Corte dei conti

Conferimento incarichi a soggetti in quiescenza

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, 22 maggio 2024, n. 80/2024/PAR

Personale – Parere – Funzione consultiva – Controllo collaborativo – limite ex art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012 Personale in quiescenza e conferimento incarico a titolo oneroso di assistenza e formazione operativa

La Sezione regionale di controllo per il Lazio, con riferimento all’art. 5, co. 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, che afferma un principio generale di divieto di conferimento di incarichi di studio e consulenza, e/o dirigenziali o direttivi, a soggetti in quiescenza ed in merito alla possibilità di affidare a personale in quiescenza, l’incarico temporaneo e straordinario a titolo oneroso di assistenza, di supporto, di affiancamento e di formazione operativa per il personale in servizio,  ha pronunciato il seguente principio di diritto: “La tassatività delle fattispecie vietate dal Legislatore, dunque, fa sì che le attività consentite, per gli incarichi si ricavino a contrario. Si tratta, quindi, di verificare se gli incarichi da conferire, ai sensi dell’articolo 5 comma 9, del D.L. n. 95/2012, siano non solo astrattamente non ricompresi nel divieto normativo, in quanto non rientranti nell’elencazione tassativa della norma, ma comportino o meno lo svolgimento, in concreto, di funzioni riconducibili agli incarichi normativamente vietati”.

La questione è stata oggetto di varie pronunce della Corte dei conti che recentemente ha circoscritto il divieto agli incarichi di studio e di consulenza (oltre che direttivi e dirigenziali) ritenendo lo stesso divieto non possa estendersi ad “attività di mera condivisione” quali la “formazione operativa e il primo affiancamento del personale neo assunto” (Sezione reg. contr. Liguria n. 66/2023) o ad “attività di mera assistenza” quali “attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche che non rientri nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale del 2229 cc.” (Sezione reg. contr. Lazio n. 88/2023).

Nella stessa ottica, sempre la Sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 133 del 2023, ha concluso che “il conferimento a titolo oneroso di incarichi e cariche in favore di soggetti già collocati in quiescenza, per essere legittimo necessita, quindi di una effettiva (e non elusiva) esclusione dal campo di applicazione del divieto previsto dall’art. 5, comma 9, del decreto n. 95/2012)”, evidenziando anche che il Legislatore ha gradualmente introdotto una serie sempre più estesa di eccezioni al suddetto divieto, con deroghe espresse all’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 (si fa riferimento all’art. 2–bis, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18; all’art. 3-bis del d.l. 14 gennaio 2021, n. 2; all’art. 10 del d.l. 30aprile 2022, n. 36; all’art. 11, comma 3, del d.l. 10 agosto 2023, n. 105).

Affidamento gestione farmacia comunale

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 27 maggio 2024, n. 115/2024/PASP

Società partecipate – Parere – Controllo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – Servizi di farmacia comunale – Servizi pubblici di rilevanza economica ai sensi del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con riferimento all’affidamento in house della gestione della farmacia comunale previo acquisto di una partecipazione in una società pubblica, ha affermato il seguente principio di diritto: sussiste un obbligo di motivazione qualificata sulla scelta del modello di affidamento del servizio della farmacia comunale e di una relazione indipendente circa la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria.

Ciò in quanto il servizio farmaceutico, qualificato in termini di servizio pubblico di rilevanza economica, costituisce pubblico servizio, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, mentre ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 201/2022 gli enti locali possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house sulla base di una qualificata motivazione. Tale norma prevede che l’ente che affida un servizio in house dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un’efficiente gestione del servizio, illustri i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all’impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell’ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche. L’obbligo di qualificata motivazione di cui parla l’art. 17 citato pur non applicandosi ai contratti sottosoglia, quale quello in discussione, è comunque affermato quale canone generale ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016. L’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 201/2022 prevede che degli esiti della valutazione di cui sopra si dia conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

Fondazioni, società miste e responsabilità erariale

Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, 6 novembre 2023, n. 139

Fondazioni – Società miste – Responsabilità erariale – Impianti sportivi olimpionici – Vincolo di destinazione pubblica – Rapporto di servizio

Gli impianti, destinati alle competizioni olimpiche, non possano, di norma, continuare ad essere sottoposti all’utilizzazione prevista per eventi esclusivi, quali sono le Olimpiadi. Atteso che i beni patrimoniali indisponibili sono, notoriamente, gravati da uno specifico vincolo di destinazione all’uso pubblico, che li rende funzionalmente connessi all’uso per un servizio pubblico individuato ed attuale, quale l’attività sportiva per la celebrazione della manifestazione olimpica, una volta terminata la celebrazione olimpica, la duplice previsione legislativa – sia nazionale che regionale – relativa alla destinazione dei beni ex post, in funzione del previsto sfruttamento degli stessi, oltre che le previsioni statutarie e convenzionali citate, hanno inciso, in negativo, sulla permanenza del carattere di indisponibilità degli stessi.

Una fondazione di diritto privato può conservare una marcata impronta pubblicistica, essendo emanazione originaria di enti pubblici. Ma a ciò non consegue, tuttavia, automaticamente la giurisdizione della Corte dei conti, in quanto la conservazione di una marginale impronta pubblicistica non consente di considerare la fondazione come ente pubblico. Le fondazioni, infatti, non perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia alimentato anche da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico.

Società pubbliche e operazioni straordinarie: non necessario il parere della Corte dei conti

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, 18 ottobre 2023, deliberazione Lombardia/232/2023/PASP

Parere ex art. 5 TUSP – Operazioni straordinarie – Fusione – Non luogo a provvedere

L’art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni) in cui l’Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio, con la conseguenza che l’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei conti e quelli invece esclusi.

La procedura preliminare di valutazione affidata alla Corte dei conti non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, tra le quali rientra espressamente anche la fusione (diretta o inversa) tra due o più società.

La Corte dei conti boccia l’integrazione degli aeroporti sardi

Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Sardegna, deliberazione n. 100/2023/PASP del 20 ottobre 2023

Parere ex art. 5 TUSP – Camere di Commercio – Operazioni straordinarie – Bisogni della collettività di riferimento – Vincoli di scopo e di attività – Oneri motivazionali

L’esame degli atti deliberativi di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte delle competenti Sezioni della Corte dei conti, prescritto dai commi 3 e 4 dell’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, non riguarda le operazioni di trasformazione fra tipi societari, di fusione e di sottoscrizione di aumento di capitale sociale solo quando non comporti anche l’acquisto della posizione di socio.

La finalità di costituire una rete integrata tra gli aeroporti di una regione non può ritenersi di per sé sufficiente a giustificare la decisione di perseguire tale obiettivo mediante l’acquisto di una partecipazione societaria in una holding detenuta da un socio privato.

L’art. 1 comma 1 della l. n. 580 del 1998, individua la missione generale delle Camere di commercio, che sono chiamate a svolgere i loro compiti all’interno della circoscrizione territoriale di competenza, in quanto soggetti esponenziali di comunità parziali deputati allo svolgimento di funzioni che, per quanto di carattere generale, devono essere ricondotte in ogni caso esclusivamente agli interessi della comunità rappresentata nell’ambito del territorio assegnatole. Il che, non esclude, dunque, che l’attività delle camere di commercio possa propagarsi al di fuori della propria circoscrizione (proprio perché gli interessi della comunità rappresentata ben possono trascendere un ambito territoriale limitato), ma impone pur sempre che sia strettamente riferibile all’utilità e agli interessi che si radicano nel territorio di competenza. In altri termini, non vi è un parallelismo tra la latitudine delle funzioni e l’ambito degli interessi della comunità di riferimento: le prime possono proiettarsi all’esterno della circoscrizione, ma gli interessi di riferimento devono sempre collocarsi all’interno della comunità, pena la indebita sovrapposizione rispetto ad altre sfere di competenza (ivi comprese quelle di altre camere, titolari della cura di interessi potenzialmente antagonisti) alla luce dei principi organizzativi di cui all’art. 118 della Costituzione.

La decisione di conservare, mantenere o modificare una partecipazione societaria, non può prescindere dalla valutazione dei “bisogni della collettività di riferimento”.

Omaggi al parroco e responsabilità erariale

Corte dei conti, II sezione giurisdizionale centrale d’appello, 3 luglio 2023, n. 178

Concessione di doni e omaggi – Spese di rappresentanza – Inerenza – Prassi contra legem

La Giunta Comunale che con risorse pubbliche organizza un rinfresco con un dono per omaggiare il parroco in occasione del suo congedo arreca danno erariale, in quanto si tratta di spese non classificabili come di rappresentanza, poiché non finalizzate ad accrescere il prestigio dell’amministrazione stessa verso l’esterno e non correlate ad esigenze di rappresentatività connesse alle finalità dell’Ente.

La spesa pubblica deve essere sempre rivolta al perseguimento di un interesse pubblico da individuarsi non attraverso personali ed estemporanee valutazioni caso per caso, bensì in base ad obiettivi criteri giuridici, da predeterminarsi, almeno nelle linee generali, in rapporto a quelli specifici dell’Ente.

Una prassi amministrativa contra legem non è idonea a far venire meno l’antigiuridicità di una condotta o a escludere il profilo dell’elemento psicologico, ravvisabile nella colpa grave, in quanto, poiché contraria a norme scritte, non ha, né può avere, alcuna rilevanza “legale”, non potendo l’Amministrazione agire in contrasto con l’ordinamento. Pertanto, sussiste la responsabilità del funzionario comunale che ad essa si sia adeguato, ove si consideri che, al contrario, incombe sullo stesso l’obbligo di disapplicare, modificare o comunque, interrompere tale procedura contra legem.

Società in house, incarichi esterni e danno erariale

Corte dei conti, I sezione giurisdizionale centrale d’appello, 22 giugno 2023, n. 287

Responsabilità amministrativa – Società in house – Incarichi esterni – Controllo analogo

Il Direttore Generale e l’Amministratore di una società in house interamente partecipata da un Comune rispondono davanti alla Corte dei conti del danno erariale arrecato al patrimonio della società, causato dal conferimento di incarichi all’esterno in modo illecito, con il concorso di responsabilità degli amministratori dell’ente locale, socio unico, per omesso esercizio del controllo analogo di propria spettanza.

Danno erariale da omessa entrata

Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Campania, 4 luglio 2023, n. 409

Responsabilità amministrativa – Danno da omessa entrata – Tassa – Controprestazione – Danno all’immagine – Sentenza di patteggiamento

Non si concretizza alcun danno erariale da omessa entrata a carico di un ente comunale, quando, come nel caso delle tariffe applicate alle operazioni cimiteriali, la mancata entrata si qualifica sotto il profilo giuridico – contabile, come una tassa ossia una prestazione patrimoniale corrisposta al Comune da privati che intendano fruire di uno o più servizi specificamente individuati e sia mancata la controprestazione, poiché  sussiste un collegamento funzionale tra il pagamento di una tariffa, ad importo calmierato, da parte degli utenti e il compimento, a cura dell’Ente, di un servizio a richiesta.

La riforma Cartabia e, precisamente, dell’art. 25, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022, ha riscritto l’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., facendo venir meno – in difetto di pene accessorie – l’equiparazione, ai fini extra-penali, tra sentenza di patteggiamento e sentenza di condanna, con la conseguenza che risulta preclusa in sede erariale la reintegrazione del pregiudizio al prestigio dell’Amministrazione per carenza di uno dei presupposti della relativa azione risarcitoria e segnatamente di una condanna irrevocabile per un reato contro la P.A. o, comunque, in suo danno.

Bilancio di fine mandato e incarichi illegittimi

Corte dei conti, II sezione giurisdizionale centrale d’appello, 2 giugno 2023, n. 168

Responsabilità amministrativa – Segretario comunale – Rendiconto di fine mandato – comunicazione politica – Comunicazione istituzionale

Arreca danno erariale il Segretario Comunale che affida un articolato incarico per la redazione di un documento definito bilancio di fine mandato con realizzazione di una pubblicazione cartacea e digitale, quando questo si traduce in una propaganda elettorale,  presentata come un’apparente comunicazione istituzionale, ma rappresentando, in realtà, una vera e propria attività di comunicazione politica, finendo con l’alterare la par condicio tra i candidati alle successive competizioni elettorali.

Non rappresenta un rendiconto di fine mandato ai sensi della legge n. 149/2011 un opuscolo con il quale si diffonde l’operato della Giunta e del Sindaco uscente, dal contenuto enfatico ed empatico, di tipo elogiativo, ricco di fotografie e illustrazioni riferibili agli amministratori in carica, non perseguendo altra finalità se non quella propagandistica.

Società in house, crisi d’impresa e responsabilità erariale

Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Calabria, 20 giugno 2023, n. 112

Società in house – Dipendente comunale – Mala gestio – Giurisdizione contabile – Danno erariale – Responsabilità amministrativa

L’esercizio dell’azione di responsabilità civile per mala gestio nei confronti degli amministratori di una società in house fallita da parte della curatela deve essere radicata innanzi al giudice ordinario, in quanto il curatore fallimentare non potrebbe agire davanti la Corte dei Conti per far valere una responsabilità amministrativa nelle forme del giudizio ad istanza di parte, essendo l’azione erariale una prerogativa esclusiva del Pubblico Ministero contabile, restando comunque ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio

È da ritenersi antigiuridica e, dunque, causativa di danno erariale la condotta tenuta dai membri del Consiglio di Gestione, nonché dal Direttore amministrativo e dal Direttore generale di una società in house quando: – con un comportamento intenzionale sono stati iscritti a bilancio crediti per fatture da emettere, in quanto l’operazione non rispetta i principi di verità, correttezza e prudenza che devono governare la redazione dei bilanci societari; – sono state emesse in modo arbitrario note di credito non per la rettifica di un debito, ma per affermare l’esistenza di un credito, così riducendo i debiti verso i propri fornitori; – non è stata avviata la procedura di liquidazione volontaria della società, nonostante fosse stata accertata una sovraesposizione debitoria aumentata in modo insostenibile negli anni, tale da condurre la società al fallimento.