Abuso edilizio

Lug 7, 2023

Tar Lazio, Roma, sez. IV-ter, 3 luglio 2023, n. 11103

Abuso edilizio – Vincoli di inedificabilità assoluta – Condono – Silenzio assenso

Il fatto che una zona sia prevalentemente urbanizzata o già paesisticamente degradata non fa venir meno l’esigenza di scongiurare la realizzazione di ulteriori interventi abusivi.

In caso di abusi edilizi commessi su aree soggette a vincolo, non può configurarsi silenzio assenso sulle istanze di condono.

La sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, come anche la soggezione dell’immobile sul quale è stata realizzata l’opera abusiva a vincoli imposti a tutela di particolari interessi, legislativamente qualificati come ostativi alla sanabilità delle opere, rappresenta un presupposto di per sé sufficiente per l’adozione di provvedimenti di diniego di condono e determina l’inutilità dell’assunzione dei pareri dell’autorità preposta alla tutela dei vincoli di cui all’art. 32 della legge n. 47 del 1985.