Il servizio mensa e i buoni pasto, tra facoltà e diritto
Corte Suprema di Cassazione, Civile, Sez. Lavoro, 3 aprile 2026, n. 8369
Pubblico impiego – Servizio mensa e buoni pasto – Art. 45 CCNL 14.9.2000 Regioni e Autonomie Locali – Facoltà discrezionale dell’ente – Assenza di diritto soggettivo del dipendente – Rigetto
La clausola contrattuale collettiva che attribuisce agli enti locali la facoltà di istituire mense di servizio o, in alternativa, di corrispondere buoni pasto sostitutivi non costituisce fonte di un diritto soggettivo in capo al dipendente, né di una corrispondente obbligazione dell’ente territoriale. Il criterio interpretativo adottato è letterale e sistematico: il verbo modale “possono”, riferito tanto all’istituzione del servizio quanto all’attribuzione del beneficio sostitutivo, esprime una scelta discrezionale dell’amministrazione, condizionata dalla compatibilità con l’assetto organizzativo e dalla disponibilità delle risorse finanziarie, nonché dal previo confronto sindacale.
Il bilanciamento operato dalla Corte valorizza l’autonomia finanziaria e organizzativa dell’ente locale rispetto all’interesse del dipendente alla fruizione del beneficio assistenziale. La coerenza sistematica della soluzione è confermata dalla previsione, contenuta nell’art. 46 del medesimo CCNL, di una equivalenza dei costi tra le due prestazioni alternative: tale equivalenza avrebbe senso solo ove entrambe le obbligazioni abbiano natura condizionata, e non assoluta. Il medesimo principio, già affermato per il comparto sanità in relazione all’art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, viene esteso al comparto Regioni e Autonomie Locali in ragione della sostanziale identità della formula contrattuale.
Il limite applicativo è netto: una volta esclusa l’esistenza del diritto soggettivo, diviene irrilevante ogni questione relativa all’onere di allegazione e prova della disponibilità finanziaria dell’ente. La pronuncia opera, pertanto, come regola di chiusura che preclude qualsiasi pretesa risarcitoria o restitutoria del dipendente fondata sulla mancata attivazione del servizio, salvo che le condizioni contrattuali per l’istituzione dello stesso risultino già integrate.
