia della contrattazione collettiva, nonché dell’art. 117, secondo comma, lettere l) e m), Cost., ritenendo che la disciplina incidesse su materie di competenza esclusiva statale quali l’ordinamento civile e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

La Corte non è entrata nel merito delle censure, rilevando che le disposizioni impugnate non introducono un obbligo generalizzato di retribuzione minima applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato nel territorio regionale, ma hanno un ambito di applicazione circoscritto alle sole procedure di evidenza pubblica bandite dalla Regione Puglia e dai suoi enti strumentali.

Il giudice costituzionale sui vincoli alle attività di NCC

Corte costituzionale, 4 novembre 2025 n. 163

Trasporto locale – Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione – Servizio di noleggio con conducente (NCC) – Vincoli e divieti sproporzionati – Invasione della competenza regionale sul trasporto pubblico locale – Illegittimità parziale del decreto interministeriale n. 226/2024 e delle circolari attuative

La Corte costituzionale accolto i conflitti di attribuzione tra enti promossi dalla Regione Calabria contro il decreto interministeriale numero 226 del 2024 e le relative circolari attuative;

La Corte costituzionale ha affermato che non spetta allo Stato adottare atti che impongono obblighi e divieti agli esercenti il servizio di noleggio con conducente (NCC), che siano tali da perseguire con mezzi sproporzionati il fine concorrenziale di garantire che i soli taxi possano rivolgersi a una utenza indifferenziata. Valicando i limiti della competenza statale nella materia «tutela della concorrenza» e regolando l’esercizio del servizio NCC, lo Stato ha invaso la materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale»;

La Consulta ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare, con i richiamati atti, previsioni che: «i) introducono il vincolo temporale di almeno venti minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio NCC, per i casi in cui questo non inizi dalla rimessa o dalle aree di cui all’art. 11, comma 6, della legge n. 21 del 1992; ii) impediscono la stipula di contratti di durata con operatori NCC a soggetti che svolgono anche in via indiretta attività di intermediazione; iii) impongono all’esercente NCC l’utilizzo esclusivo dell’applicazione informatica ministeriale per la compilazione del foglio di servizio elettronico».

Il vincolo temporale di venti minuti è «una misura sproporzionata rispetto alla finalità antielusiva, vòlta a evitare che il servizio NCC possa rivolgersi a una utenza indifferenziata, riservata ai soli titolari di licenze taxi». Tale disciplina, oltretutto, ripropone indirettamente obblighi previsti da norme statali che sono state già dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza numero 56 del 2020. Di seguito, anche il divieto di stipulare contratti di durata con l’esercente il servizio NCC per chi svolga solo indirettamente attività di intermediazione eccede il richiamato fine antielusivo e comprime indebitamente l’autonomia contrattuale. Viene, infatti, inibito a operatori economici (quali, ad esempio, alberghi, agenzie di viaggio o tour operator) di assicurare ai propri clienti servizi di trasporto certi, rapidi e a costi concordati.

Infine, la Corte ha reputato non rientrante nella materia «tutela della concorrenza», in quanto sproporzionato, l’obbligo per l’esercente il servizio NCC di utilizzare esclusivamente l’applicazione informatica ministeriale, in quanto le attività di controllo possono essere garantite attraverso soluzioni alternative più rispettose della libertà di iniziativa economica privata e coerenti con il principio di neutralità tecnologica.

Nel ritenere i due ricorsi fondati e, dunque, sussistente l’interferenza con la materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale», la Corte ha annullato in parte gli atti impugnati.

Bilancio in riequilibrio, mancata approvazione e scioglimento del consiglio comunale

Corte costituzionale, 1 luglio 2025 n. 91

Enti locali – Bilancio in riequilibrio – Mancata approvazione – Scioglimento del consiglio comunale – Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale – Salvaguardia degli equilibri finanziari e buon andamento dell’amministrazione

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 262, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali – TUEL), sollevate dal TAR Campania, nella parte in cui prevede lo scioglimento del consiglio comunale che non approvi nei termini l’ipotesi di bilancio in riequilibrio.

La Corte ha ritenuto infondate le censure evidenziando come la norma impugnata configuri un meccanismo chiaro, oggettivo e privo di discrezionalità arbitraria. Il legislatore ha agito razionalmente nel prevedere che la reiterata violazione degli obblighi connessi all’approvazione del bilancio, quale atto essenziale del mandato elettivo, comporti lo scioglimento dell’organo consiliare, in quanto sintomo di un venir meno del rapporto fiduciario tra amministratori e cittadini;

Secondo la Corte, lo scioglimento rappresenta una misura estrema, ma legittima, tra gli strumenti di salvaguardia dell’autonomia e dell’efficienza amministrativa, volta a garantire il ripristino degli equilibri finanziari dell’ente, condizione necessaria per il corretto esercizio del mandato elettivo e per la stessa sopravvivenza dell’ente territoriale.

In questo quadro, lo scioglimento rappresenta un’estrema ratio tra gli strumenti a tutela dell’autonomia e dell’efficienza amministrativa, la cui finalità risiede proprio nel principio per cui la salvaguardia degli equilibri finanziari costituisce presupposto stesso del mandato elettivo.

La disposizione si fonda, dunque, sulla necessità di assicurare il buon andamento dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, e tutela l’interesse collettivo al risanamento finanziario, che verrebbe compromesso da un consiglio comunale inadempiente e incapace di approvare un bilancio in equilibrio.

Inammissibile il ricorso avverso la norma regionale calabra sugli operai idraulico-forestali

Corte costituzionale, 10 luglio 2025 n. 106

Pubblico impiego – Contrattazione collettiva – Operai idraulico-forestali – Applicazione del CCNL “Funzioni locali” – Legge Regione Calabria – Ricorso statale inammissibile per difetto di motivazione – Coordinamento della finanza pubblica

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro l’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Calabria 8 luglio 2024, n. 27, recante modifiche alla legge regionale n. 25 del 2013 (in materia di forestazione). La disposizione impugnata ha previsto che il personale addetto alla sorveglianza idraulica, dipendente dell’Azienda Calabria Verde, sia inquadrato secondo il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) “Funzioni locali” 2019-2021, di diritto pubblico, in luogo del CCNL di natura privatistica previsto per gli addetti ai lavori idraulico-forestali.

La Corte ha ritenuto inammissibile la questione per difetto di motivazione, osservando che il ricorso statale non contiene un’adeguata ricostruzione del complesso quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. In particolare, il Governo non ha chiarito per quale ragione dovrebbe continuare ad applicarsi, nel caso di specie, la contrattazione collettiva di diritto privato, né ha tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale che, in più occasioni, ha condannato l’Azienda Calabria Verde ad applicare il CCNL di diritto pubblico del comparto “Funzioni locali”.

La Corte ha sottolineato che, in un settore connotato da una pluralità di regimi contrattuali e da una persistente sovrapposizione tra modelli pubblicistici e privatistici, l’onere motivazionale gravante sul ricorrente risulta tanto più stringente. In assenza di un confronto puntuale con la normativa e la giurisprudenza di settore – inclusa la giurisprudenza della Corte di cassazione che ha dato impulso all’intervento legislativo regionale – non è possibile per il giudice costituzionale procedere a un esame nel merito.

Parimenti inammissibile è stata ritenuta la censura relativa all’articolo 2 della medesima legge, che esclude la creazione di nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato che il ricorrente si è limitato ad affermazioni generiche circa l’aumento di spesa derivante dall’applicazione del CCNL “Funzioni locali”, senza dimostrare in concreto tale aggravio e, soprattutto, senza individuare quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, fissati dalla normativa statale, sarebbero stati violati.

Il contrasto alla ludopatia

Corte costituzionale, 10 luglio 2025 n. 104

Enti locali – Attività commerciali – Pubblici esercizi – Gioco d’azzardo – Contrasto alla ludopatia – Divieto generalizzato di messa a disposizione di apparecchiature – Eccessiva onnicomprensività – Illegittimità costituzionale – Necessità di nuove misure proporzionate

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (cd. “decreto Balduzzi”), convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nella parte in cui vietava la messa a disposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al gioco, sia legale che illegale, senza distinguere tra destinazioni occasionali o permanenti.

La Corte ha riconosciuto che la finalità perseguita dal legislatore – il contrasto alla ludopatia – è legittima e meritevole di tutela, ma ha rilevato l’irragionevolezza e il difetto di proporzionalità della disposizione impugnata, in quanto eccessivamente inclusiva. La norma, infatti, colpiva indiscriminatamente una pluralità di condotte eterogenee per grado di offensività e rilevanza sociale, non operando alcuna distinzione tra utilizzi occasionali o sistematici delle apparecchiature, né tra giochi leciti e illeciti.

A seguito della declaratoria di illegittimità, la Corte ha altresì esteso la propria decisione alla sanzione amministrativa prevista in via consequenziale dall’articolo 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella parte in cui stabiliva una sanzione fissa di 20.000 euro per la violazione del divieto dichiarato incostituzionale. La Corte ha infine ribadito che spetta al legislatore adottare misure ulteriori e adeguate al contrasto della ludopatia, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

CPR e diritti fondamentali delle persone trattenute

Corte costituzionale, 3 luglio 2025 n. 96

Immigrazione – Trattenimento nei CPR – Centri di permanenza per i rimpatri – Riserva assoluta di legge – Diritti fondamentali delle persone trattenute – Normativa carente – Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale – Necessità di intervento del legislatore

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione), sollevate dal Giudice di pace di Roma in riferimento a numerosi parametri costituzionali e convenzionali, tra cui gli articoli 13, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU), nonché gli articoli 2, 3, 10, secondo comma, 24, 25, primo comma, 32 e 111, primo comma, della Costituzione.

Le questioni erano state sollevate in sede di convalida del trattenimento di cittadini stranieri presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR), denunciando l’assenza di una disciplina di rango primario sulle modalità della misura, in violazione della riserva assoluta di legge in materia di libertà personale, e la mancanza di tutele equivalenti a quelle previste per i detenuti;

La Corte ha riconosciuto che il trattenimento presso i CPR incide sulla libertà personale e che la normativa vigente risulta lacunosa, in quanto rimette la disciplina dei «modi» della restrizione della libertà a fonti subprimarie e a provvedimenti amministrativi, senza definire adeguatamente i diritti delle persone trattenute. Tuttavia, ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate ai sensi degli articoli 13, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., ritenendo che non spetti alla Corte sostituirsi al legislatore, cui compete il dovere costituzionale di colmare la lacuna normativa con una disciplina compiuta, idonea a garantire il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali della persona trattenuta;

Sono state parimenti dichiarate inammissibili le censure fondate su ulteriori parametri costituzionali (artt. 2, 3, 10, 24, 25, 32 e 111 Cost.) per incompletezza della ricostruzione normativa da parte del giudice rimettente. In particolare, non è stata considerata l’operatività di strumenti giurisdizionali ordinari e cautelari, tra cui l’articolo 2043 c.c. per il risarcimento dei danni e l’articolo 700 c.p.c., che può essere attivato per ottenere tutela preventiva contro lesioni ai diritti fondamentali subite nel corso del trattenimento.

La Corte ha dunque ribadito che spetta al legislatore colmare il vuoto di tutela emerso, nel rispetto della riserva di legge e dei principi costituzionali, senza che ciò possa essere supplito in via giurisprudenziale.

La Corte costituzionale sul diritto alla salute

Corte costituzionale, 6 dicembre 2024, n. 195

Spese sanità – Tagli sanità – Diritto alla salute – Prevalenza delle spese sanitarie – Livelli essenziali di assistenza – LEA

La Corte costituzionale ha affermato che per fare fronte a esigenze di contenimento della spesa pubblica dettate anche da vincoli euro unitari, devono essere prioritariamente ridotte le altre spese indistinte, rispetto a quella che si connota come funzionale a garantire il “fondamentale” diritto alla salute.

La Corte ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 527, quinto periodo, della legge di bilancio per il 2024, nella parte in cui non esclude dalle risorse che è possibile ridurre, a seguito del mancato versamento del contributo dovuto da parte delle regioni, quelle spettanti per il finanziamento dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia e, in particolare, della tutela della salute. Ciò in quanto, «nemmeno nel caso in cui la regione non abbia versato la propria quota del contributo alla finanza pubblica, lo Stato può “rispondere” tagliando risorse destinate alla spesa costituzionalmente necessaria, tra cui quella sanitaria – già, peraltro, in grave sofferenza per l’effetto, come si è visto, delle precedenti stagioni di arditi tagli lineari – dovendo quindi agire su altri versanti che non rivestono il medesimo carattere»: il diritto alla salute, infatti, «coinvolgendo primarie esigenze della persona umana», non può essere sacrificato «fintanto che esistono risorse che il decisore politico ha la disponibilità di utilizzare per altri impieghi che non rivestono la medesima priorità».

Da ultimo, la sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 557 dell’art. 1 della legge n. 213 del 2023, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, diretto a individuare i criteri e le modalità di riparto, nonché il sistema di monitoraggio dell’impiego delle somme, del «Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare», sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.