Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza 1 giugno 2023, n. 15540

Lavoro pubblico – Part-time – Voci del trattamento economico – Riproporzionamento – Indennità di vigilanza

La regola del riproporzionamento del trattamento economico del lavoratore dipendente a tempo parziale, prevista dall’art. 6, comma 9, del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000, prevede che tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, che compongono il trattamento economico del dipendente con rapporto di lavoro debbano essere riproporzionate in base al ridotto orario di lavoro nel part-time. Fanno eccezione a tale regola soltanto le competenze di cui ai commi 10 e 11, dell’art. 6 in questione, ossia i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti e gli altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa.

Trattandosi di un vincolo rigido e generale stabilito direttamente dal CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali, la regola del riproporzionamento riguarda tutte, indistintamente, le voci del trattamento economico del personale titolare di tale tipologia di rapporto e, quindi, anche le indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL del 1995.

L’erogazione piena del compenso risulterebbe del tutto ingiustificata e irragionevole in considerazione della circostanza che il dipendente a tempo parziale rende una prestazione ridotta rispetto al lavoratore a tempo pieno e, conseguentemente, si riduce la quantità delle attività e delle connesse responsabilità che giustificano l’erogazione del compenso.