Riparto competenze

Toponomastica e riparto di competenze

Consiglio di Stato, sez. I, parere 7 gennaio 2025, n. 4

Toponomastica – Competenza comunale – Procedimento di intitolazione di nuove strade – Deliberazione di Giunta comunale – Necessarietà

Da una lettura sistematica del quadro normativo vigente – legge 23 giugno 1927, n. 1188; legge 24 dicembre 1954, n. 1228; decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 – si desume che il Comune è l’esclusivo titolare della funzione amministrativa di toponomastica, mentre il Prefetto è chiamato a rilasciare o meno l’autorizzazione basandosi su ragioni di tutela dell’ordine pubblico o esigenze di regolarità anagrafica. Ne consegue che il corretto procedimento per l’intitolazione di nuove strade si articola in due fasi, la prima delle quali consta della delibera di giunta comunale e, la seconda, del nulla osta del Prefetto, di guisa che, in assenza di una preventiva deliberazione di giunta non vi sarebbe alcuna ipotesi di intitolazione da sottoporre al vaglio prefettizio.

Distretti industriali e agroalimentari e riparto di competenze

Consiglio di Stato, sez. II, 19 settembre 2024, n. 7690

Pianificazione urbanistica – Zonizzazione e localizzazione – Distretti industriali e agroalimentari – Discrezionalità

L’individuazione dei distretti industriali (anche in campo alimentare) e dei distretti del cibo – di competenza delle regioni e delle province autonome – non ha lo scopo di disciplinare l’uso del territorio, essendo essenzialmente preordinata al sostegno, sotto varie forme (regolamentari, organizzative e finanziarie) alle imprese che svolgono attività agricole e agroalimentari. Ciò non esclude che il Comune – nell’ambito del potere di pianificazione urbanistica da non intendersi limitato alla sola regolazione delle potenzialità edificatorie e alla “zonizzazione” del territorio comunale – possa orientare lo sviluppo economico di alcune zone verso determinate produzioni (escludendone altre), onde creare le condizioni affinché un territorio venga individuato dalle autorità competenti come distretto agroalimentare o un distretto del cibo, e, ove già istituiti, possano ulteriormente svilupparsi.

Indirizzo e gestione nei municipi

Consiglio di Stato, sez. VII, 23 agosto 2024, n. 7220

Enti territoriali – Municipi e Dipartimenti – Competenze gestionali – Funzioni di indirizzo politico-amministrativo e attività di gestione dell’Ente – Criteri di riparto – Competenza dirigenziale all’emanazione di un provvedimento

Il riparto delle competenze tra strutture dipartimentali e strutture municipali si ispira al criterio funzionale o a quello della materia o ancora a quello territoriale, ma, in molti casi, si sovrappone una duplicazione di competenze, potendo queste afferire sia alla sfera di gestione dei Municipi, sia a quella dei Dipartimenti, sicché il discrimine ultimo è dato dall’assegnazione del bene: se il bene non risulta assegnato al Municipio, le competenze gestionali sullo stesso vengono esercitate dal Dipartimento Patrimonio.

Con riferimento alla competenza dirigenziale all’emanazione di un provvedimento, si deve evidenziare la prevalenza delle disposizioni del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) sulle eventuali contrarie previsioni regolamentari del Comune, in forza del criterio di gerarchia.

L’art. 107 del TUEL stabilisce il principio della divisione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e l’attività di gestione dell’Ente. Il suddetto principio comporta che l’adozione di un provvedimento di gestione amministrativa, in cui si tratta di un atto di gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente, debba intendersi riservata, anche qualora sia richiesto l’esperimento di accertamenti o valutazioni di natura discrezionale, alla competenza dei dirigenti dell’Ente locale o, nei Comuni privi di dirigenti, ai responsabili dei servizi e degli uffici.

Invero, dall’art. 107, commi 3 e 6, TUEL, emerge che ai dirigenti è attribuita tutta la gestione, amministrativa, finanziaria e tecnica, comprensiva dell’adozione di tutti i provvedimenti, anche discrezionali, incluse le autorizzazioni e concessioni (e quindi anche i loro simmetrici atti negativi), e su di essi incombe la diretta ed esclusiva responsabilità della correttezza amministrativa di tale gestione.

Pianificazione urbanistica e riparto interno di competenze

Tar Lazio, Roma, sez. II Quater, 24 aprile 2024, n. 8137

Pianificazione urbanistica – Adozione di piani urbanistici attuativi – Competenza di Consiglio e Giunta comunali – Normativa statale e della Regione Lazio

Non può ipotizzarsi che la Giunta sia competente solo in caso di approvazione del piano, in presenza di una istruttoria conclusasi positivamente, ma non anche quando siano formulati, nel corso dell’istruttoria, rilievi ostativi che – in tesi – legittimerebbero il dirigente ad adottare un provvedimento di arresto procedimentale, senza investire la Giunta del potere di adottare la delibera conclusiva, anche se negativa. È evidente, infatti, che il riferimento espresso al potere di adozione e di approvazione, rimesso dalla legge regionale Lazio in capo alla Giunta, non può che ricomprendere implicitamente anche il potere di respingere la proposta di piano, che pertanto deve essere trasmessa alla Giunta anche in presenza di circostanze potenzialmente ostative, le quali saranno vagliate dall’organo competente ai fini della eventuale adozione di un atto negativo. Ne discende che il dirigente, anche in presenza di profili di contrasto con la disciplina comunale sovraordinata, non può sostituirsi alla Giunta nell’adozione del provvedimento conclusivo, anche se negativo, poiché residua comunque un rilevante margine di discrezionalità riservato alla competenza giuntale.

Viabilità comunale e riparto di competenze

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 9 aprile 2024, n. 294

Competenze delle Giunte comunali – Discrezionalità – Viabilità comunale – Atti dei funzionari dirigenti – Natura giuridica

La competenza residuale della Giunta, ex art. 48 comma 2 TUEL è espressione di un potere pubblicistico ampiamente discrezionale. Tale discrezionalità valutativa della P.A., peraltro, è suscettibile di sindacato giurisdizionale solo in presenza di manifesta incongruità o illogicità.

I singoli provvedimenti dei dirigenti rappresentano applicazione della norma di cui all’art. 107 comma 3 lett. f) e vengono adottati, quindi, sul presupposto di un atto di indirizzo. In particolare, i provvedimenti, con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l’eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti, e non del Sindaco, anche avendo riguardo all’assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente. Soltanto i provvedimenti concernenti l’istituzione e la disciplina delle zone a traffico limitato sono attribuite alla competenza della Giunta (o in caso di urgenza al Sindaco) in quanto ritenuti dal legislatore di maggiore impatto per la collettività locale.

La competenza, pertanto, è stata devoluta ai funzionari dirigenti dall’art. 107 comma V d.lgs. 267/2000, riservando i soli poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo agli Organi di Governo.

Rifiuti e riparto competenze

Corte costituzionale, 4 gennaio 2024, n. 2 

Enti locali – Ambiente – Rifiuti – Regione Lazio – Funzioni amministrative delle Province – Delega realizzazione impianti di smaltimento

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, a far data dal 29 aprile 2006, dell’art. 5, comma 2, lettere a), b) e c), quest’ultima limitatamente alle parole «delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), dall’articolo 6, comma 2, lettera c) e dall’articolo 20, nonché», della legge della Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti);

Coerentemente con i principi già affermati nelle precedenti sentenze n. 189 del 2021 e n. 160 del 2023,  la Corte afferma che nelle materie di competenza esclusiva statale, quale tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., materia alla quale la Corte ascrive la disciplina della gestione dei rifiuti,  solo il legislatore nazionale è competente a definire l’organizzazione delle corrispondenti funzioni amministrative anche attraverso l’allocazione di competenze presso enti diversi dai comuni – ai quali esse devono ritenersi generalmente attribuite secondo il criterio espresso dall’art. 118 Cost. – tutte le volte in cui l’esigenza di esercizio unitario della funzione trascenda il relativo ambito territoriale di governo (sentenza n. 189 del 2021). Ne consegue che, nel sistema delineato dalla riforma costituzionale del 2001, che ha riscritto il Titolo V della Parte II della Costituzione, le funzioni amministrative riconducibili alle materie di cui all’art. 117, secondo comma, Cost. – le quali, sulla base di una valutazione orientata dai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, siano state conferite dallo Stato alla regione – non possono essere da quest’ultima riallocate presso altro ente infraregionale. Si avrebbe, altrimenti, una modifica, mediante atto legislativo regionale, dell’assetto inderogabilmente stabilito, sulla base di una valutazione di congruità rispetto alla dimensione degli interessi implicati, dalla legge nazionale competente per materia, quale, nell’ambito di cui si tratta, il codice dell’ambiente (sentenza n. 189 del 2021).

Decadenza del titolo edilizio e competenze

Tar Veneto, Venezia, sez. III, 21 agosto 2023, n. 1198

Titolo edilizio – Convenzioni – Decadenza – Competenze

Con riferimento ad una fattispecie di decadenza del privato da una convenzione attributiva del diritto di superficie è stato affermato che, mentre spetta al consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 42 del TUEL, di esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale e gli atti fondamentali di natura programmatoria, tra cui gli atti di disposizione del patrimonio immobiliare, compresa l’approvazione della cessione del diritto di superficie di aree di proprietà comunale, rientra nella competenza della Giunta, ai sensi del successivo art. 48 del TUEL, l’attuazione degli indirizzi generali dell’organo consiliare, ivi compresa la deliberazione di decadenza (del privato dalla convenzione che attribuisce il diritto di superficie), tale deliberazione non potendo essere considerata un contrarius actus, non contenendo una diversa e contraria volontà rispetto a quella originariamente manifestata dall’organo consiliare, ma costituendo piuttosto un’esecuzione dell’indirizzo generale del Consiglio trasfuso nella convenzione.