Edilizia

Abuso edilizio

Tar Campania, Napoli, sez. VII, 3 luglio 2023, n. 3964

Abuso edilizio – Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi – Prescrizione – Onere probatorio – Onere motivazionale attenuato – Zona vincolata – Sanzione pecuniaria alternativa – Istanza in sanatoria

L’attività di repressione degli abusi edilizi, essendo collegata alla tutela dell’interesse pubblico all’ordinato sviluppo del territorio, così come delineato nello strumento urbanistico e nella regolamentazione edilizia vigenti, non è soggetta a termini di decadenza o di prescrizione e può essere esercitata anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’abuso.

Nel giudizio di impugnazione dell’ordinanza repressiva di un abuso edilizio, è onere del privato, ai sensi dell’art. 2697 c.c., fornire la prova dello status quo ante attraverso una dimostrazione rigorosa dello stato della preesistenza.

In materia di abusivismo edilizio, l’obbligo di demolizione si configura come un dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi e ha ad oggetto il manufatto abusivo, le opere accessorie e quelle complementari, ossia l’edificio abusivo complessivamente considerato.

Il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) e non è ammessa l’esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare.

In presenza di opere edilizie abusive, l’amministrazione comunale può ricorrere alla generale ingiunzione di demolizione di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, anche nelle ipotesi in cui tali opere siano state realizzate in zona vincolata, per le quali, quindi, potrebbe procedersi alla demolizione d’ufficio ai sensi dell’art. 27, atteso che i poteri attribuiti all’autorità comunale dalle due disposizioni non si escludono a vicenda, ma concorrono.

La facoltà d’irrogare una sanzione pecuniaria in luogo di quella della demolizione, già prevista dall’art. 12 cpv., l. n. 47 del 1985, ed oggi trasfusa nell’art. 34 cpv. d.P.R. 380 del 2001, è prevista unicamente per gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire e non nel caso di mancanza assoluta di titolo abilitante all’edificazione. Inoltre, l’applicabilità della sanzione pecuniaria è subordinata all’impossibilità di eseguire la demolizione senza pregiudizio per la parte eseguita in conformità, da valutarsi in sede esecutiva.

La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità, ex art. 36, D.P.R. n. 380 del 2001, non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, non essendovi alcuna automatica necessità per l’Amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione. Essa determina soltanto un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, che opera in termini di mera sospensione dello stesso. Ne consegue che in caso di rigetto dell’istanza in sanatoria, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia.

Abuso edilizio

Tar Lazio, Roma, sez. IV-ter, 3 luglio 2023, n. 11103

Abuso edilizio – Vincoli di inedificabilità assoluta – Condono – Silenzio assenso

Il fatto che una zona sia prevalentemente urbanizzata o già paesisticamente degradata non fa venir meno l’esigenza di scongiurare la realizzazione di ulteriori interventi abusivi.

In caso di abusi edilizi commessi su aree soggette a vincolo, non può configurarsi silenzio assenso sulle istanze di condono.

La sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, come anche la soggezione dell’immobile sul quale è stata realizzata l’opera abusiva a vincoli imposti a tutela di particolari interessi, legislativamente qualificati come ostativi alla sanabilità delle opere, rappresenta un presupposto di per sé sufficiente per l’adozione di provvedimenti di diniego di condono e determina l’inutilità dell’assunzione dei pareri dell’autorità preposta alla tutela dei vincoli di cui all’art. 32 della legge n. 47 del 1985.

Abuso edilizio

Tar Lazio, Roma, sez. II Stralcio, 30 giugno 2023, n. 11013

Abuso edilizio – Condono – Uso abitativo – Onere probatorio

Ove la domanda di condono sia espressamente riferita ad immobile con destinazione abitativa, l’onere di provare, con elementi certi, la destinazione residenziale dell’immobile, anche se solo potenziale, ricade sull’istante.

In tema di condono edilizio, le strutture che formano oggetto di domanda, anche se realizzate a rustico e necessitanti di lavori di completamento funzionale, devono consistere in manufatti che abbiano acquistato una fisionomia tale da renderne riconoscibile il disegno progettuale e la destinazione, altrimenti violandosi l’ambito di ammissibilità del condono normativamente previsto.

L’idoneità del manufatto all’uso abitativo deve risultare dalle caratteristiche della costruzione, che devono consentire tale uso senza alcuna addizione, che non sia di mero completamento e rifinitura: la struttura deve quindi trovarsi in uno stato di completamento funzionale.

Abuso edilizio

Tar Umbria, Perugia, sez. I, 30 giugno 2023, n. 413

Abuso edilizio – Sanzione pecuniaria alternativa

L’ammissibilità della c.d. “monetizzazione” dell’abuso postula la dimostrazione, da parte dell’interessato, dell’oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione delle parti difformi senza compromettere la stabilità dell’intero edificio.

La possibilità di irrogare la sanzione pecuniaria ex art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 non determina, né può implicare l’illegittimità dell’ordine demolitorio, avendo come presupposto la validità e l’efficacia della sanzione ripristinatoria, atteso che soltanto durante la sua materiale esecuzione è possibile verificare se l’ordine di demolizione sia eseguibile – stante la possibilità di procedere al materiale ripristino dello status quo anteriore all’abuso – ovvero se, alla luce delle emergenze proprie della fase esecutiva, si renda necessario fare luogo all’applicazione della sanzione pecuniaria.