Corte di Cassazione

Pagamenti indebiti da contrattazione integrativa illegittima

Cassazione civile, Sezione lavoro, ordinanza 20 giugno 2023, n. 17648

Ripetizione dell’indebito – Mancato rispetto dei vincoli finanziari – Rimedio speciale – Contrattazione collettiva integrativa – Art. 2033 c.c.

Qualora la pubblica amministrazione sottoscriva contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli finanziari risultanti dai contratti collettivi nazionali e, quindi, effettui dei pagamenti non dovuti, è tenuta a recuperare le somme indebitamente versate attivando il rimedio speciale previsto dall’art. 4, co. 1, decreto-legge n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 2014. L’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014 ha previsto infatti un meccanismo obbligatorio di riassorbimento delle risorse illegittimamente utilizzate per mezzo della contrattazione integrativa che opera all’interno della stessa P.A., limitandone l’autonomia nella gestione delle disponibilità future, e si aggiunge al rimedio generale dell’art. 2033 c.c.. Ne deriva che l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 16 del 2014 non introduce un sistema alternativo a quello generale disciplinato dall’art. 2033 c.c., sicché anche nell’ipotesi regolata da detto art. 4, comma 1, l’ente locale può agire per il recupero dell’indebito nei confronti del lavoratore che abbia percepito somme erogate senza rispettare i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa.

Incompatibilità tra amministratori in caso di divorzio

Cassazione civile, sez. I, ordinanza interlocutoria 23 giugno 2023, n. 18064

Art. 78, c. 3, cod. civ. – Questione di legittimità costituzionale – Organi comunali e provinciali – Incompatibilità – Affinità – Permanenza del vincolo a seguito di divorzio

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 51 Cost., dell’art. 78, comma 3, c.c., implicitamente richiamato dall’art. 64, comma 4, TUEL, nella parte in cui – nel dettare la disciplina sulla compatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella relativa giunta – prevede che il vincolo di affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva detto vincolo, ma cessa in caso di dichiarazione di nullità del matrimonio, senza tuttavia nulla prevedere in caso di divorzio. La norma, dunque, prevede che il vincolo di affinità permanga per il parente del coniuge divorziato, malgrado il rapporto di coniugio da cui tale vincolo è stato determinato sia oramai sciolto, e impedendo la partecipazione di quest’ultimo alla giunta municipale a seguito di designazione ad opera dell’ex coniuge di un parente.

In questi termini, si configura un’evidente disparità di trattamento tra chi abbia visto cessare gli effetti civili del matrimonio in conseguenza di una sentenza di annullamento e chi, invece, abbia ottenuto una sentenza di divorzio che, come tale, non farebbe venir meno il vincolo di affinità rilevante ai sensi dell’art. 64, comma 4, TUEL così precludendo la partecipazione di costui all’organizzazione politica del paese e all’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

Beni culturali e usucapione

Cassazione civile, sez. II, 23 maggio 2023, n. 14105

Beni pubblici – Beni di rilevanza archeologica – Beni culturali – Usucapabilità

Il bene di proprietà di un Comune che sia riconosciuto di interesse storico, archeologico o artistico, anche se non iscritto nell’elenco di cui all’art. 4, comma 1, legge n. 1089 del 1939, è soggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 822 e 824 c.c., al regime del demanio pubblico con la conseguenza che non può essere sottratto alla rispettiva destinazione, né può essere oggetto di usucapione.

Invero, i beni muniti di interesse storico, artistico o archeologico appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici devono considerarsi beni culturali tout court a prescindere dell’apposita iscrizione nell’elenco di cui all’art. 4, comma 1, legge n. 1089 del 1939. L’eventuale successiva apposizione del vincolo archeologico non fa emergere una nuova qualità del bene, bensì si limita ad accertare una qualità che il bene già possiede per le sue intrinseche caratteristiche.

Da ciò ne consegue che, ancor prima dell’apposizione dello specifico vincolo, non possono essere sottratti alla rispettiva destinazione, né possono essere oggetto di usucapione.

ICI

Cassazione Civile, Sezione V, ordinanza 12 maggio 2023, n. 13062

Tributi locali – ICI – Delibera di determinazione delle aree edificabili – Termine per deliberare – Dichiarazione di variazione – Omessa denuncia di variazione

Per gli enti locali, la deliberazione di approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali deve essere adottata entro il termine perentorio fissato per l’approvazione della deliberazione del bilancio preventivo annuale, del quale costituisce un allegato obbligatorio. Non rileva per il rispetto del termine in questione la pubblicazione della delibera di approvazione delle tariffe e delle aliquote in data successiva all’approvazione del bilancio annuale preventivo.

Tutti gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati al contribuente in un termine unico, previsto a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nel verificare l’avvenuta decadenza, il termine iniziale decorre dall’anno successivo al periodo di riferimento.

La dichiarazione di variazione ai fini ICI deve essere presentata solo quando intervengano condizioni soggettive e oggettive che producano riduzioni d’imposta dovuta che non siano immediatamente acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale. L’obbligo della denuncia di variazione ai fini ICI permane, pertanto, nei casi in cui non può essere utilizzato il modello informatico che consente la registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili, presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Copertura finanziaria e prestazioni di fatto

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 31 maggio 2023, n. 15364

Lavoro pubblico – Decisioni del datore di lavoro – Costo del personale – Copertura finanziaria – Inefficacia – Prestazioni di fatto

La necessarietà della copertura di spesa costituisce un principio inderogabile in tema di contratti stipulati dai comuni e vale anche rispetto agli impegni della pubblica amministrazione destinati ad incidere sui rapporti di lavoro nel pubblico impiego privatizzato e che comportano il maturare dei costi a suo carico.

La violazione del suddetto principio e, quindi, l’assunzione di decisioni datoriali (compreso l’avvio di progressioni economiche) che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della pubblica amministrazione, in assenza dell’impegno di spesa registrato e dell’attestazione della copertura finanziaria, sono prive di effetti e non consentono il sorgere di diritti delle parti.

Fanno eccezione i casi riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 2126 c.c. in cui il datore di lavoro pubblico abbia richiesto e ricevuto lo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato in violazione di norme di legge o di contrattazione collettiva e, dunque, anche in violazione del principio della necessaria copertura di spesa.

Creditore apparente

Cassazione civile, sez. II, 10 maggio 2023, n. 12600

Pagamento al creditore apparente – Rappresentante del creditore apparente – Rappresentante di un ente locale – Valutazione sulla ragionevolezza dell’affidamento

Il principio dell’apparenza giuridica di cui all’art. 1189 c.c. richiede la presenza di uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto e un errore scusabile del terzo. Nell’ipotesi di pagamento al rappresentante del creditore apparente, il debitore è liberato se fornisce non solo la prova di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente ma anche che il suo erroneo convincimento sia stato determinato da un comportamento colposo del creditore.

Il principio dell’apparenza del diritto, di regola, non è invece invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità mediante i quali sia possibile controllare con l’ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell’altrui potere, come accade nel caso dell’individuazione del rappresentante di un ente locale.  In particolare, il potere di ritiro di una fornitura di merce in favore di un ente territoriale non può essere conferito senza formalità per cui non può, di regola, operare il principio dell’apparenza giuridica.

Sequestro e forma scritta

Cassazione civile, sez. II, 3 maggio 2023, n. 11519

Validità del contratto concluso con l’ente locale – Forma scritta – Sequestro amministrativo di veicoli – Disciplina derogatoria – Redazione del verbale – Instaurazione di un rapporto obbligatorio

In materia di sequestro amministrativo non trova applicazione la normativa di carattere generale che subordina la validità del contratto concluso da un ente locale alla previsione dell’impegno di spesa e all’attestazione della copertura finanziaria. Invero, trova applicazione la disciplina speciale di cui al D.P.R. n. 571 del 1982, la quale attribuisce al pubblico ufficiale procedente il potere di affidare a terzi la custodia dei mezzi sequestrati da documentare mediante la redazione e sottoscrizione di un verbale.

Da tale affidamento deriva la nascita di un rapporto obbligatorio idoneo a produrre effetti giuridici vincolanti per l’amministrazione di appartenenza dello stesso pubblico ufficiale agente.F

Usi civici

Cassazione civile, Sezione II, 6 giugno 2023, n. 15805

Fondo assoggettato ad usi civici – Accertamento uso civico successivo all’immissione in possesso – Buona fede – Miglioramenti del fondo – Indennità ex art. 1150 c.c.

Al possessore di fondo assoggettato al vincolo di uso civico, accertato solo con sentenza successiva all’immissione in possesso, spetta il diritto all’indennità per i miglioramenti apportati al fondo ex art. 1150 c.c., con riferimento a tutte le opere migliorative realizzate fino al momento della notifica della domanda giudiziale, dovendosi ritenere, da questo momento, cessati gli effetti di uno stato di possesso esercitato in buona fede. Dopo la notifica della domanda giudiziale si intende iniziata una situazione di occupazione senza titolo e non già di possesso in mala fede, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1150, comma 3, c.c..

Part time e trattamento economico

Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza 1 giugno 2023, n. 15540

Lavoro pubblico – Part-time – Voci del trattamento economico – Riproporzionamento – Indennità di vigilanza

La regola del riproporzionamento del trattamento economico del lavoratore dipendente a tempo parziale, prevista dall’art. 6, comma 9, del CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali del 14 settembre 2000, prevede che tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, che compongono il trattamento economico del dipendente con rapporto di lavoro debbano essere riproporzionate in base al ridotto orario di lavoro nel part-time. Fanno eccezione a tale regola soltanto le competenze di cui ai commi 10 e 11, dell’art. 6 in questione, ossia i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti e gli altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa.

Trattandosi di un vincolo rigido e generale stabilito direttamente dal CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali, la regola del riproporzionamento riguarda tutte, indistintamente, le voci del trattamento economico del personale titolare di tale tipologia di rapporto e, quindi, anche le indennità di vigilanza di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL del 1995.

L’erogazione piena del compenso risulterebbe del tutto ingiustificata e irragionevole in considerazione della circostanza che il dipendente a tempo parziale rende una prestazione ridotta rispetto al lavoratore a tempo pieno e, conseguentemente, si riduce la quantità delle attività e delle connesse responsabilità che giustificano l’erogazione del compenso.

Elezioni e misure di prevenzione

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 15 giugno 2023, n. 17165

Elezioni comunali – Incandidabilità – Misure di prevenzione sorveglianza speciale – Sentenza assolutoria – Effetti

In riferimento alla candidabilità di chi sia attinto dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza perché indiziato di appartenere a una delle associazioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 159 del 2001 occorre tener conto dell’avvenuta sentenza assolutoria con formula piena, intervenuta in data precedente alla candidatura.

L’art. 11, commi 1, lett. c), e 6 del d.lgs. n. 235 del 2012, prevede infatti, da un lato, la sospensione degli amministratori locali in presenza di un provvedimento non definitivo dell’autorità giudiziaria che irroghi la misura di prevenzione agli indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. a-b, del d. lgs. n. 159 del 2011) e, dall’altro, la cessazione della stessa sospensione nel caso in cui “venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione”. In altri termini, se una sentenza assolutoria non passata in giudicato è idonea a fare cessare la misura di prevenzione irrogata con provvedimento non definitivo, parimenti una sentenza assolutoria passata in giudicato è idonea a far cessare la misura di prevenzione (salva una rinnovata e attuale valutazione delle circostanze poste, anche molti anni prima, a fondamento di quella misura, valutazione non intervenuta nel caso in esame).