Varie

Ritardi nei pagamenti dei contributi concessori

Consiglio di Stato, sez. IV, 28 agosto 2024, n. 7298

Titolo edilizio – Oneri di urbanizzazione e contributi di costruzione – Polizza fideiussoria – Inadempimento – Potere sanzionatorio del Comune

In tema di contributo concessorio, nessuna norma condiziona il potere sanzionatorio del Comune, che si inserisce nell’ambito di un rapporto pubblicistico, alla previa sollecitazione di pagamento del fideiussore. L’amministrazione comunale, allo scadere del termine originario di pagamento della rata, ha solo la facoltà di escutere immediatamente il garante, ma ove ciò non accada, essa ha comunque il dovere/potere di sanzionare il ritardo nel pagamento con la maggiorazione del contributo a percentuali crescenti all’aumentare del ritardo.

Graduatorie e concorsi

Tar Campania, Salerno, sez. III, 29 luglio 2024, n. 1590

Pubblico impiego – Atti di macro-organizzazione – Discrezionalità – Scorrimento graduatoria – Indizione di nuovo concorso – Onere motivazionale

Le scelte organizzative in materia assunzionale hanno natura discrezionale.

In vigenza di una graduatoria concorsuale, ove l’Amministrazione decida di provvedere alla copertura dei posti vacanti senza attingere dalla medesima, deve solo adeguatamente motivare in ordine alle ragioni che l’hanno indotta ad effettuare tale scelta in luogo del ricorso allo scorrimento della graduatoria.

La decisione di “scorrimento”, poiché rappresenta un possibile e fisiologico sviluppo della stessa procedura concorsuale, attuativo dei principi costituzionali, non può essere collocata su un piano diverso e contrapposto rispetto alla determinazione di indizione di un nuovo concorso. Entrambi gli atti si pongono in rapporto di diretta derivazione dai principi dell’articolo 97 della Costituzione e, quindi, devono essere sottoposti alla medesima disciplina, anche in relazione all’ampiezza dell’obbligo di motivazione.

Il dovere di motivazione dell’atto di indizione del concorso rileva in una duplice direzione: – evidenzia l’interesse pubblico dell’amministrazione sotteso alla scelta compiuta; – indica l’attenta considerazione degli interessi giuridici facenti capo ai soggetti collocati in graduatorie ancora efficaci.

Interdittiva antimafia

Tar Calabria, Reggio Calabria, 21 agosto 2024, n 540

Interdittiva antimafia – Natura giuridica – Ratio – Presupposti – Accertamento – Rapporti parentali

L’interdittiva antimafia ha natura cautelare e risponde alla funzione di massima anticipazione della soglia di prevenzione. Per tale ragione essa non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento tra un’impresa e le organizzazioni mafiose o comunque di forme di condizionamento da parte di queste.

Il rischio d’infiltrazione mafiosa dev’essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale – e quindi fondato su prove indubbie, univoche e concordanti -, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di plausibilità che si fonda sulla base di soli elementi indiziari, sì da far ritenere “più probabile che non”, per l’appunto, il pericolo d’infiltrazione mafiosa. Detti elementi vanno considerati in modo unitario e non atomistico, rilevando nel loro complesso, poiché una visione ‘parcellizzata’ di un singolo elemento, o anche di più elementi, non può che far sbiadire per ciascuno di essi il suo significato nel legame sistematico con gli altri.

È legittima l’informativa antimafia basata su rapporti parentali con esponenti della famiglia malavitosa locale, ove la parentela sia ramificata e il destinatario dell’informativa sia un imprenditore singolo (ditta individuale), perché questo può far plausibilmente ritenere che sia più facile un suo condizionamento da parte di esponenti della famiglia malavitosa locale, a differenza di quello che può avvenire nei confronti di una società, composta di più soggetti.

Servizi funebri, servizi di ambulanza di trasporto e tutela del mercato

Tar Calabria, Reggio Calabria, ordinanza 30 luglio 2024, n. 503

Servizi pubblici – Sanità pubblica – Servizio di ambulanza di trasporto – Divieto di accesso al mercato – Imprese funebri – Regione Calabria

È rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli articoli 117, comma 2, lett. e), 41 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lett. a), della legge della Regione Calabria, 7 agosto 2023, n. 38 (avente ad oggetto la modifica dell’art. 7, comma 4, della l.reg. 29 novembre 2018, n. 48), limitatamente all’inciso “servizio di ambulanza…nonché ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile”. Questo in ragione del fatto che i divieti e gli obblighi posti in capo alle imprese autorizzate al servizio di NCC, per essere legittimi, devono essere adeguati e proporzionati rispetto allo scopo da perseguire l’esigenza di una connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore ed il fine che questi intende perseguire. Tale connessione difetta nella disposizione censurata, che introduce il divieto di accesso al mercato del servizio di ambulanza di trasporto nei confronti di una specifica categoria di operatori economici (le imprese funebri), non giustificato da motivi imperativi di interesse generale e con vulnerazione del confronto concorrenziale nonché della stessa libertà garantita dal primo comma dell’art. 41 della Costituzione.

TARI e motivazione

Consiglio di Stato, sez. V, 8 luglio 2024, n. 6021

Servizi pubblici – Tributi locali – Rifiuti urbani – Comune e provincia – Aliquote – Tariffe – Delibera di approvazione – Natura giuridica – Periodo della pandemia da Covid – Onere motivazionale attenuato

È legittima la delibera di approvazione delle aliquote Tari (tassa sui rifiuti) adottata ai sensi dell’art. 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 con cui il comune, nel particolare scenario della pandemia da Covid, provveda a confermare per il 2020 le aliquote approvate e già applicate per l’anno 2019; tale attività non richiede alcun particolare onere di motivazione, se non il richiamo alla fonte primaria.

In materia di determinazione delle aliquote Tari (tassa sui rifiuti), non è ravvisabile uno stringente obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili.

Cambio del nome di una via comunale

Consiglio di Stato, sez. V, 12 luglio 2024, n. 6260

Toponomastica – Attribuzione di un nuovo nome a una via comunale – Procedimento – Ratio – Differenze con mutamento del nome

Sono illegittimi gli atti del Comune e della Prefettura che, seguendo il procedimento dell’art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, attribuiscano un nuovo nome a una via comunale sul presupposto che la stessa fosse priva di denominazione, laddove risulti sufficientemente provato che tale via, pur priva di denominazione ufficiale, avesse comunque una denominazione invalsa nella prassi della comunità locale, per la quale avrebbe dovuto quindi essere seguito il diverso procedimento di cambio del nome, disciplinato dal regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

La distinzione tra i due procedimenti, infatti, è di non poco conto, in quanto il cambio della toponomastica, a differenza dell’attribuzione di un nuovo nome, richiede una valutazione particolarmente delicata, che abbisogna di un’istruttoria approfondita sull’effettiva necessità di procedere in tal senso, in ragione delle conseguenze e degli incomodi che derivano ai cittadini da una simile iniziativa.

Proroga di un atto dopo la sua scadenza

Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 11 luglio 2024, n. 14044

Atto amministrativo – Termine finale di efficacia – Proroga – Condizioni

Ai fini della proroga dei termini di efficacia di un atto amministrativo è necessario che il termine da prorogare non sia ancora scaduto, dovendo considerare tale principio applicabile in relazione ad ogni provvedimento amministrativo che sia sottoposto a un termine finale di efficacia.

Contributi pubblici e prescrizione dell’azione di ripetizione

Tar Campania, Salerno, sez. III, 17 luglio 2024, n.1522

Contributi pubblici – Causa solvendi – Sopraggiunta carenza – Diritto alla restituzione – Termine di prescrizione – Assegni bancari – Estinzione del debito

In caso di adempimento di obbligazioni pecuniarie mediante il rilascio di assegni bancari, l’estinzione del debito si perfeziona solo nel momento dell’effettiva riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna dell’assegno deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo.

Qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all’erogazione dei contributi pubblici, il diritto dell’Amministrazione alla restituzione non può sorgere al momento della percezione dei contributi da parte del privato, ma solo in quello della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell’accertamento dell’illegittimità dell’erogazione, l’indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione.

Le fasce di rispetto stradale

Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 11 luglio 2024, n. 2125

Intervento di nuova costruzione – Fasce di rispetto stradale – Nozione – Natura giuridica – Finalità

Le fasce di rispetto stradale sono aree di profondità definita dal D.P.R. 495/1992 o dagli strumenti urbanistici, che costeggiano la strada, e che non possono essere oggetto di edificazione sulla base di un vincolo apposto ex lege (art. 16 D. Lgs. 285/1992), assoluto, motivato dalla necessità di assicurare la sicurezza della circolazione veicolare, oltre che a garantire eventuali future esigenze di ampliamento della sede stradale, nonché lo spazio sufficiente per eseguire interventi di manutenzione della sede viaria stessa; tale vincolo ha titolo nella legge, e riveste carattere non espropriativo ma conformativo della proprietà privata.

I poteri di ordinanza

Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 4 giugno 2024, n. 176

Ordinanze contingibili e urgenti – Presupposti – Ratio

I presupposti legittimanti l’adozione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente sono la presenza di un fatto imprevedibile, eccezionale o straordinario, che mette in pericolo la sicurezza e l’incolumità pubblica, rispetto al quale i mezzi giuridici ordinari appaiono inidonei ad eliminarli (cd. contingibilità) e l’urgenza, intesa come sussistenza di un pericolo incombente da fronteggiare nell’immediatezza, nonché la temporaneità degli effetti del provvedimento che devono essere strettamente correlati al perdurare dello stato di necessità; e, infine, il rispetto del principio di proporzionalità, l’obbligo di congrua ed adeguata motivazione, ed il rispetto dei principi generali dell’ordinamento e del diritto dell’Unione europea.

L’ordinanza contingibile e urgente ex art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 può essere adottata quando la potenzialità di un pericolo grave per la pubblica incolumità non solo sia imminente, ma consista anche in una ragionevole probabilità che possa verificarsi, o si protragga per un periodo senza cagionare il fatto temuto, posto che il ritardo nell’agire potrebbe sempre aggravare la situazione.

Il potere di ordinanza costituisce lo strumento o la “valvola di sicurezza” per gestire situazioni di pericolo non fronteggiabili altrimenti, con i poteri tipici e nominati di cui dispone l’amministrazione e secondo l’ordine delle competenze e delle modalità procedimentali positivamente stabilite.