Cassazione civile, sez. I, ordinanza 15 giugno 2023, n. 17165

Elezioni comunali – Incandidabilità – Misure di prevenzione sorveglianza speciale – Sentenza assolutoria – Effetti

In riferimento alla candidabilità di chi sia attinto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza perché indiziato di appartenere a una delle associazioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 159 del 2001 occorre tener conto dell’avvenuta sentenza assolutoria con formula piena, intervenuta in data precedente alla candidatura.

L’art. 11, commi 1, lett. c), e 6 del d.lgs. n. 235 del 2012, prevede infatti, da un lato, la sospensione degli amministratori locali in presenza di un provvedimento non definitivo dell’autorità giudiziaria che irroghi la misura di prevenzione agli indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. a-b, del d. lgs. n. 159 del 2011) e, dall’altro, la cessazione della stessa sospensione nel caso in cui “venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione”. In altri termini, se una sentenza assolutoria non passata in giudicato è idonea a fare cessare la misura di prevenzione irrogata con provvedimento non definitivo, parimenti una sentenza assolutoria passata in giudicato è idonea a far cessare la misura di prevenzione (salva una rinnovata e attuale valutazione delle circostanze poste, anche molti anni prima, a fondamento di quella misura, valutazione non intervenuta nel caso in esame).