Corte costituzionale, 4 gennaio 2024, n. 2 

Enti locali – Ambiente – Rifiuti – Regione Lazio – Funzioni amministrative delle Province – Delega realizzazione impianti di smaltimento

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, a far data dal 29 aprile 2006, dell’art. 5, comma 2, lettere a), b) e c), quest’ultima limitatamente alle parole «delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), dall’articolo 6, comma 2, lettera c) e dall’articolo 20, nonché», della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti);

Coerentemente con i principi già affermati nelle precedenti sentenze n. 189 del 2021 e n. 160 del 2023,  la Corte afferma che nelle materie di competenza esclusiva statale, quale tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., materia alla quale la Corte ascrive la disciplina della gestione dei rifiuti,  solo il legislatore nazionale è competente a definire l’organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l’allocazione di competenze presso enti diversi dai comuni – ai quali esse devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio espresso dall’art. 118 Cost. – tutte le volte in cui l’esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda il relativo ambito territoriale di governo (sentenza n. 189 del 2021). Ne consegue che, nel sistema delineato dalla riforma costituzionale del 2001, che ha riscritto il Titolo V della Parte II della Costituzione, le funzioni amministrative riconducibili alle materie di cui all’art. 117, secondo comma, Cost. – le quali, sulla base di una valutazione orientata dai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, siano state conferite dallo Stato alla regione – non possono essere da quest’ultima riallocate presso altro ente infraregionale. Si avrebbe, altrimenti, una modifica, mediante atto legislativo regionale, dell’assetto inderogabilmente stabilito, sulla base di una valutazione di congruità rispetto alla dimensione degli interessi implicati, dalla legge nazionale competente per materia, quale, nell’ambito di cui si tratta, il codice dell’ambiente (sentenza n. 189 del 2021).