Varie

Classificazione acustica

Consiglio di Stato, sez. V, 3 luglio 2023, n. 6451

Pianificazione – Classificazione acustica – Zonizzazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti  

L’onere della classificazione acustica del territorio spetta ex lege ai Comuni, che esprimono una funzione lato sensu pianificatoria, inserita in un nucleo particolarmente ampio di discrezionalità amministrativa, sicché l’ambito del sindacato giurisdizionale del Giudice amministrativo si presenta ristretto e sostanzialmente limitato ad un riscontro ab externo del rispetto dei canoni di logicità formale.

Il sindacato giurisdizionale sul piano di classificazione acustica, come per gli altri atti di pianificazione del territorio, incontra necessariamente precisi limiti al fine di non impingere nel merito delle scelte discrezionali adottate dalla Amministrazione; tale sindacato è ammesso, infatti, nei soli casi di gravi illogicità, irrazionalità ovvero travisamenti sintomatici della sussistenza del vizio di eccesso di potere.

RSU

Tar Campania, Salerno, sez. III, 3 luglio 2023, n. 1611

RSU – Gestione – Potere di intervento ordinario ed extra ordinem – Accertamento responsabilità

Fra le attività di gestione di rifiuti urbani di competenza comunale non sono riconducibili le attività di rimozione e raccolta di altre species di rifiuti, quali i detriti presenti nelle aste torrenziali.

Il d.lgs. n. 152 del 2006, prevedendo un ordinario potere d’intervento attribuito all’Autorità amministrativa in caso di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e rappresentando, quindi, una specifica norma di settore, non esclude a priori la possibilità per l’ente di far uso, per garantire la rimozione dei rifiuti, del potere extra ordinem, proprio delle ordinanze contingibili ed urgenti. Invero, diversa è la funzione dei due atti, il primo, sanzionatorio, con accertamento in contraddittorio della responsabilità a titolo di dolo o colpa, il secondo, meramente ripristinatorio, in via d’urgenza.

Ai fini dell’emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco, ex art. 54, T.U.E.L., volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, stante l’indispensabile celerità che caratterizza l’intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato.

Ludopatia

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sez. Autonoma di Bolzano, 29 giugno 2023, n. 226

Attività giochi e scommesse – Competenza Regioni e Province autonome – Distanziamento – Limiti

La distanza dai luoghi sensibili prescritta dalla Provincia autonoma di Bolzano non è diversa da quella individuata da altre Regioni, oscillante fra i 300 e i 500 metri, e non determina ex se un divieto generalizzato di apertura di esercizi dedicati al gioco.

Le discipline, regionali e delle Province autonome, che pongono limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, sono ampiamente compatibili con il diritto eurounitario.

Compensi revisori contabili – Limiti

Tar Veneto, Venezia, sez. I, 28 giugno 2023, n. 915

Revisori contabili enti locali – Attività – Compenso – Limite “massimo”

L’art. 241, c. 1, TUEL non individua scaglioni entro cui situare (da un minimo a un massimo) il compenso del revisore in ragione della classe demografica di appartenenza di ciascun ente, limitandosi a stabilire il solo tetto massimo (il “fino a”) del compenso progressivamente attribuito, in ragione del dato della popolazione e delle spese di funzionamento e di investimento.

Servizi di NCC, taxi e gran turismo

Tar Lazio, Roma, sez. II, 21 giugno 2023, n. 10547

Trasporto pubblico – Servizio NCC – Taxi – Servizio gran turismo – ZTL – Libertà di circolazione e di iniziativa economica

Le diversità del servizio NCC rispetto a quello di mobilità individuale offerto dai taxi sono sostanziali: le principali caratteristiche di quest’ultimo consistono nell’obbligatorietà della prestazione, nello stazionamento su suolo pubblico e nel prezzo amministrativamente stabilito mediante tariffe e tassametro. Il servizio NCC, invece, si caratterizza, oltre che per essere prestato a richiesta dell’utente, nello stazionamento nella rimessa privata e nel prezzo della prestazione libero e concordato di volta in volta tra il cliente e il vettore. La diversità tra le due tipologie di servizio comporta anche un diverso regime relativamente all’inizio ed allo svolgimento del servizio.

Il servizio gran turismo soddisfa un’esigenza di trasporto collettivo e, sebbene effettuato a tariffa libera, realizza (parallelamente) l’interesse comunale alla valorizzazione della città.

Il diritto di circolazione ex art. 16 Cost. non preclude alla legge di adottare, per ragioni di pubblico interesse, misure che influiscano sul movimento della popolazione; è pertanto costituzionalmente legittima una previsione come quella dell’art. 7 del Codice della strada, in quanto l’art. 16 Cost. consente limitazioni giustificate in funzione di altri interessi pubblici egualmente meritevoli di tutela. Conseguentemente, non sono utilmente proponibili, contro atti amministrativi attuativi dell’art. 7 C.d.S., doglianze di violazione degli artt. 16 e 41 Cost., quando non sia vietato tout court l’accesso e la circolazione all’intero territorio, ma solo a delimitate, seppur vaste, zone dell’abitato urbano particolarmente esposte alle conseguenze dannose del traffico. La parziale limitazione della libertà di locomozione e di iniziativa economica è giustificata quando derivi dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali, specie di rilievo mondiale o nazionale; la gravosità delle limitazioni si giustifica anche alla luce del valore primario ed assoluto che Costituzione riconosce all’ambiente, al paesaggio e alla salute.

RSU – Principio del “chi inquina paga”

Tar Campania, Salerno, sez. III, 15 giugno 2023, n. 1400

RSU – Ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi – Illegittimità – Principio del “chi inquina paga”

Della condotta vietata di abbandono e deposito di rifiuti sui fondi risponde, in solido con l’autore materiale, anche il proprietario dell’area, o il titolare di diritto reale o personale di godimento, al quale l’azione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa; è onere dell’amministrazione accertare la condotta asseritamente colposa.

È illegittima l’ordinanza di bonifica emessa unicamente sul rilievo dell’appartenenza del bene interessato: la ricerca di un necessario criterio di imputazione della responsabilità in capo al proprietario del fondo, che vada al di là della mera titolarità giuridica del bene, è in linea col principio di derivazione comunitaria secondo cui “chi inquina paga”.

RSU – Oneri di smaltimento

Consiglio di Stato, sez. IV, 22 maggio 2023, n. 5049

RSU – Oneri di smaltimento e recupero ambientale

La tariffa per lo smaltimento si differenzia dal contributo di recupero ambientale: la prima è il corrispettivo di un servizio, mentre il secondo è un onere posto a carico di un Comune, a favore di altro Comune che subisce una “sofferenza ambientale” nell’accogliere i rifiuti prodotti da un’altra comunità territoriale e che di tale sacrificio deve essere ristorato.

Interdittiva antimafia

Tar Campania, Napoli, sez. I, 9 giugno 2023, n. 3569

Interdittiva antimafia – Natura – Società contraente – Rapporto parentale – Inadempimento

Il sopravvenire di una interdittiva antimafia, ignorata al momento della sottoscrizione del contratto, configura una ipotesi di inadempimento imputabile, sul piano soggettivo, alla società contraente atteso che i fatti posti alla base del provvedimento prefettizio non possono considerarsi estranei alla sfera di controllo (e, quindi, di conoscenza/conoscibilità) dell’impresa medesima (operatore professionale di settore), non integrando caso fortuito, forza maggiore o fatto del creditore.

Interdittiva antimafia

Tar Puglia, Bari, sez. II, 8 giugno 2023, n. 858

Interdittiva antimafia – Attività di prevenzione e di repressione – Differenza

L’attività di prevenzione comporta l’utilizzazione di elementi di fatto sintomatici e indiziari, anche a prescindere dalle (eventuali) statuizioni finali raggiunte nella sede penale, che invece connota la diversa attività di repressione. Trattasi di funzioni pubbliche diverse, che richiedono un grado di accertamento loro peculiare e giammai sovrapponibile o confondibile. L’attività di prevenzione è orientata a prevenire pericoli di commissione di fatti antisociali; mentre, l’attività di repressione è finalizzata a raggiungere certezze nel reprimere reati.