Ordinanza demolizione

Abuso edilizio e rispetto del diritto di abitazione

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Bolzano, 25 agosto 2023, n. 269

Titolo edilizio – Trasformazione edilizia – Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Diritto di abitazione – Principio di proporzionalità

Il deposito di materiali inerti con carattere di stabilità e durata permanente determina una trasformazione permanente dell’assetto edilizio del territorio, necessitante di concessione edilizia; il mutamento di destinazione è variante essenziale e come tale legittima il provvedimento di demolizione e ripristino.

In materia di rapporti tra il diritto di abitazione e gli abusi edilizi si considera legittimo l’ordine di demolizione di un abuso edilizio rispetto al principio di proporzionalità declinato dalla Corte EDU: la questione del rispetto del principio di proporzionalità rileva solo nella diversa fase dell’esecuzione dell’ordine di demolizione se e quando viene in gioco il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona. Pertanto, il suddetto principio non viene in applicazione ove l’abuso perpetrato non inerisce all’esigenza di sopperire ad eventuali esigenze abitative.

La sanzione ripristinatoria della legalità violata può considerarsi giustificata rispetto allo scopo perseguito dalle norme interne di assicurare un’ordinata programmazione e gestione degli interventi edilizi.

Ordine di demolizione e sanzione pecuniaria alternativa

Consiglio di Stato, sez. VII, 18 agosto 2023, n. 7828

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Presupposti – Inottemperanza – Sanzione pecuniaria alternativa

Le conseguenze dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione sono stabilite direttamente dalla legge, sicché la mancata precisa indicazione delle stesse nell’ordinanza non la rende illegittima ma suscettibile di eterointegrazione ex lege. Inoltre, la specifica indicazione dei confini dell’area oggetto di acquisizione gratuita a favore del comune deve essere effettuata nell’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e non necessariamente nell’ordinanza di demolizione.

La mancata partecipazione agli accertamenti fattuali da parte dell’intimato non rende illegittima l’ordinanza di demolizione, che è un atto dovuto e vincolato; per l’adozione di tale ordinanza, dunque, non è richiesta né una particolare motivazione né la partecipazione dell’interessato, essendo sufficiente l’accertamento dell’abuso.

La mancata valutazione della possibile applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva non può costituire un vizio dell’ordine di demolizione ma, al più, della successiva fase riguardante l’accertamento delle conseguenze derivanti dall’omesso adempimento al predetto ordine di demolizione e della verifica dell’incidenza della demolizione sulle opere non abusive.

Abuso edilizio e oneri motivazionali

Tar Campania, Napoli, sez. VI, 24 luglio 2023, n. 4445

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato – Comunicazione avvio procedimento – Sanzione pecuniaria alternativa

La comunicazione di avvio del procedimento deve ritenersi superflua ai fini dell’adozione degli atti di repressione degli illeciti edilizi; invero, tali procedimenti, essendo tipizzati, in quanto compiutamente disciplinati dalla legge speciale e caratterizzati dal compimento di meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere realizzate, non richiedono l’apporto partecipativo del destinatario, e ciò anche a prescindere dall’applicabilità dell’art. 21-octies, L. 241/1990.

Per giustificare l’ingiunzione di demolizione, è necessaria e sufficiente l’analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento, non occorrendo in particolare anche la descrizione precisa della superficie occupata e dell’area di sedime che dovrebbe essere confiscata in caso di mancata, spontanea esecuzione; elementi, questi, invece, necessariamente afferenti alla successiva ordinanza di gratuita acquisizione al patrimonio comunale.

Le disposizioni dell’art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 devono essere interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria debba essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione: fase esecutiva, nella quale le parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, presupposto per l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell’originario ordine di demolizione.

Abuso edilizio e ordinanza di demolizione

Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 17 luglio 2023, n. 601

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Presupposti – Destinatari – Acquisizione gratuita al patrimonio comunale – Esenzione

In forza dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, l’ordine di demolizione ha come destinatari sia il proprietario dell’immobile dove sono state realizzate le opere abusive, sia l’autore dell’abuso. L’equiparazione del proprietario all’autore dell’abuso rivela che la misura ripristinatoria ha carattere oggettivo, essendo diretta a reintegrare immediatamente l’ordine urbanistico. Il proprietario non può, quindi, liberarsi dall’obbligo di rimessione in pristino eccependo l’estraneità all’abuso, o la buona fede circa il comportamento degli esecutori materiali dei lavori; tali elementi diventano, infatti, rilevanti solo quando è necessario valutare in che modo l’ordine di demolizione possa essere ottemperato. È nella fase dell’ottemperanza, dunque, che il proprietario può distinguere la sua posizione da quella dell’autore dell’abuso, evitando la responsabilità solidale con quest’ultimo e la perdita dell’immobile.

Nell’ambito delle costruzioni abusive, il proprietario incolpevole non è automaticamente esposto alla sanzione della perdita della proprietà dell’immobile o alla sanzione pecuniaria; le altre misure, ad esclusione del ripristino che ha carattere oggettivo, hanno natura punitiva e afflittiva, e non possono essere applicate senza una verifica della responsabilità personale.

Il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di demolizione non è l’accertamento della responsabilità del destinatario nella realizzazione dell’abuso, ma l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia, per cui è inciso anche il proprietario non responsabile e colui che v’è succeduto a qualunque titolo. La conseguenza di tale premessa è che, in materia di abusi edilizi commessi da persona diversa dal proprietario, affinché quest’ultimo possa andare esente dalla misura consistente nell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime sulla quale insiste il bene occorre che risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell’opera abusiva o che, essendone lo stesso venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall’ordinamento.

Abusi edilizi

Tar Piemonte, Torino, sez. II, 26 giugno 2023, n. 635

Abuso edilizio – Valutazione unitaria – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato – Esecuzione – Art. 8 CEDU – Acquisizione al patrimonio comunale

Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso, neanche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso.

L’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile di cui sia stata accertata l’abusività non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 della C.E.D.U., poiché da tale norma non può trarsi l’esistenza di un diritto assoluto ad occupare un immobile abusivo, solo perché casa familiare, non trattandosi nel caso in questione di proteggere il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, quanto della necessità di rimuovere la lesione di un bene costituzionalmente tutelato (il legittimo assetto del territorio) e di ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio violato. Infatti, laddove l’ordinaria sanzione per le violazioni in ambito edilizio sia la demolizione, la stessa si giustifica in base all’art. 8, comma 2, della Convenzione, come ingerenza prevista dalla legge, rappresentando una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Gli abusi edilizi devono essere valutati nel loro insieme, rilevando la loro interferenza complessiva sul territorio e non è consentita una loro atomizzazione, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante, bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni.

Nell’ordine di demolizione di un’opera abusiva, non è necessario che venga individuata l’area di sedime da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale per il caso di inerzia, potendo tale individuazione avvenire col successivo provvedimento di acquisizione, conseguente all’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione.

RSU – Principio del “chi inquina paga”

Tar Campania, Salerno, sez. III, 15 giugno 2023, n. 1400

RSU – Ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi – Illegittimità – Principio del “chi inquina paga”

Della condotta vietata di abbandono e deposito di rifiuti sui fondi risponde, in solido con l’autore materiale, anche il proprietario dell’area, o il titolare di diritto reale o personale di godimento, al quale l’azione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa; è onere dell’amministrazione accertare la condotta asseritamente colposa.

È illegittima l’ordinanza di bonifica emessa unicamente sul rilievo dell’appartenenza del bene interessato: la ricerca di un necessario criterio di imputazione della responsabilità in capo al proprietario del fondo, che vada al di là della mera titolarità giuridica del bene, è in linea col principio di derivazione comunitaria secondo cui “chi inquina paga”.

Abuso edilizio – Ordine di demolire

Tar Sicilia, Catania, sez. V, 20 giugno 2023, n. 1922

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Onere motivazionale attenuato

Il provvedimento con cui viene ingiunta, anche se tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, perché realizzato senza titolo, ha natura vincolata e come tale non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso, nemmeno nel caso in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dal momento in cui l’abuso stesso è stato realizzato.

Abuso edilizio – Ordine demolizione

Tar Calabria, Reggio Calabria, 19 giugno 2023, n. 527

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Istanza in sanatoria

A fronte di un abuso edilizio, l’amministrazione comunale è sempre tenuta ad ordinarne la demolizione, ancorché sia astrattamente sanabile. L’eventuale sanabilità dell’abuso costituisce, infatti, un posterius rispetto all’esercizio del potere ripristinatorio, avente natura dovuta e vincolata in quanto strumentale alla necessaria ricostituzione dell’assetto urbanistico-edilizio violato.

Abuso edilizio

Consiglio di Stato, sez. VI, 13 giugno 2023, n. 5770

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Acquisizione al patrimonio comunale

L’acquisizione, a titolo gratuito, dell’area sulla quale insiste la costruzione abusiva al patrimonio indisponibile del Comune rappresenta la reazione dell’ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi, dapprima, esegue un’opera in totale difformità o in assenza della concessione e, poi, non adempie l’obbligo di demolire l’opera stessa.

Abuso edilizio

Consiglio di Stato, sez. VI, 12 giugno 2023, n. 5735

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Indicazione dell’area – Onere motivazionale attenuato – Legittimo affidamento

L’omessa o imprecisa indicazione nell’ordinanza di demolizione dell’area che verrà acquisita di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per il caso di inottemperanza all’ordine di demolizione non costituisce ragione di illegittimità dell’ordinanza stessa; invero, l’indicazione dell’area è requisito necessario ai fini dell’acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria.

L’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con la conseguenza che essa è dotata di un’adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività: non è necessario che l’amministrazione individui un interesse pubblico – diverso dalle mere esigenze di rispristino della legalità violata – idoneo a giustificare l’ordine di demolizione. Tali principi valgono anche nel caso in cui l’ordine di demolizione venga adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, atteso che a fronte della realizzazione di un immobile abusivo non è configurabile alcun affidamento del privato meritevole di tutela.