Interdittiva antimafia
Tar Calabria, Reggio Calabria, 21 agosto 2024, n 540
Interdittiva antimafia – Natura giuridica – Ratio – Presupposti – Accertamento – Rapporti parentali
L’interdittiva antimafia ha natura cautelare e risponde alla funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione. Per tale ragione essa non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento tra un’impresa e le organizzazioni mafiose o comunque di forme di condizionamento da parte di queste.
Il rischio d’infiltrazione mafiosa dev’essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale – e quindi fondato su prove indubbie, univoche e concordanti -, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di plausibilità che si fonda sulla base di soli elementi indiziari, sì da far ritenere “più probabile che non”, per l’appunto, il pericolo d’infiltrazione mafiosa. Detti elementi vanno considerati in modo unitario e non atomistico, rilevando nel loro complesso, poiché una visione ‘parcellizzata’ di un singolo elemento, o anche di più elementi, non può che far sbiadire per ciascuno di essi il suo significato nel legame sistematico con gli altri.
È legittima l’informativa antimafia basata su rapporti parentali con esponenti della famiglia malavitosa locale, ove la parentela sia ramificata e il destinatario dell’informativa sia un imprenditore singolo (ditta individuale), perché questo può far plausibilmente ritenere che sia più facile un suo condizionamento da parte di esponenti della famiglia malavitosa locale, a differenza di quello che può avvenire nei confronti di una società, composta di più soggetti.