Pianificazione urbanistica

Potere pianificatorio e discrezionalità

Consiglio di Stato, sez. IV, 16 giugno 2026, n. 4815

Pianificazione urbanistica – Discrezionalità – Ratio – Insindacabilità

Il disegno urbanistico manifestato da uno strumento di pianificazione generale, o sua variante, rappresenta l’espressione del potere pianificatorio caratterizzato da ampia discrezionalità che raffigura, oltre che scelte strettamente riguardanti l’organizzazione edilizia del territorio, anche scelte più ampie che si riferiscono al comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti allo sviluppo socioeconomico.

Le scelte di pianificazione sono espressione di un’amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito.

Poteri pianificatori e tutela dell’affidamento

Tar Lombardia, Milano, sez. II, 14 maggio 2026, n. 2378

Pianificazione urbanistica – Discrezionalità –  Affidamento – Eccezionalità – Ipotesi applicative – Sovradimensionamento degli standard – Onere motivazionale rafforzato

Con riferimento all’esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, la tutela dell’affidamento è riservata ai seguenti casi eccezionali: I) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l’avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona; II) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; III) giudicati (di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi), recanti il riconoscimento del diritto di edificare; IV) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.

È consolidato l’orientamento secondo il quale in materia di pianificazione urbanistica deve essere riconosciuta al Comune un’ampia discrezionalità, con la conseguenza che la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell’Amministrazione, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato dei privati a una specifica destinazione del suolo, che come rilevato non sussistono nella fattispecie oggetto di scrutinio.

Con riguardo al sovradimensionamento degli standard, la giurisprudenza richiede l’obbligo di una motivazione rafforzata che illustri le ragioni per le quali si è deciso di prevedere una dotazione di standard superiore a quella minima fissata dalla legge soltanto laddove si abbia riguardo all’intero territorio comunale, mentre non si richiede affatto una motivazione puntuale e rafforzata nel caso il sovradimensionamento riguardi singole aree.

Usi temporanei e pianificazione urbanistica

Tar Lazio, Roma, sez. V quater, 10 aprile 2026, n. 6506

Pianificazione urbanistica – Destinazione d’uso – Usi temporanei – Disciplina – Natura giuridica – Eccezionalità – Interpretazione restrittiva – Requisiti – Stato legittimo del bene e perseguimento di un interesse pubblico

La disciplina degli usi temporanei di cui all’art. 23-quater del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la quale permette di adibire edifici ed aree a usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico, in quanto derogatoria alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, ha carattere eccezionale e deve essere interpretata in senso restrittivo, tale per cui la possibilità per l’amministrazione di consentire usi temporanei in deroga alle destinazioni d’uso delle aree interessate deve essere rigorosamente limitata al ricorrere di tutte le condizioni e le finalità previste dalle norme che ne dettano la disciplina, ossia lo stato legittimo del bene (da riferire sia agli edifici sia alle aree, dovendosi intendere la locuzione “immobili legittimamente esistenti ed aree” quale endiadi) e il perseguimento di un interesse pubblico.

La “procedura abilitativa semplificata”

Tar Sicilia, Palermo, sez. V, 25 febbraio 2026, n. 526

Pianificazione urbanistica – Realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili – Impianti fotovoltaici – Qualificazione di opera di pubblica utilità – Procedura abilitativa semplificata – Interventi in deroga agli strumenti urbanistici – Inapplicabilità – Autotutela – Valutazione di incompatibilità urbanistica – Effetti

La procedura abilitativa semplificata è utilizzabile solo per la realizzazione di interventi che siano conformi agli strumenti urbanistici approvati e adottati. Non è pertanto sufficiente che l’intervento riguardi la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, poiché la qualificazione di opera di pubblica utilità consegue all’acquisizione dell’autorizzazione unica, ex art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, che nel settore delle energie rinnovabili costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico.

La procedura abilitativa semplificata è ascrivibile al genus della SCIA; pertanto, il decorso del termine di 30 giorni dalla sua presentazione rende una determinata attività privata lecita, con conseguente formazione del titolo abilitativo tacito. Non essendo configurabile un provvedimento tacito per silenzio assenso, il successivo intervento inibitorio costituisce una forma di autotutela atipica e doverosa, da esercitarsi in applicazione dei rigorosi presupposti previsti dagli artt. 19 e 21‑nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ancorché l’intervento proposto sia privo del requisito della compatibilità urbanistica.

La formazione del titolo abilitativo per il decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di procedura abilitativa semplificata non è impedita dalla sopravvenuta valutazione di incompatibilità urbanistica, la quale avrebbe dovuto essere accertata nel suddetto termine decadenziale, previsto dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28.

Impianti agrifotovoltaici e vincoli urbanistici

Tar Sicilia, Catania, sez. I, 2 marzo 2026, n. 649

Pianificazione urbanistica – Procedura abilitativa semplificata (PAS) – Realizzazione di impianti agrifotovoltaici – Zonizzazione – Norme tecniche di attuazione (NTA) – Deroghe

Nel contesto della procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto agrifotovoltaico di cui agli artt. 6, d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e 3, d.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48, è possibile derogare alla zonizzazione ma non al rispetto degli altri parametri edilizi che caratterizzano la zona agricola, stante l’assimilabilità dei tracker alle nuove costruzioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. e3), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Deve ritenersi, pertanto, legittimo il diniego opposto dall’amministrazione laddove fondato sul rilevato superamento, da parte dei tracker, dell’altezza massima degli edifici prevista dalle NTA, seppure limitatamente ad alcune ore della giornata, allorquando i detti impianti raggiungono la massima estensione.

VAS e variante urbanistica semplificata

Consiglio di Stato, sez. IV, 31 gennaio 2026, n. 824

Pianificazione urbanistica – Valutazione Ambientale Strategica – Variante urbanistica semplificata – Effetti giuridici – Esclusione – Onere probatorio – Piani del traffico urbano ed extraurbano – Natura giuridica – Efficacia – Nuovi parcheggi

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 2, 12, comma 2, e 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico espropri), l’approvazione di un progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale integra la fattispecie della variante urbanistica ‘”semplificata” che produce un triplice effetto giuridico contestuale: la modifica dell’assetto urbanistico del territorio comunale, l’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione sulle aree interessate, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da realizzare.

Ai fini dell’esclusione di una variante urbanistica dalla procedura di VAS o dallo screening di assoggettabilità, il ricorrente ha l’onere di allegare e comprovare in modo specifico le ragioni per cui l’intervento determinerebbe un impatto significativo sul territorio. In virtù della natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, tesa alla tutela di specifiche situazioni giuridiche e non al ripristino della legalità astratta, il giudice non può accogliere censure formulate in modo generico o basate su fatti (quali l’entità delle modifiche agli standard urbanistici) non tempestivamente dedotti dalla parte, restando precluso il rilievo d’ufficio di profili di illegittimità o l’integrazione della domanda tramite le risultanze della verificazione che eccedano i motivi di ricorso.

L’annullamento giurisdizionale della dichiarazione di pubblica utilità determina l’invalidità derivata di natura caducante (e non meramente viziante) dei successivi atti della procedura espropriativa, ivi compreso il decreto di esproprio, che ne viene automaticamente travolto senza necessità di un’autonoma impugnazione da parte del soggetto interessato.

Ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285/1992 (codice della Strada), i piani urbani del traffico e i piani per la viabilità extraurbana costituiscono strumenti di pianificazione volti al miglioramento della circolazione, della sicurezza stradale e alla tutela ambientale. Tuttavia, essi non rivestono una necessaria efficacia prodromica né assumono carattere vincolante rispetto alla realizzazione di nuovi parcheggi.

Pianificazione urbanistica e nozione di “centro abitato”

Consiglio di Stato, sez. II, 11 dicembre 2025, n. 9773

Pianificazione urbanistica – Centro abitato – Nozione ai fini viabilistici – Delibera di giunta comunale – Distanze minime stradali

Ai fini dell’osservanza delle distanze delle costruzioni dal ciglio stradale rileva esclusivamente la nozione di centro abitato di natura viabilistica, come tipizzata dal codice della strada e delimitata con delibera di giunta comunale, insuscettibile di integrazione mediante criteri empirici o urbanistici, quali il «centro abitato di fatto» inteso come presenza di un aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro, ma suscettibile di espansione.

La presenza di un aggregato edilizio continuo non vale ad estendere la perimetrazione del centro abitato ai fini viabilistici effettuata dalla giunta comunale, né a derogare alle distanze minime stradali, e la destinazione urbanistica rileva solo nei casi espressamente previsti dall’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 che stabilisce una minore distanza ove si versi al di fuori dei centri abitati ma «all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale».

La natura giuridica del piano per gli insediamenti produttivi

Consiglio di Stato, sez. IV, 18 dicembre 2025, n. 10048

Pianificazione urbanistica – Piano per gli insediamenti produttivi – Natura giuridica – Ratio – Normativa applicabile – Installazione di impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili – Autorizzazione – Conferenza di servizi – Variazione della destinazione urbanistica

Sulla natura del piano per gli insediamenti produttivi è stato affermato che in linea generale esso è non solo uno strumento di pianificazione urbanistica nel senso tradizionale, ma anche e soprattutto uno strumento di politica economica, poiché ha la funzione di incentivare le imprese, con l’offerta, ad un prezzo politico, previa espropriazione ed urbanizzazione, delle aree occorrenti per il loro impianto o la loro espansione, così realizzandosi un trasferimento di ricchezza dal proprietario espropriato all’assegnatario, per essere l’indennità di espropriazione di gran lunga inferiore al valore di mercato degli immobili espropriati.

Pur con tale specifica funzione ad esso non può essere negata la natura di “piano particolareggiato d’esecuzione”, perché incide, sia pure per ragioni di indirizzo dello sviluppo economico, sull’assetto del territorio urbano, regolando in conformità all’interesse pubblico la destinazione dei terreni.

Alla così delineata natura del piano degli insediamenti produttivi consegue la sicura applicabilità ad essi della previsione contenuta nell’art. 12, comma 3, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, secondo cui “…l’autorizzazione unica rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore a 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico – artistico, (…) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.

L’autorizzazione alla realizzazione di un impianto di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in una zona in cui per i divieti contenuti nel piano degli insediamenti produttivi tale opera non sarebbe realizzabile (id est. in quanto non destinata alla localizzazione di impianti industriali) determina la variazione della destinazione urbanistica della zona e rende conforme alle disposizioni urbanistiche la localizzazione dell’impianto, senza la necessità di alcun ulteriore provvedimento di assenso all’attività privata, giusta quanto stabilito dall’art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387 del 2003, secondo cui “Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato…”.

Secondo la prescrizione dell’art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387 del 2003, alla conferenza di servizi, finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica regionale, partecipano tutte le “Amministrazioni interessate”, ivi compresa, per la tutela dell’assetto urbanistico, il Comune nel quale l’impianto dovrà essere realizzato.

Pianificazione urbanistica e discrezionalità

Tar Piemonte, Torino, sez. II, 1° settembre 2025, n. 1295

Pianificazione urbanistica – Zonizzazione – Discrezionalità – Onere motivazionale – Caratteri – Legittimo affidamento – Ipotesi applicative

Per pacifica giurisprudenza, rientra nella piena discrezionalità pianificatoria del Comune la possibilità di imprimere ad una determinata zona un certo regime urbanistico-edilizio. Per tale ragione, la destinazione data dagli strumenti urbanistici alle singole aree del territorio non necessita di apposita motivazione, salvo che particolari situazioni, qui non ravvisabili, abbiano creato qualificate aspettative o affidamenti meritevoli di tutela in favore dei privati interessati. All’ampia discrezionalità di cui godono gli enti locali in sede di pianificazione urbanistica corrisponde un sindacato giurisdizionale di carattere estrinseco, limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità senza che lo scrutinio possa spingersi all’apprezzamento nel merito circa la condivisibilità delle scelte pubbliche.

Anche l’onere di motivazione gravante sull’amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico è di carattere generale e risulta soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e “mirata”, salvo i casi in cui la variante, oltre ad incidere su zone territorialmente circoscritte, leda anche le già menzionate, legittime aspettative in capo ai privati. Tale legittimo affidamento alla conservazione delle qualità urbanistiche di un’area è tuttavia configurabile solo in presenza di convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio – rifiuto su una domanda di concessione o, ancora, nella modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.

Pianificazione urbanistica e oneri motivazionali

Tar Piemonte, Torino, sez. II, 1 settembre 2025, n. 1295

Pianificazione urbanistica – Destinazione urbanistica – Discrezionalità della P.A. – Onere motivazionale attenuato – Eccezioni – Affidamento meritevole di tutela – Configurabilità

Per pacifica giurisprudenza, rientra nella piena discrezionalità pianificatoria del Comune la possibilità di imprimere ad una determinata zona un certo regime urbanistico-edilizio. Per tale ragione, la destinazione data dagli strumenti urbanistici alle singole aree del territorio non necessita di apposita motivazione, salvo che particolari situazioni, qui non ravvisabili, abbiano creato qualificate aspettative o affidamenti meritevoli di tutela in favore dei privati interessati. All’ampia discrezionalità di cui godono gli enti locali in sede di pianificazione urbanistica corrisponde un sindacato giurisdizionale di carattere estrinseco, limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità senza che lo scrutinio possa spingersi all’apprezzamento nel merito circa la condivisibilità delle scelte pubbliche. Per consolidata ricostruzione, infatti, anche l’onere di motivazione gravante sull’amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico è di carattere generale e risulta soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e “mirata”, salvo i casi in cui la variante, oltre ad incidere su zone territorialmente circoscritte, leda anche le già menzionate, legittime aspettative in capo ai privati. Tale legittimo affidamento alla conservazione delle qualità urbanistiche di un’area è tuttavia configurabile solo in presenza di convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio – rifiuto su una domanda di concessione o, ancora, nella modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.