Varie

Impianti di comunicazione e silenzio-assenso

Tar Lazio, Latina, sez. II, 27 luglio 2023, n. 616

Installazione impianti di comunicazione – Autorizzazione paesaggistica – Silenzio-assenso

Non sussistono ragioni ostative all’applicazione dell’istituto del silenzio assenso ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Il silenzio assenso si forma indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni previste dalla legge e/o dalla completezza della documentazione; il silenzio assenso è infatti un meccanismo di semplificazione in cui si verifica la formazione in via tacita del provvedimento (titolo allo svolgimento di un’attività o altro) per effetto del mero decorso di un termine senza che entro tale termine l’amministrazione abbia adottato un diniego.

Silenzio inadempimento e atti istruttori

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 25 luglio 2023, n. 2319

Silenzio inadempimento PA – Istanza di lottizzazione – Atti istruttori successivi scadenza termine procedimento – Diritto al rinvio discussione – Inesistenza

Non esiste norma o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso fuori dai casi tassativi per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge; ciò in quanto l’organizzazione dei tempi del processo non è disponibile dalle parti ma compete al giudice, al fine di conciliare e coordinare l’esercizio del diritto di difesa di tutti coloro che partecipano al processo e di assicurare composizione agli interessi non soltanto privati ma anche pubblici in esso coinvolti, ed in quanto, per espressa previsione di legge, la domanda di rinvio deve fondarsi su situazioni “eccezionali” (art. 73, comma 1 bis, c.p.a.), da individuarsi esclusivamente in gravi ragioni idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite.

Gli atti istruttori intervenuti successivamente allo scadere del termine assegnato al Comune per provvedere sull’istanza della ricorrente non integrano adempimento del dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.

Sedi farmaceutiche e pianta organica

Tar Veneto, Venezia, sez. III, 24 luglio 2023, n. 1108

Sede farmaceutica – Pianta organica – Revisione – Localizzazione

L’individuazione delle zone dove collocare le farmacie è fatta in modo da assicurare l’equa distribuzione di queste sul territorio; il Legislatore ha poi introdotto il criterio in base al quale occorre tener altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. La ratio della programmazione e della revisione delle zone degli esercizi commerciali delle farmacie, più che diretta a salvaguardare le condizioni economiche di ciascun esercizio commerciale, risiede nella diversa esigenza di carattere pubblico di assicurare l’ordinata copertura di tutto il territorio al fine di agevolare la maggiore tutela della salute ai cittadini.

Per poter modificare la circoscrizione farmaceutica (di una o di più farmacie) è necessario che sussista l’interesse pubblico a ridefinire la zona (o più zone) afferenti alla sede farmaceutica (o alle sedi farmaceutiche) in quanto lo spostamento della popolazione ha reso non più funzionale la precedente programmazione territoriale delle farmacie. L’intervento sulla pianta organica delle farmacie presuppone sempre una “disfunzionalità” dell’attuale pianificazione tale da necessitare una ridefinizione della collocazione delle sedi farmaceutiche in linea con i dati relativi alla mutata distribuzione degli abitanti sul territorio comunale: tale disfunzionalità deve emergere dall’istruttoria eseguita dal Comune.

Il parametro, stabilito dalla legge, di una farmacia ogni 3.300 abitanti, che condiziona la determinazione del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, è indicato solo per determinare il numero complessivo di farmacie spettanti al singolo Comune, ma non per dimensionare le aree assegnate alle singole sedi farmaceutiche, posto che gli utenti sono sempre liberi di rivolgersi a farmacie diverse da quelle territorialmente competenti; in buona sostanza, il coefficiente demografico di 3.300 abitanti viene in rilievo per stabilire il numero di farmacie da allocare sul territorio, ma non si riferisce al bacino di utenza della singola sede farmaceutica.

Nozione di “intersezione a raso”

Tar Friuli Venezia-Giulia, Trieste, sez. I, 18 luglio 2023, n. 251

Impianti pubblicitari – Autorizzazioni all’installazione – Diniego – Potestà regolamentare

Appare legittima la previsione di un regolamento comunale che vieti l’installazione di impianti pubblicitari in corrispondenza di “incroci”, laddove per tale nozione si rinvii alla definizione di “intersezione a raso” di cui all’articolo 3 del d.lgs. 285/1992 (c.d. “Codice della strada”). Dalla disposizione appena richiamata deriva l’assoluta irrilevanza del fatto che i veicoli provenienti da una strada laterale possano attraversare la strada principale in tutto o in parte, essendo – viceversa – sufficiente che le due direttrici di traffico, ossia quella presente lungo la strada principale e quella proveniente dalla via secondaria intersecante, impegnino un’area comune. Ne consegue che non soltanto l’attraversamento, ma anche l’intersezione a “T” o ad “Y” e la semplice confluenza costituiscono “intersezioni” secondo la definizione del Codice della strada.

Sale da gioco e orari di apertura

Consiglio di Stato, sez. V, 19 luglio 2023, n. 7078

Apertura sale da gioco autorizzate – Ordinanza sindacale – Limitazioni orari

La disciplina degli orari di apertura e funzionamento delle sale da gioco autorizzate costituisce un crocevia di valori nel quale confluiscono una pluralità di interessi che devono essere adeguatamente misurati e contemperati: da un lato emergono infatti le esigenze dei privati – i gestori delle predette sale – titolari di una concessione con l’amministrazione finanziaria e di una specifica autorizzazione di polizia, i quali mirano alla massimizzazione dei loro profitti per ottenere la remunerazione dei propri investimenti economici attraverso la più ampia durata giornaliera dell’apertura dell’esercizio, invocando i principi costituzionali di libertà di iniziativa economica, di libera concorrenza e del legittimo affidamento ingenerato proprio dal rilascio dei titoli – concessorio ed autorizzatorio – necessari alla tenuta delle sale da gioco. Dall’altro sussistono interessi pubblici e generali, non contenuti in quelli economico-finanziari (tutelati dalla concessione) o relativi alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (tutelati dall’autorizzazione questorile), ma estesi anche alla quiete pubblica (in ragione dei non improbabili disagi derivanti dalla collocazione delle sale gioco in determinate zone cittadine più o meno densamente abitate a causa del possibile congestionamento del traffico o dell’affollamento dei frequentatori) ed alla salute pubblica, quest’ultima in relazione al pericoloso fenomeno, sempre più evidente, della ludopatia.

Il potere del Sindaco di definire gli orari di apertura delle sale da gioco va quindi esercitato valutando le posizioni di ciascuno dei soggetti coinvolti senza impiegare mezzi eccessivi rispetto agli obiettivi perseguiti.

Abbandono di rifiuti

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 12 luglio 2023, n. 2180

RSU – Abbandono – Responsabilità – Obbligo di vigilanza – Recinzione

La responsabilità del proprietario ai sensi dell’art. 192 del decreto legislativo n. 152/2006 non può riguardare l’attività altrui, dolosa e criminosa, di abbandono dei rifiuti e deve, invece, riguardare la mancanza di un’adeguata cura nella tenuta del terreno del quale ha la titolarità o comunque la disponibilità. Tuttavia, l’omessa recinzione del suolo non costituisce ex se un indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte del proprietario, essendo oltre tutto le recinzioni scarsamente dissuasive in determinati contesti. Ai sensi dell’art. 841 c.c., inoltre, la chiusura del fondo è una facoltà e la scelta di non fruirne non può tradursi in un fatto colposo (art. 1127, comma primo, c.c.) ovvero nella violazione di un onere di ordinaria diligenza (art. 1227, comma secondo, c.c.). A maggior ragione, ciò vale per la mancata implementazione di un sistema di video-sorveglianza, connotato da alti costi di acquisto e manutenzione.

Localizzazione impianti telefonia

Consiglio di Stato, sez. VI, 12 luglio 2023, n. 6829

Stazioni radio base – Diniego autorizzazione installazione – Limiti localizzazione

Le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, poiché dall’articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/1993 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni. Alle Regioni ed ai Comuni non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei. Deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale che vieti l’istallazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dal Comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. 

Impianti pubblicitari

Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 10 luglio 2023, n. 576

Impianti pubblicitari – Determinazione del canone – Criteri

L’art. 1 comma 825 della legge 160/2019 associa la determinazione del canone alla superficie complessiva dell’impianto pubblicitario, ma tale norma deve essere coordinata con l’art. 1 comma 817 della legge 160/2019, che, dopo aver fissato il vincolo della parità di gettito rispetto ai canoni e ai tributi sostituiti, prevede la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe, e con l’art. 1 comma 821-bis della legge 160/2019, che rimette al regolamento l’individuazione degli impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per tipologia e superficie. La superficie complessiva dell’impianto pubblicitario resta, quindi, il riferimento imprescindibile per la base di calcolo, ma è ammesso, e in realtà necessario, un contorno di parametri che da un lato tengano conto dell’impatto delle installazioni sul territorio, e dall’altro riflettano il maggiore o minore valore di mercato di una determinata postazione. In altri termini, è la stessa legge 160/2019 che invita gli enti locali a operare secondo quelli che sono in effetti i normali canoni di corretto esercizio della discrezionalità, ossia la tutela delle località più fragili e meno adatte all’affollamento degli impianti pubblicitari, e l’applicazione di tariffe più elevate alle postazioni di maggiore interesse economico in rapporto alle diverse tipologie di impianti. I parametri di ulteriore dettaglio rientrano nel metodo di calcolo matematico della tariffa, e come tali non sono sottoposti al vincolo della riserva relativa di legge.

Accesso civico

Tar Campania, Salerno, sez. III, 3 luglio 2023, n. 1618

Accesso civico generalizzato – Natura – Finanziamento opere pubbliche

L’accesso civico generalizzato, introdotto nel corpus normativo del d.lgs. n. 33 del 2013 dal d.lgs. n. 97 del 2016, in attuazione della delega contenuta nell’art. 7, l. n. 124 del 2015, è diritto di “chiunque”, non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza; in esso, la trasparenza si declina come “accessibilità totale” e come diritto fondamentale volto al miglior soddisfacimento degli altri diritti fondamentali che l’ordinamento giuridico riconosce alla persona.

Ordinanza contingibile e urgente

Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 3 luglio 2023, n. 236

Ordinanza contingibile e urgente – Potere del Sindaco – Limite temporale

L’istituto dell’ordinanza contingibile e urgente – alla quale la giurisprudenza amministrativa riconduce anche le ordinanze adottate ai sensi dell’art. 9 della l. n. 447/1995 e con la quale è consentito fronteggiare le situazioni di emergenza anche al prezzo del sacrificio temporaneo di posizioni individuali costituzionalmente tutelate – non può essere impiegato per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti e, quindi, avere una efficacia indeterminata nel tempo.