C.G.A.R.S., sez. giurisdizionale, 16 agosto 2023, n. 531

Enti locali – Ordinamento – Elezioni – Annullamento elezioni – Schede nulle

Le disposizioni di cui agli artt. 44, 49 e 16 del d.P.Reg. n. 3 del 1960, dopo aver stabilito (“salvo il disposto dei commi seguenti”) che la validità dei voti deve essere ammessa solo nei casi in cui si possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, affermano testualmente che “sono nulli i voti contenuti in schede che non sono quelle prescritte dall’art. 16” dello stesso decreto. In particolare, ai sensi del primo comma, il successivo secondo comma è strutturato come del tutto derogatorio rispetto al principio del raggiungimento dello scopo: infatti – senza che sia prescritto di indagare se quest’ultimo sia stato o meno raggiunto – la norma testualmente stabilisce che “sono nulli i voti contenuti in schede che non sono quelle prescritte dall’art. 16”. Siffatta previsione legale è certamente riferibile anche, ma non solo, all’ipotesi in cui un elettore abbia espresso il proprio voto su una scheda materialmente falsa, ossia “stampata in proprio”; ma, altrettanto certamente, si riferisce – letteralmente, logicamente e teleologicamente – all’ipotesi in cui la scheda fornita dalla competente Prefettura sia stata stampata in modo essenzialmente difforme da come prescritto da detto articolo 16.