Pianificazione urbanistica

Pianificazione urbanistica

Tar Veneto, Venezia, sez. II, 4 luglio 2023, n. 979

Pianificazione urbanistica – Conferenza di servizi

L’eventuale positivo parere della conferenza di servizi non ha alcuna forza cogente e pre-decisionale rispetto alle statuizioni del Consiglio comunale. È solo a questi, infatti, che l’art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 riconnette le attribuzioni in merito all’adozione di «programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie».

Poteri di pianificazione e oneri di motivazione

Tar Piemonte, Torino, sez. II, 7 luglio 2923, n. 662

Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Onere motivazionale attenuato – Osservazioni

Le osservazioni presentate in occasione dell’adozione di un nuovo strumento di pianificazione del territorio costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, per cui non è ravvisabile in capo all’amministrazione l’obbligo di una motivazione più estesa e puntuale di quella risultante dalla relazione illustrativa del piano o della variante in ordine alle scelte discrezionali per la destinazione delle singole aree. Pertanto, seppure l’amministrazione sia tenuta ad esaminare le osservazioni pervenute, non può però essere obbligata ad un’analitica confutazione di ciascuna di esse.

Le scelte di governo del territorio sono espressione di discrezionalità massima e, dunque, possono essere sindacate dal giudice solo nel caso in cui siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, ove risultino incoerenti con l’impostazione di fondo dell’intervento pianificatorio o risultino apertamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio. Ne consegue che l’onere di motivazione gravante sull’amministrazione in sede di adozione di un atto di pianificazione urbanistica è di carattere generale e risulta soddisfatto con l’indicazione dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale.

Esercizi commerciali e pianificazione urbanistica

Tar Sardegna, Cagliari, sez. II, 6 luglio 2023, n. 507

Pianificazione edilizia – Insediamenti di esercizi commerciali – Limiti – Libera concorrenza

Le previsioni dei piani urbanistici, in quanto finalizzate all’ordinato assetto del territorio, possono porre limiti agli insediamenti degli esercizi commerciali. La diversità degli interessi pubblici tutelati impedisce di attribuire in astratto prevalenza alle norme in materia commerciale, rispetto al piano urbanistico. Di regola, l’anti-concorrenzialità della disposizione preclusiva sussiste allorché essa si sostanzi in valutazioni estrinseche di natura prettamente economica o commerciale. Per altro verso, i poteri degli enti locali non sono illimitati, in quanto incontrano un doppio ostacolo: 1) è vietata ogni previsione limitativa che si risolva in una discriminazione dettata a fini di tutela di altre categorie di esercizi commerciali; 2) è necessario verificare se i limiti imposti dagli atti di pianificazione urbanistica possano ritenersi correlati e proporzionati a effettive esigenze di tutela dell’ambiente urbano o afferenti all’ordinato assetto del territorio sotto il profilo della viabilità, della necessaria dotazione di standard o di altre opere pubbliche, dovendosi, in caso contrario, reputare che le limitazioni in parola non siano riconducibili a motivi imperativi di interesse generale e siano, perciò, illegittime.

La rilevanza del profilo urbanistico nella disciplina relativa alla localizzazione degli esercizi commerciali permane anche dopo l’introduzione della normativa comunitaria contenuta nella Dir. n. 123/2006/CEE, volta a ridurre i vincoli procedimentali e sostanziali gravanti sui servizi privati, nel cui ambito rientra il commercio, al fine di favorire la creazione nei vari Stati membri di un regime comune mirato a dare concreta attuazione ai principi di libertà di stabilimento e libera prestazione: la direttiva “Bolkestein”, infatti, prevede che l’iniziativa economica, di regola, non può essere assoggettata ad autorizzazioni e limitazioni (specie se dirette al governo autoritativo del rapporto fra domanda ed offerta), salvo quando  sussistano motivi imperativi di interesse generale.

L’attività di impresa commerciale, pur garantita dall’art. 41 della Costituzione e dall’ordinamento dell’Unione, nel più ampio contesto della libertà di iniziativa economica privata e dei principi della concorrenza e del mercato, non è comunque affrancata dai vincoli e dai limiti specifici sanciti dalla normativa urbanistica. Pertanto, è sempre richiesta la regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività dovrebbe essere esercitata, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio sia per l’intera durata del suo svolgimento.

Pianificazione urbanistica

Consiglio di Stato, sez. IV, 4 luglio 2023, n. 6517

Pianificazione urbanistica – Variante – Obbligo di notifica

La variante urbanistica, qualora riguardi beni specifici ed incida direttamente su determinati soggetti, ha carattere particolare e la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di notificare agli interessati il provvedimento, dalla cui esecuzione decorre il termine di impugnazione dell’atto.

Pianificazione urbanistica – Istanze di variante

Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 28 giugno 2023, n. 367

Pianificazione urbanistica – Istanza di variante – Discrezionalità

Non sussiste un obbligo del Comune di rispondere in merito ad istanze di varianti urbanistiche presentate dai privati, essendo un potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione, in relazione al quale, inoltre, sono necessarie attività istruttorie.

Pianificazione urbanistica – Discrezionalità

Tar Sicilia, Catania, sez. II, 28 giugno 2023, n. 2042

Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Eccezioni

Le scelte di politica urbanistica sono espressione della più ampia discrezionalità e sono, perciò, tendenzialmente insindacabili alla stregua di qualsiasi atto politico; pertanto, non sussiste la necessità di particolari motivazioni a sostegno delle scelte urbanistiche del Comune, essendo sufficiente il mero richiamo ai criteri e principi ispiratori del piano, fatte salve le ipotesi in cui sussistano un’aspettativa qualificata del proprietario o una specifica destinazione urbanistica.

Titolo edilizio

Consiglio di Stato, sez. IV, 27 giugno 2023, n. 6279

Titolo edilizio – Diniego – Onere motivazionale attenuato – Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo – Casi particolari – Modifica destinazione d’uso con alterazione carico urbanistico

È legittimo il provvedimento di diniego del permesso di costruire che, sia pure in assenza di una valutazione analitica delle singole controdeduzioni formulate dall’appellante a seguito del preavviso di rigetto, ne ha adeguatamente disatteso il relativo nucleo fondante. L’onere valutativo a carico della Amministrazione è maggiormente penetrante con riferimento alla prospettazione da parte del privato di elementi fattuali, mentre è attenuato, se non quasi inesistente, allorché le deduzioni del privato contengano valutazioni giuridiche, essendo sufficiente che l’Amministrazione ribadisca il proprio intendimento.

Le osservazioni e le opposizioni presentate dai privati alle modifiche del piano regolatore generale, in quanto costituiscono un mero apporto collaborativo dei privati nel procedimento di formazione dello strumento medesimo, non richiedono, da parte dell’Amministrazione competente, valutazioni che implicano l’assolvimento di un obbligo puntuale di motivazione.

Le scelte di pianificazione sono espressione di valutazione discrezionale, insindacabile nel merito, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità. La tutela dell’affidamento, in relazione all’esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, va, poi, circoscritta soltanto alla ricorrenza dei casi eccezionali di a) superamento degli standard minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968; b) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; c) giudicati di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi, recanti il riconoscimento del diritto di edificare; d) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.

Piano attuativo

Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 16 giugno 2023, n. 1996

Pianificazione urbanistica – Piano attuativo – Esclusione

Lo strumento urbanistico attuativo è necessario anche in presenza di zone parzialmente urbanizzate, ma esposte al rischio di compromissione dei valori urbanistici e nelle quali la pianificazione di dettaglio può conseguire l’effetto di correggere e compensare il disordine edificativo in atto. Pertanto, anche in presenza di una zona già urbanizzata, la necessità dello strumento urbanistico attuativo è esclusa solo nei casi in cui la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa edificazione della zona, sia incompatibile con un piano attuativo, ma non anche nell’ipotesi in cui per effetto di una edificazione disomogenea, ci si trovi di fronte ad una situazione che esige un intervento idoneo a restituire efficienza all’abitato, riordinando e talora definendo ex novo un disegno urbanistico di completamento della zona.

Vincoli espropriativi

Tar Calabria, Reggio Calabria, 12 giugno 2023, n. 497

Pianificazione urbanistica – Vincolo espropriativo – Decadenza – “Zona bianca” – Variante urbanistica

Il vincolo espropriativo decade per l’inutile decorso del termine di decadenza di cinque anni, di cui all’art. 9 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, dalla sua apposizione, se non risulta che il Comune lo abbia reiterato, fornendo congrua motivazione in ordine alla persistenza delle sottese ragioni di interesse pubblico.

La realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità deve essere prevista dal piano urbanistico comunale o da una sua variante e, dunque, essere conforme ad essi, sottoponendosi, in tal modo, il bene interessato, al vincolo preordinato all’esproprio. Quando, poi, l’opera da realizzare non risulti conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di conferenza di servizi, accordo di programma, intese, ovvero con l’approvazione del progetto.

La conseguenza della sopravvenuta decadenza del vincolo preordinato all’esproprio è la qualificazione dell’area ormai non urbanisticamente disciplinata, come c.d. zona bianca. Rispetto a tali zone, allorché cessino gli effetti dei preesistenti vincoli, l’Amministrazione comunale deve esercitare la sua discrezionale propria potestà urbanistica, attribuendo agli stessi una congrua destinazione.

Pianificazione urbanistica

Tar Puglia, Bari, sez. I, 9 giugno 2023, n. 867

Pianificazione urbanistica – Proposta di modifica da parte di privati – Obbligo del Comune di provvedere – Vincoli espropriativi

In caso di presentazione da parte dei privati di una proposta di modifica degli strumenti urbanistici vigenti, l’Amministrazione non è tenuta ad attivare la relativa procedura.

In particolari casi, sussiste l’obbligo del Comune di provvedere alla ripianificazione dell’area, ovvero quando essa riguardi la destinazione da conferire alle c.d. “zone bianche”, tali divenute a seguito della decadenza di vincoli destinati all’esproprio e quando il privato sollecita la definizione di una pianificazione attuativa, specie quando essa può essere proposta su istanza di parte.

Non sono annoverabili tra i vincoli espropriativi quelli derivanti da scelte urbanistiche realizzabili anche attraverso l’iniziativa privata: i vincoli che comportano una destinazione, anche di contenuto specifico, realizzabile ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, per la quale non è necessaria una espropriazione devono essere ritenuti di tipo conformativo e, come tali, non comportano un indennizzo e non decadono al decorso del quinquennio, per cui non sussiste un obbligo di ritipizzazione da parte del Comune.