Corte di Cassazione

Tributi locali – ICI

Cassazione Civile, Sezione V, ordinanza 12 maggio 2023, n. 13062

Tributi locali – ICI – Delibera di determinazione delle aree edificabili – Termine per deliberare – Dichiarazione di variazione – Omessa denuncia di variazione

Per gli enti locali, la deliberazione di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali deve essere adottata entro il termine perentorio fissato per l’approvazione della deliberazione del bilancio preventivo annuale, del quale costituisce un allegato obbligatorio. Non rileva per il rispetto del termine in questione la pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe e delle aliquote in data successiva all’approvazione del bilancio annuale preventivo.

Tutti gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati al contribuente in un termine unico, previsto a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nel verificare l’avvenuta decadenza, il termine iniziale decorre dall’anno successivo al periodo di riferimento.

La dichiarazione di variazione ai fini ICI deve essere presentata solo quando intervengano condizioni soggettive e oggettive che producano riduzioni d’imposta dovuta che non siano immediatamente acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale. L’obbligo della denuncia di variazione ai fini ICI permane, pertanto, nei casi in cui non può essere utilizzato il modello informatico che consente la registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili, presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Cittadinanza onoraria

Cassazione civile, Sezioni Unite, 1 giugno 2023, n. 15601

Cittadinanza onoraria – Deliberazione del Consiglio comunale – Azione popolare – Difetto assoluto di giurisdizione – Valenza meramente simbolica della concessione della cittadinanza – Esclusione dal novero degli atti politici

La concessione della cittadinanza onoraria deliberata dal Consiglio comunale costituisce un titolo onorifico, avente natura puramente simbolica e non incidente su situazioni giuridiche soggettive. Essa, invero, non è oggetto di normazione ne è sottoposta a predeterminati canoni di legalità ma costituisce espressione di una libera e autonoma determinazione dell’organo comunale. Di conseguenza, non è configurabile in capo a chi aspira al conferimento della cittadinanza onoraria l’esistenza di una situazione giuridica protetta dall’ordinamento, né è predicabile un interesse giuridico qualificato e differenziato in capo al cittadino della comunità territoriale. Da ciò ne consegue che il cittadino elettore non può far valere eventuali vizi di legittimità della deliberazione di conferimento della cittadinanza dinanzi all’autorità giudiziaria neppure con l’azione di cui all’art. 9 del testo unico sugli enti locali, riguardando essa azioni di tipo sostitutivo e non correttivo.