Varie

Spiagge libere e divieto sindacale di accesso ai cani

TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. unica, 1 agosto 2023, n. 651

Poteri di ordinanza sindacale – Spiagge libere – Divieto accesso cani – Illegittimità

La scelta di vietare negli orari diurni l’ingresso agli animali – e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori – sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, nel senso che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare se sia possibile perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza, ovvero dell’incolumità pubblica mediante regole alternative al divieto di frequentazione delle spiagge (quali, solo a titolo esemplificativo, a tutela dell’igiene pubblica l’obbligo di portare con se, unitamente all’animale, anche paletta e sacchetto per raccolta deiezioni, l’immediata rimozione delle deiezioni, la pulizia delle aree interessate dalle deiezioni, ovvero, a tutela dell’incolumità pubblica, l’obbligo di indossare la museruola o guinzaglio e il divieto di lasciare liberi gli animali, viepiù per quelli di taglia non piccola, a tutela della pubblica incolumità), idonee allo scopo ma, nel contempo, non in assoluto preclusive delle prerogative dei cittadini. Il principio di proporzionalità di matrice comunitaria, immanente nel nostro ordinamento in virtù del richiamo operato dall’art. 1 della legge n. 241/1990, impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi ‘inutili’ sacrifici.

Incandidabilità di un sindaco non eletto e annullamento delle elezioni

C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, 14 agosto 2023, n. 530

Enti locali – Ordinamento – Elezioni – Incandidabilità – Effetto trascinamento

Sia la norma nazionale (art. 10 del d.lgs. n. 235 del 2012) che la normativa regionale, nulla prevedono in ordine a un eventuale effetto caducatorio dell’ intera elezione degli organi comunali in caso di accertata incandidabilità di un candidato sindaco non risultato eletto (e quand’anche si tratti del c.d. “miglior perdente”, che viene eletto consigliere comunale come “capo dell’opposizione”), ma si limitano invece a stabilire l’eventuale nullità della elezione o della nomina del (solo) soggetto che si sia venuto a trovare in condizione di incandidabilità con il conseguente obbligo, in capo all’organo che ha effettuato la nomina, a revocare il relativo provvedimento, procedendo per l’effetto alla surroga con il primo dei non eletti.

Solo in presenza di una espressa norma di legge (come l’art 53 TUEL) è, dunque, possibile far discendere dall’ineleggibilità del candidato eletto (Sindaco) l’effetto radicale dello scioglimento del Consiglio comunale. Una siffatta previsione non esiste, invece, con riguardo all’ipotesi del candidato sindaco ineleggibile eletto alla carica di Consigliere comunale, né si ritiene corretto che essa possa essere desunta in via interpretativa dall’art 71 TUEL, poiché le cause di scioglimento del Consiglio comunale sono soggette ai principi di tipicità e tassatività (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. II, 31 maggio 2021, n. 4181): ciò che, peraltro, è una delle tante applicazioni legislative del principio generale di conservazione, nella massima misura possibile, degli effetti degli atti compiuti pur allorché essi siano (parzialmente) invalidi. La ratio della disciplina di cui l’art. 10 d.lgs. n. 235/2012 è da ravvisare nel fatto che essa è precipuamente diretta a realizzare il preminente interesse pubblico di garantire la stabilità degli organi elettivi, di favorire il rispetto della volontà degli elettori, di assicurare la certezza dei risultati elettorali, di conservare l’efficacia degli atti del procedimento elettorale non direttamente incisi dall’elezione della persona incandidabile e di ripristinare la situazione di legalità vulnerata da quest’ultima, per mezzo dell’esclusione ex post del solo soggetto illegittimamente eletto e la surroga del seggio divenuto vacante.

Voti espressi su schede elettorali difformi

C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, 16 agosto 2023, n. 531

Enti locali – Ordinamento – Elezioni – Annullamento elezioni – Schede nulle

Le disposizioni di cui agli artt. 44, 49 e 16 del d.P.Reg. n. 3 del 1960, dopo aver stabilito (“salvo il disposto dei commi seguenti”) che la validità dei voti deve essere ammessa solo nei casi in cui si possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, affermano testualmente che “sono nulli i voti contenuti in schede che non sono quelle prescritte dall’art. 16” dello stesso decreto. In particolare, ai sensi del primo comma, il successivo secondo comma è strutturato come del tutto derogatorio rispetto al principio del raggiungimento dello scopo: infatti – senza che sia prescritto di indagare se quest’ultimo sia stato o meno raggiunto – la norma testualmente stabilisce che “sono nulli i voti contenuti in schede che non sono quelle prescritte dall’art. 16”. Siffatta previsione legale è certamente riferibile anche, ma non solo, all’ipotesi in cui un elettore abbia espresso il proprio voto su una scheda materialmente falsa, ossia “stampata in proprio”; ma, altrettanto certamente, si riferisce – letteralmente, logicamente e teleologicamente – all’ipotesi in cui la scheda fornita dalla competente Prefettura sia stata stampata in modo essenzialmente difforme da come prescritto da detto articolo 16.

Attività di noleggio con conducente (NCC)

Tar Veneto, Venezia, sez. I, 28 agosto 2023, n. 1235

Noleggio con conducente (NCC) – Autorizzazione – Assenza requisiti – Revoca/decadenza – Sede di svolgimento dell’attività

Il vincolo territoriale imposto al titolare dell’autorizzazione comporta l’onere per il noleggiatore di esercitare effettivamente l’attività con sede operativa effettiva nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Il servizio di NCC ha vocazione locale e mira a soddisfare, in via complementare e integrativa, le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è preposto il Comune che rilascia l’autorizzazione.

Legge 104, lavoratori “turnisti” e permessi

Consiglio di Stato, sez. II, 30 giugno 2023, n. 6371

Tutele previste dalla legge n. 104 del 1992 – Necessità di contemperamento delle esigenze in contrasto – Lavoratori turnisti e permessi

L’art. 33 della l. n.104 del 1992, seppure evidentemente mirante al più ampio riconoscimento dei diritti e dell’integrazione sociale delle persone handicappate, deve confrontarsi con l’interesse dei datori di lavoro e per tale ragione individua precisi limiti ad una fruizione non giustificata delle tutele che prevede. Essa cerca cioè di realizzare un punto di equilibrio, che anche la prassi interpretativa e la giurisprudenza hanno sviluppato, che non perda mai di vista i diritti fondamentali della persona con disabilità, ravvisandolo nella connotazione dell’handicap e della sua situazione di gravità e nelle rigorose formalità di accertamento di entrambe. Le modalità applicative degli istituti a loro volta vanno collocate e lette in tale cornice di doveroso contemperamento di esigenze in contrasto.

Al dipendente “turnista” è consentito chiedere di fruire dei permessi ex art. 33 della l. n. 104 del 1992 anche in giornata festiva, stante che la norma ne prevede l’utilizzo “a giornata”, appunto, e dunque indipendentemente dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore (si pensi ai servizi notturni) o della settimana, nonché perfino dal numero di ore di lavoro che avrebbe dovuto effettuare in quel giorno. Ma deve trattarsi di giornata per la quale ordinariamente poteva essere chiamato a prestare servizio, perché tale è la regola del proprio rapporto di lavoro, non di “turno” del tutto ipotetico, comunque aggiuntivo (con quanto ne consegue in termini di maggiorazioni retributive), e per giunta di durata imprecisata, seppure utilizzato con incidenza casistica asseritamente frequente. Solo nel primo caso, infatti, non potendo la giornata di assenza dal lavoro per assistere il proprio familiare disabile essere considerata tale anche ai fini del recupero delle energie psico-fisiche del dipendente, intrinseci all’istituto del riposo settimanale, ne è corretta la “conservazione”, con differimento ad altra data della sua fruizione, al pari dell’avvenuta effettuazione della richiesta prestazione lavorativa.

Somministrazione alimenti e bevande

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 31 luglio 2023, n. 2411

Esercizio attività somministrazione alimenti e bevande – Autorizzazione – Conformità urbanistico-edilizia – Abusivismo – Diniego

Nel rilascio dell’autorizzazione commerciale occorre tenere presente i presupposti aspetti di conformità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività commerciale si va a svolgere, con l’ovvia conseguenza che il diniego di esercizio di attività di commercio deve ritenersi senz’altro legittimo ove fondato, come nella fattispecie, su rappresentate e accertate ragioni di abusività dei locali.

Il legittimo esercizio di un’attività commerciale deve essere ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l’intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere.

Ordinanze contingibili, danni e legittimazione passiva

Tar Piemonte, Torino, sez. I, 31 luglio 2023, n. 733

Ordinanze contingibili e urgenti – Domanda di risarcimento danni – Soggetto legittimato passivo

La legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni derivanti da ordinanze contingibili e urgenti spetta comunque all’Amministrazione comunale in quanto, pur agendo il Sindaco in veste di organo dello Stato ed ufficiale del Governo e, quindi, di organo a servizio di più enti, egli opera nel quadro del complesso organizzatorio comunale e quale elemento di tale complesso, con la conseguente responsabilità del Comune, e non dello Stato, per gli atti posti in essere.

Sedi farmaceutiche

Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 1 agosto 2023, n. 2576

Riperimetrazione sedi farmaceutiche – Locali idonei reperibili – Oneri istruttori

L’amministrazione comunale può procedere alla modifica delle aree delle sedi di nuova istituzione, precedentemente individuate, solo qualora sia a ciò costretta dall’evidente necessità di garantire all’assegnatario la possibilità di esercitare la farmacia, qualora tale possibilità sia preclusa da evidenti e attuali circostanze.

È compito del consiglio comunale, in sede istruttoria, accertare l’assoluta irreperibilità di locali idonei nell’ambito dell’area predeterminata; tale accertamento non può dirsi compiuto per effetto del recepimento delle risultanze istruttorie effettuate in anni precedenti.

Impianti di comunicazione e silenzio-assenso

Tar Lazio, Latina, sez. II, 27 luglio 2023, n. 616

Installazione impianti di comunicazione – Autorizzazione paesaggistica – Silenzio-assenso

Non sussistono ragioni ostative all’applicazione dell’istituto del silenzio assenso ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Il silenzio assenso si forma indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dalla legge e/o dalla completezza della documentazione; il silenzio assenso è infatti un meccanismo di semplificazione in cui si verifica la formazione in via tacita del provvedimento (titolo allo svolgimento di un’attività o altro) per effetto del mero decorso di un termine senza che entro tale termine l’amministrazione abbia adottato un diniego.

Silenzio inadempimento e atti istruttori

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 25 luglio 2023, n. 2319

Silenzio inadempimento PA – Istanza di lottizzazione – Atti istruttori successivi scadenza termine procedimento – Diritto al rinvio discussione – Inesistenza

Non esiste norma o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso fuori dai casi tassativi per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge; ciò in quanto l’organizzazione dei tempi del processo non è disponibile dalle parti ma compete al giudice, al fine di conciliare e coordinare l’esercizio del diritto di difesa di tutti coloro che partecipano al processo e di assicurare composizione agli interessi non soltanto privati ma anche pubblici in esso coinvolti, ed in quanto, per espressa previsione di legge, la domanda di rinvio deve fondarsi su situazioni “eccezionali” (art. 73, comma 1 bis, c.p.a.), da individuarsi esclusivamente in gravi ragioni idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite.

Gli atti istruttori intervenuti successivamente allo scadere del termine assegnato al Comune per provvedere sull’istanza della ricorrente non integrano adempimento del dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.