Società pubbliche

Partecipazioni societarie delle PA e obblighi di consultazione pubblica

Tar Lombardia, Milano, sez. I, 25 giugno 2024, n. 1973

Atto deliberativo comunale di affidamento in house di un servizio – Consultazione pubblica – Forme – Idoneità – Ratio

L’art. 5, comma 2, del n. 175/2016, prescrive che, in caso di acquisto di partecipazioni o di costituzione di società, “Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate”.

La previsione normativa detta una specifica regola in relazione al procedimento di adozione della deliberazione comunale di affidamento in house di un servizio. Gli Enti, infatti, devono prevedere (“secondo modalità da essi stessi disciplinate”) “forme di consultazione pubblica” in modo da consentire agli operatori del settore interessati all’affidamento in gestione del servizio di formulare idonee e tempestive osservazioni in ordine alla scelta comunale di adottare il modulo procedimentale dell’in house che esclude, invece, il ricorso al mercato per l’affidamento in gestione dello stesso. L’Ente è quindi chiamato a disciplinare e individuare lo strumento (“forme”) in grado di assicurare la consultazione degli operatori e ciò implica, necessariamente, sia la previa pubblicazione dello schema di atto deliberativo tramite mezzi di comunicazione in grado di garantire l’effettiva diffusione della scelta amministrativa agli operatori sia la previsione di un termine entro cui poter formulare, da parte degli interessati, osservazioni di metodo e di merito a quella scelta.

La pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web del Comune, senza indicazione di un termine per le osservazioni, non costituisce una “forma” idonea di “consultazione pubblica” ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 175/2016, non assicurando che gli operatori del settore possano venire a conoscenza della volontà del Comune di procedure all’affidamento di un proprio servizio tramite il modulo dell’in house. Tale forma di comunicazione è infatti generica in quanto è riservata, per legge, alla pubblicazione degli atti deliberativi del Comune, mentre il legislatore ha imposto, per il procedimento di affidamento in house, una forma di comunicazione specifica sia in relazione al contenuto sia in relazione ai suoi destinatari. Inoltre, agli operatori non viene offerta la possibilità di presentare osservazioni, né vien indicata la forma e il termine entro cui le osservazioni possono essere presentate.

La disposizione normativa richiamata detta condizioni minime effettive di partecipazione amministrativa che devono essere garantite in astratto dall’amministrazione comunale a tutti gli operatori del settore, a prescindere dalla circostanza che poi, di fatto, gli operatori si avvalgano di tali garanzie.

Società pubbliche e operazioni straordinarie: non necessario il parere della Corte dei conti

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, 18 ottobre 2023, deliberazione Lombardia/232/2023/PASP

Parere ex art. 5 TUSP – Operazioni straordinarie – Fusione – Non luogo a provvedere

L’art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni) in cui l’Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio, con la conseguenza che l’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei conti e quelli invece esclusi.

La procedura preliminare di valutazione affidata alla Corte dei conti non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, tra le quali rientra espressamente anche la fusione (diretta o inversa) tra due o più società.

Società pubbliche, selezione del Direttore generale e ragioni di “inopportunità”

ANAC, Atto del Presidente, 5.09.2023

Società a partecipazione pubblica locale – Direttore Generale – Procedura selettiva – Soggetto indagato per concorso in peculato e falso – Partecipazione – Inopportunità

Una società pubblica è tenuta ad applicare l’art. 3 dalla legge n. 97/2001 e, dunque, a trasferire il dirigente ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento dei fatti di reato, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. In caso di impossibilità (in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi), il dipendente in questione sarà invece posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento.

La partecipazione di un dipendente indagato per concorso in peculato e falso alla procedura selettiva indetta da una società a controllo pubblico per la selezione del direttore generale è inopportuna, in considerazione del ruolo apicale e strategico che ricopre la figura del D.G. all’interno della società, della natura fiduciaria dell’attribuzione e del discredito che certamente deriverebbe alla immagine della stessa società.

Società partecipate e patti parasociali

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 1 giugno 2023, n. 15521

Società partecipate – Patti parasociali conclusi dal Comune – Autorizzazione preventiva alla stipulazione – Organo comunale competente – Mancata autorizzazione – Conseguenza – Annullabilità

In caso di società partecipata da un Comune la sottoscrizione di un patto parasociale da parte del Sindaco, in assenza di una previa autorizzazione da parte del competente consiglio comunale, non rende il patto nullo per difetto di attribuzione.

Invero, l’autorizzazione preventiva richiesta si inserisce nell’ambito degli atti autorizzatori inter-organici e si sostanzia in un mero presupposto interno e non già alla stregua di un presupposto di legittimità.

Infine, anche a voler inquadrare tale autorizzazione alla stregua di un presupposto di legittimità, essa non rientrerebbe tre le cause di nullità di cui all’art. 1418 c.c., ma rimarrebbe sottoposta alla disciplina dell’annullamento per erronea acquisizione della volontà negoziale, come tale invocabile esclusivamente dall’ente nel cui interesse sono poste le norme violate.

Società pubbliche e crisi d’impresa

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili-CNDEC – Osservatorio Enti pubblici e società partecipate

La crisi nelle società pubbliche, tra TUSPP e CCI  

Realizzato dall’Osservatorio Enti pubblici e Società partecipate del Consiglio nazionale della categoria. Focus su monitoraggio e gestione della crisi nelle società a partecipazione pubblica tra Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e Codice della crisi d’impresa.