Cassazione civile, sezione lavoro, 27 giugno 2023, n. 18372

Lavoro pubblico – Licenziamento illegittimo – Proporzionalità della sanzione

In materia di lavoro pubblico, una volta accertato che il lavoratore abbia commesso una delle condotte di cui all’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001, la sanzione del licenziamento non è una conseguenza automatica e necessaria, potendo e dovendo la pubblica amministrazione ricorrere alla sanzione espulsiva solamente nell’ipotesi in cui il fatto presenti i caratteri propri del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento. Invero, l’art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001è stato interpretato alla luce dello sfavore manifestato dalla giurisprudenza costituzionale rispetto agli automatismi espulsivi, sicché la pubblica amministrazione conserva il potere-dovere di valutare l’effettiva portata dell’illecito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, in particolare, effettuando un giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione che si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore.